Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoBertina Grillo Modificato 10 anni fa
1
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Ufficio federale di veterinaria UFV Dal 2011 saranno registrati tutti gli equidi Numeri di riferimento/incarto: 2010-07-22/21
2
2 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Indice Cosa sono gli equidi (lucido 3) Cosa comporta la registrazione obbligatoria (lucido 4) Chi deve fare cosa e quando (lucidi 5 – 13) Costi (lucidi 14 – 16) Informazioni supplementari (lucidi 17 – 20, 24) Domande frequenti (lucidi 21 – 23) Basi legali (lucido 25)
3
3 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Registrare gli equidi Cosa sono gli equidi? Gli equidi sono animali addomesticati della specie equina: cavalli (incl. cavalli piccoli e pony), asini, muli, bardotti. Per agevolare la comprensione, di seguito si parlerà di cavalli.
4
4 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Registrare gli equidi Perché? In caso di epizoozia, si può più rapidamente identificare gli animali e attuare misure di protezione. In un mondo globalizzato si deve sempre tener conto del rischio di epizoozie. Equivalenza con l'UE: riconoscimento e registrazione di equidi obbligatori da luglio 2009. Miglioramento per l'intero settore equino (federazioni sportive e di allevamento). Adozione dello standard d'identificazione internazionale (microchip) per il traffico di animali.
5
5 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Detentore di animali Per detentore di animali s'intende chi tiene in stalla un cavallo (incl. cavalli piccoli e pony), un asino, un mulo o un bardotto - indipendentemente dai rapporti di proprietà. Ogni detentore di cavalli, dal 1° gennaio 2010, deve notificarsi presso il Cantone. Il detentore non ha alcun obbligo di notifica per i cavalli. Eccezioni: obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore (scheda nel passaporto), dichiarazione sanitaria per la macellazione (nel passaporto).
6
6 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Proprietario ... dal 1° gennaio 2011 si registra nella banca dati sul traffico di animali BDTA (www.agate.ch),www.agate.ch ... notifica alla BDTA i suoi cavalli (entro il 31.12.2012), ... si fa rilasciare un passaporto per equide per ogni suo cavallo (per quelli ancora sprovvisti) (entro il 31.12.2012), ... dal 1° gennaio 2011 notifica alla BDTA tutti gli eventi che soggiacciono all'obbligo di notifica. Le notifiche sono possibili soltanto via Internet. L'obbligo di notifica può essere delegato a terzi, i cosiddetti mandatari (p.es. detentore di animali, nipote, ecc.). Eccezione: cambiamento da animale da reddito ad animale domestico.
7
7 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Nascita di un puledro Il proprietario notifica la nascita alla BDTA entro 30 giorni. La madre deve essere già registrata nella BDTA. Vanno notificati: 1)numero BDTA dell'azienda detentrice dell'animale 2)nome dell'animale 3)numero d’identificazione UELN (Universal Equine Life Number) della madre, se disponibile 4)per trasferimento embrionale: UELN della madre biologica 5)data di nascita dell'animale 6)razza, colore e sesso dell'animale 7)parti gemellari 8)specie (cavallo, asino, mulo, bardotto) 9)segnalazione rudimentale verbale (menu opzioni)
8
8 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011... in seguito alla notifica della nascita … la BDTA attribuisce un numero d'identificazione UELN al cavallo. [Possibilità di deroga per i servizi esteri con monopolio sulla base di un accordo.] ... la BDTA rilascia al proprietario e al detentore dell'animale un attestato di registrazione (via e-mail come file PDF).
9
9 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Identificazione Entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita con un microchip. L'identificazione non è necessaria se l'animale viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. I microchip devono essere impiantati esclusivamente da veterinari e professionisti abilitati (assistenti di studi veterinari). Le persone che effettuano l'identificazione di cavalli devono essere registrate nella BDTA. L'identificazione deve essere notificata alla BDTA entro 30 giorni.
10
10 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Riconoscimento Il cavallo deve essere riconosciuto entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita (segnalazione verbale + grafica). Il riconoscimento non è necessario se l'animale viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Le persone che lo sono già oggi, restano abilitate a registrare le segnalazioni (→ rivolgersi alla Federazione). Le persone che effettuano il riconoscimento di cavalli devono prima registrarsi nella BDTA. Il riconoscimento deve essere notificato alla BDTA entro 30 giorni.
11
11 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Passaporto per equide Entro il 12 dicembre 2012, tutti i cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 devono possedere un passaporto per equide. Il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dell’animale (salvo se viene macellato prima di tale data → attestato di registrazione). L'UFAG designa i servizi che possono rilasciare il passaporto per equide (→ www.agate.ch).www.agate.ch È responsabilità del proprietario conservare il passaporto per equide, che dev’essere conservato con l’animale. Il passaporto viene annullato in caso di morte dell'animale. Possono essere importati solo cavalli scortati da passaporto.
12
12 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Altri eventi assoggettati all'obbligo di notifica (1) Cambiamento del proprietario: notifica da parte del vecchio e del nuovo proprietario entro 30 giorni. Cambiamento dell'azienda detentrice: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale vi resta almeno 30 giorni. Morte o eutanasia: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni. Macellazione: notifica da parte del macello entro 3 giorni.
13
13 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Altri eventi assoggettati all'obbligo di notifica (2) Importazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale resta almeno 30 giorni in Svizzera. Esportazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale resta almeno 30 giorni all'estero. Castrazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni. Cambiamento dello scopo di utilizzo (animale da reddito animale domestico): notifica da parte del proprietario in persona entro 3 giorni.
14
14 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Emolumenti (1) La Confederazione riscuote... presso il proprietario: fr. 40.— per la registrazione della nascita di un cavallo fr. 40.— per la registrazione di un cavallo in occasione della prima importazione fr. 5.─ per mancata notifica relativa al traffico di animali o al cambiamento di proprietario fr. 10.─ per mancata notifica relativa alla nascita o alla prima importazione La registrazione dei cavalli presenti in Svizzera il 1° gennaio 2011 non è soggetta a emolumento.
15
15 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Emolumenti (2)... presso il macello: fr. 5.─ per la notifica di macellazione … presso ogni organizzazione di allevamento di cui fa parte l'animale e che acquisisce dati sull'animale dalla BDTA*: fr. ─.20 per animale per dati di base (= dati della notifica di nascita) fr. ─.50 per animale per dati riguardanti le variazioni (= dati della notifica di nascita e di tutte le altre notifiche concernenti l'animale) * L'emolumento è riscosso una sola volta - le richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento.
16
16 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Emolumenti (3) Le spese per il riconoscimento, l'identificazione e il passaporto per equide sono fatturate al proprietario direttamente dai servizi interessati (veterinario, incaricato del riconoscimento, servizio preposto al rilascio del passaporto). Le tariffe possono variare (→ confrontare le offerte).
17
17 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Scopo di utilizzo: animale da reddito / animale domestico Alla nascita il cavallo è un animale da reddito. La modifica dello "scopo di utilizzo" in animale domestico deve essere registrata nel passaporto e nella BDTA. La notifica alla BDTA del cambiamento da animale da reddito ad animale domestico può essere effettuata esclusivamente dal proprietario in persona. Il cambiamento da animale da reddito ad animale domestico è irreversibile.
18
18 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore All'atto del cambiamento del detentore, il detentore attesta che l'animale è in buona salute e non assume medicamenti: nell'attestato di registrazione (fino al rilascio di un passaporto per equide); nella scheda "Attestato relativo all'impiego di medicamenti e alla salute dell'animale in caso di cambiamento del detentore" nel passaporto per equide.
19
19 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Dichiarazione sanitaria per la macellazione Soltanto un cavallo con scopo di utilizzo "animale da reddito" può essere macellato e destinato alla filiera alimentare. Chi fa macellare un cavallo deve attestare per iscritto al controllo delle carni che l'animale è in buona salute e non assume medicamenti: nell'attestato di registrazione (fino al rilascio di un passaporto per equide); nel passaporto per equide. Di norma è al detentore di animali che spetta questa notifica.
20
20 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Disposizioni transitorie I cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip. Per i cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di passaporto deve esserne richiesto uno entro il 31 dicembre 2012. Per i cavalli in vita il 31 dicembre 2012 e non ancora registrati, il proprietario deve notificare alla BDTA i dati relativi all'animale e il luogo in cui è attualmente detenuto. Per gli animali sprovvisti di numero d’identificazione UELN ne verrà attribuito uno dal sistema. Se si deve notificare un evento che riguarda un cavallo, quest'ultimo deve essere stato precedentemente registrato.
21
21 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Domande frequenti (1) Perché i microchip possono essere impiantati solo da veterinari e assistenti di studi veterinari? L'applicazione del microchip non è pericolosa, ma richiede comunque competenze specifiche. L'identificazione può essere effettuata da veterinari e persone in possesso di un attestato professionale federale o riconosciuto a livello federale che le abiliti a praticare iniezioni agli animali → oltre ai veterinari, oggi vi sono gli assistenti di studi veterinari.
22
22 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Domande frequenti (2) Perché il passaporto deve scortare il cavallo? Diritto svizzero vigente. Equivalenza con il diritto UE. I proprietari non sempre sono domiciliati in Svizzera. In caso di malattia contagiosa il veterinario può agire immediatamente (riconoscere l'animale + adottare provvedimenti). Così è sicuro che il passaporto venga consegnato con il cavallo se quest'ultimo va in un'altra azienda o al macello. Soluzione: p.es. cassetta con serratura → 1 chiave al proprietario, 1 chiave al detentore dell'animale.
23
23 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Domande frequenti (3) Cosa cambia nella richiesta di passaporto? Tutti i cavalli devono possedere un passaporto per equide dal 1° gennaio 2011. Il cavallo deve essere precedentemente riconosciuto e identificato. Soltanto i servizi riconosciuti dall'UFAG possono rilasciare il passaporto (→ www.agate.ch).www.agate.ch
24
24 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Indicazioni Dal 1° gennaio 2011 l'accesso alla banca dati sul traffico di animali BDTA per la registrazione del proprietario e le notifiche concernenti i cavalli è possibile attraverso www.agate.ch. www.agate.ch Anche le persone che effettuano il riconoscimento o l'identificazione di cavalli si registrano attraverso questo link. Il ruolo viene attribuito dalla BDTA. Sotto www.agate.ch sono disponibili fin d'ora varie informazioni sul futuro obbligo di registrazione per gli equidi.www.agate.ch
25
25 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Basi legali Le seguenti ordinanze sono state modificate: 1.ordinanza sulle epizoozie* 2.ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 3.ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali 4.ordinanza sui medicamenti per uso veterinario 5.ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni * Nel quadro della modifica del diritto vigente è stata modificata anche l'ordinanza sull'allevamento di animali.
26
26 BDTA Equidi | Cosa cambia dal 2011 Grazie per l'attenzione!
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.