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PubblicatoGiulia Gambino Modificato 10 anni fa
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Il nuovo sistema previdenziale forense dopo l’art. 24, comma 24 della L. 214/2011
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Le motivazioni della Riforma del 2010 1.Necessità di dimostrare la sostenibilità nell’arco di 30 anni (l. 296/2006); 2.Necessità di dare un grado di copertura delle pensioni più alto di quello precedente; 3.Necessità di ripagare (o perlomeno di non aggravare ulteriormente) il debito previdenziale maturato nei decenni precedenti; 4.Necessità di maggiore equità intergenerazionale.
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Sintesi della Riforma del 2010 Pensione di vecchiaia (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012): A regime, nel 2021, si andrà in pensione a 70 anni e 35 anni di contribuzione. E’ data però la possibilità di andare in pensione prima, ma con almeno 65 anni di età, prevedendo una diminuzione per ogni mese di anticipazione rispetto ai 70 anni dello 0,41 % ( 4,92 % annuo). Non vi sarà alcuna decurtazione qualora a partire dai 65 anni si siano già raggiunti almeno 40 anni di contribuzione.
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Regime transitorio pensione di vecchiaia (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012) Dal 1/1/2011 al 31/12/2013: 66 anni di età e 31 anni effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2014 al 31/12/2016: 67 anni di età e 32 anni effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2017 al 31/12/2018: 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2019 al 31/12/2020: 69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
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Pensione di anzianità (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012) A regime, nel 2020, si andrà in pensione di anzianità a 62 anni di età (ante Riforma il requisito era di 58 anni) e con 40 anni di contributi (ante Riforma il requisito era di 35 anni). La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa e presuppone pertanto la cancellazione dall’albo. Il sistema per il raggiungimento di 40 anni di contribuzione a 62 anni di età è il riscatto (L. 141/1992) di: - 4 anni di laurea; - servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni; - servizio civile per un massimo di 2 anni; - periodo di praticantato con o senza abilitazione al patrocinio per max 3 anni.
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Regime transitorio pensione di anzianità (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012) Dal 1/1/2012 al 31/12/2013: 58 anni di età e 36 anni effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2014 al 31/12/2015: 59 anni di età e 37 anni effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2016 al 31/12/2017: 60 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2018 al 31/12/2019: 61 anni di età e 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione Dal 1/1/2020: 62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
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Contribuzione alla Cassa (NORME PARZIALMENTE MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012) Gli avvocati non pensionati iscritti alla Cassa devono versare: Contributo soggettivo: - 13 % fino al tetto massimo pensionabile (attualmente €.91.500,00, nel 2013 sarà di €. 94.000,00); - 3 % sulle eccedenze del reddito netto superiore al tetto massimo pensionabile; Contributo modulare obbligatorio: - 1 % sul tetto massimo pensionabile; Contributo integrativo: - 4 % sul volume d’affari i.v.a.; Contributo di maternità: - viene fissato di anno in anno dalla Cassa
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I praticanti abilitati al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento del 35 anno di età hanno diritto alla riduzione del 50 % del contributo soggettivo minimo di base e modulare per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa; I praticanti abilitati al patrocinio e gli avvocati per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con i primi 5 anni di iscrizione all’Albo sono esonerati dal versamento del contributo integrativo minimo e pertanto versano solo l’effettivo 4 %;
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Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla cassa devono versare: Contributo soggettivo: - 7 % fino al tetto massimo pensionabile (attualmente €.91.500,00, nel 2013 sarà di €. 94.000,00); - 3 % sulle eccedenze del reddito netto superiore al tetto massimo pensionabile; Contributo integrativo: - 4 % sul volume d’affari i.v.a.; Contributo di maternità: - viene fissato di anno in anno dalla Cassa
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Pensione modulare volontaria (NORME PARZIALMENTE MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012) Che cosa è A partire dal 2011 (dichiarazione anno 2010) è possibile creare anche una quota di “pensione modulare” da sommare a quella ordinaria. Tale quota è calcolata secondo il criterio contributivo. E’ finanziata con versamenti volontari (dall’1 % al 9 %). La percentuale si calcola, come per gli altri contributi previdenziali sul tetto massimo pensionabile anno per anno vigente (attualmente €.91.500,00, nel 2013 sarà di €.94.000,00).
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L’adesione avviene attraverso espressa opzione, ogni anno, in via telematica, in sede di redazione del Modello 5 entro il 30/9; una volta effettuata l’adesione, questa può essere rettificata sia in diminuzione che in aumento (da quest’anno). Il versamento deve poi essere effettuato entro il 31/12 dell’anno della dichiarazione attraverso il MAV prodotto sul sito della Cassa. La quota di pensione modulare avrà la stessa decorrenza prevista per la pensione di base.
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I vantaggi della pensione modulare È integralmente deducibile dal reddito; Viene determinata secondo il criterio del calcolo contributivo; Il montante versato viene interamente retrocesso e rivalutato annualmente in base al 90 % del rendimento mediamente ottenuto dalla Cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo garantito dell’1,5 % annuo; La parte relativa al versamento volontario può essere versata solo negli anni che si desiderano e nella percentuale voluta.. In caso di pensionamento anticipato o di premorienza con diritto a pensione indiretta, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione a differenza di quanto previsto per la pensione di base (la reversibile è il 60 % della pensione in caso di esistenza del solo coniuge; 80 % con un figlio minore; 100 % con due figli minori): quello che si versa lo si riavrà integralmente
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LE MOTIVAZIONI DELLA MINI RIFORMA DEL 2012 Art. 24, comma 24, l. 214/2011: necessità di dimostrare la sostenibilità patrimoniale e previdenziale a 50 anni entro il 30/9/2012; Impossibilità di usare il patrimonio accumulato per tale dimostrazione; Possibilità di utilizzare solo il rendimento sul patrimonio; In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio (sia esso solo patrimoniale o previdenziale) si deve passare immediatamente al sistema contributivo e per due anni verrà applicato un contributo di solidarietà dell’1 % a carico degli avvocati pensionati ( che sono quelli che come abbiamo visto hanno maggiormente goduto del sistema vigente fino ad oggi);
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SCELTA CHE SI E’ PRESENTATA ALLE CASSE PRIVATE A) adeguare il proprio sistema (nel nostro caso di tipo «retributivo») al fine di ossequiare alla richiesta di sostenibilità a 50 anni; B) passare ad un sistema «contributivo» studiato ad hoc per la Cassa Avvocati; C) non fare alcunchè e farsi imporre il sistema contributivo pubblico.
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VANTAGGI RETRIBUTIVO Consente (in astratto) anche a chi ha la sfortuna di guadagnare di meno di godere in futuro di una pensione dignitosa; Consente (almeno nel breve termine) di meglio governare il debito previdenziale creato dai nostri predecessori. Come abbiamo visto chi guadagna di più prenderà di meno; ciò permette non solo di integrare le pensioni di chi guadagna di meno, ma anche di ripagare il «debito pregresso» ossia il debito creato da chi è andato in pensione prima del 2010 e da chi andrà entro il 2021 (sfruttando i benefici del precedente sistema secondo il principio del «pro rata»).
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SVANTAGGI RETRIBUTIVO Per i redditi più alti, si versa di più di quanto si percepirà con la pensione; Per i redditi più bassi si versa di meno di quanto si otterrà con la pensione: ciò creerà debito previdenziale che qualcuno dovrà in futuro pagare;
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VANTAGGI CONTRIBUTIVO Permette di scegliere l’aliquota contributiva di anno in anno seppur all’interno di una predeterminata forbice; Permette di scegliere a che età andare in pensione seppur all’interno di una predeterminata forbice; Permette di evitare che si crei debito previdenziale: ciò che uno versa alla fine riceverà con l’assegno della pensione; Permette di controllare con chiarezza la rivalutazione del proprio montante pensione;
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SVANTAGGI CONTRIBUTIVO Determina(va) pensioni più basse; Rende più difficile l’attuazione dei principi di solidarietà ed assistenza cui è informata la nostra Cassa di Previdenza e il ripianamento del «debito pregresso»;
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La scelta del Comitato dei Delegati Il 5/9/2012 il Comitato dei Delegati, a stragrande maggioranza, ha scelto di rimanere nel sistema retributivo modificando solamente alcune norme della Riforma del 2010; La nuova mini riforma previdenziale ha consentito di redigere un bilancio attuariale a 50 anni che rispetti gli obbiettivi fissati dall’art. 24, comma 24 della L. 214/2011;
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LA MINI RIFORMA DEL 2012 Eliminazione del contributo modulare obbligatorio dell’1 % (quota pensione contributiva obbligatoria); Passaggio dal 13 % al 14 % del contributo soggettivo; Aumento delle annualità utili al fine del calcolo della pensione: l’assegno verrà calcolato su tutti i 35 anni di contribuzione; Aumento del contributo soggettivo: a) al 14,5 % (7,25 % per i pensionati attivi) dal 2017; b) al 15 % (7,50 % per i pensionati attivi) dal 2021;
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Conferma definitiva del contributo integrativo al 4 %; Fissazione di un unico coefficiente di rivalutazione della pensione: 1,4 %;
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LA CASSA E’ ESOSA? CATEGORIACONTRIBUTI AVVOCATI14 % INGEGNERI14,5% MEDICI e ODONTOIATRI 19,5% - 33% COMMERCIALI STI 11% - 100% NOTAI40% Gestione separata INPS 27,72%
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