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PubblicatoCelestina Di mauro Modificato 10 anni fa
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L’iva nei rapporti internazionali Fatturazione e annotazione Profili sanzionatori Roma, 15 Maggio 2014 Roma, 15 Maggio 2014 Francesco Spaziante
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SOMMARIO Le novità in materia di fatturazione (cenni) gli adempimenti procedurali nelle operazioni intracomunitarie ed extra Ue; Aspetti sanzionatori SOMMARIO Le novità in materia di fatturazione (cenni) gli adempimenti procedurali nelle operazioni intracomunitarie ed extra Ue; Aspetti sanzionatori
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Novità in tema di fatturazione (cfr. circ. 12 del 2013) Completare il quadro delle regole sulla fatturazione (dir. 2001/115/CE) ed eliminare gli ostacoli all’adozione di regole uniformi sulla fatturazione; Favorire la diffusione della fatturazione elettronica LA DIRETTIVA 2010/45/UE Consultazione del Dipartimento delle finanze sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/45/UE; DL 11 dicembre 2012, n. 216 (Decreto Legge “salva infrazioni”) Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA:
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Novità in tema di fatturazione Ampliamento ipotesi fatturazione; fattura elettronica; fattura semplificata; conservazione delle fatture; IVA per cassa (cash accounting); esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere; coordinamento delle normative nazionali in tema di fatturazione;
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AMPLIAMENTO DELLA FATTURAZIONE (art. 21 c. 6-6bis-ter dpr 633/72) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7- bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta " cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile; cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
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Cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore dell’imposta nello Stato membro dell’UE in cui si considera effettuata l’operazione; Prestazioni di servizi, escluse quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore d’imposta nello Stato membro dell’UE in cui si considera effettuata l’operazione Operazioni territorialmente rilevanti in UE da fatturare: Tutte le prestazioni di servizi e tutte le cessioni di beni Operazioni territorialmente rilevanti in Extra-UE da fatturare:
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Tipologia di operazione Termine di emissione fattura o integrazione Termine di registrazione CESSIONI INTRACOMUNITARIEEntro giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione. ACQUISTI INTRACOMUNITARIIntegrazione fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di- ricevimento della fattura, con riferimento al mese-precedente Prestazioni di servizi ricevute da soggetto Ue Integrazione entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall'operatore comunitario L'IVA a debito sull'operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse è computata con riferimento al mese di ricezione Servizi generici resi e ricevuti da soggetti extra Ue Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: - per la fatturazione di servizi resi a soggetti Extra-Ue; -per l'autofatturazione dei servizi ricevuti da soggetti Extra-Ue.
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ASPETTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI LEGATE ALLA FATTURAZIONE E DOCUMENTAZIONE Novità: circolare circ.12 del 3 maggio 2013 ESTENZIONE FATTURAZIONE = ESTENZIONE SANZIONE « Parallelamente all’estensione delle fattispecie soggette ad obbligo di fatturazione, la legge di stabilità ha modificato la disposizione sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»
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ASPETTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI LEGATE ALLA FATTURAZIONE E DOCUMENTAZIONE Art. 6, comma 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (ante riforma) Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni Art. 6, comma 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (a partire dal 1 gennaio 2013) Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA…….
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ASPETTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI LEGATE ALLA FATTURAZIONE E DOCUMENTAZIONE Tipologia operazioni normasanzione ravvedimento Operazioni imponibili Art. 6, c. 1 del Dlgs. 18 dicembre 1997 n. 471 Dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata Minimo 516 euro 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro Operazioni non imponibili Art. 6, c. 2 del Dlgs. del 18 dicembre 1997 n. 471 sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni 0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo)se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro; Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Operazioni esenti Operazioni non soggette ad IVA (per carenza territorialità) dal 1°gennaio 2013 Cfr. circ.12 del 2013
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ASPETTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI LEGATE ALLA FATTURAZIONE E DOCUMENTAZIONE «INVERSIONE CONTABILE» CESSIONARIO O COMMITTENTE, CEDENTE O PRESTATORE: art. 6, comma 9bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 Acquisto di beni e servizi intra-UE ed EXTRA Sanzione più grave: omissione dell’imposta (il 100 e il 200 per cento dell'imposta); Sanzione più lieve: imposta irregolarmente assolta (pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro); il diritto a detrazione
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Sentenze riunite della Corte di Giustizia UE n. C-95/07 e C-96/07 del 08/05/2008 (ECOTRADE): tesi dell’errore formale FATTO Il caso traeva origine da una contestazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società italiana in relazione ad alcune fatture ricevute da prestatori comunitari per acquisto di servizi: il contribuente riteneva che le relative operazioni non fossero soggette ad IVA, e pertanto annotava le fatture unicamente nel registro degli acquisti e senza applicazione dell’imposta (id est, senza previa auto fatturazione o integrazione con l’IVA italiana e senza rilevazione nel registro delle fatture emesse); POSIZIONE AGENZIA ENTRATE L’Amministrazione finanziaria qualificava invece le operazioni controverse imponibili e procedeva al recupero dell’imposta corrispondente, e sanciva la perdita del diritto a detrazione per intervenuta decadenza del relativo termine biennale sancito dall’art. 19, D.P.R. 633/1972. QUESTIONE SOLLEVATA ALLA CORTE: «occorre esaminare la questione se la sesta direttiva osti ad una prassi di rettifica e di accertamento che sanziona un’irregolarità contabile – consistente (…) nell’erronea iscrizione delle operazioni controverse nel solo registro degli acquisti in esenzione IVA (…) – con il diniego della detrazione in caso di applicazione dell’inversione contabile».
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Principi della Corte: 1.è vero che l’art. 18, Direttiva 112/2006/CE “consente agli Stati membri di fissare le formalità riguardanti l’esercizio del diritto a detrazione nel caso dell’inversione contabile”, d’altronde “l’inosservanza di queste ultime da parte del soggetto passivo non può privarlo del suo diritto a detrazione”, posto che “il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”. 2.Di conseguenza, l’amministrazione fiscale “non può imporre, riguardo al diritto di quest’ultimo di detrarre l’imposta in questione, condizioni supplementari che possono avere l’effetto di vanifi care l’esercizio dello stesso; 3.le misure dirette ad assicurare che soggetti passivi assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento “non devono tuttavia eccedere quanto è necessario per conseguire gli obiettivi indicati al punto precedente(…) e non possono quindi essere utilizzate in modo tale da rimettere sistematicamente in questione il diritto alla detrazione dell’IVA, il quale è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa comunitaria in materia;
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Risoluzione n. 56/E del 6 marzo 2009 «Ciò stante si ritiene che, in via generale, laddove sia constatata una violazione del regime dell’inversione contabile che comporti, in quella sede, l’assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all’accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta»;
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Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010 Caso: società ALFA SA, con sede in Francia (rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia), compie operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari, il RF integra le fattura e cede ai clienti nazionali emettendo fattura addebitando l’IVA. « La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell’inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all’Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto; così come l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d’imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario – sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente – egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento – in misura ridotta – della sola sanzione del 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.»
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CGE sentenza EMS-Bulgaria - C-248/11, 12 luglio 2012 una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione, nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato, appare sproporzionata all’obbiettivo di evitare la frode e di garantire la corretta riscossione dell’imposta. Il versamento di interessi moratori può costituire, invece, una sanzione adeguata purché non ecceda quanto necessario al raggiungimento di tali obbiettivi
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Corte di Cass. sentenza 11.9.2013 n. 20771: tesi dell’errore sostanziale Principi della Corte: 1.L’autofatturazione, “mira a propiziare l’assunzione dell’obbligo dell’imposta, al fine di consentire la detrazione del corrispondente importo. In questi casi, l’annotazione sul libro delle fatture emesse vale in luogo del pagamento dell’imposta in dogana; il debito che ne scaturisce è, però, neutralizzato dall’annotazione nel registro degli acquisti, che equivale all’annotazione della bolletta doganale; 2.Sicché, tali registrazioni “assolvono senz’altro una funzione sostanziale e non meramente formale; e ciò in quanto, annullandosi a vicenda, comportano che non sorga alcun debito nei confronti dell’amministrazione fiscale”; 3.la “previa assunzione dell’obbligo d’imposta” (che si realizza con l’emissione dell’autofattura e la sua iscrizione nel registro delle operazioni attive) si rende indispensabile affinché il principio di neutralità dell’IVA possa operare, “giacché la detrazione non può che far riferimento all’imposta assolta o comunque dovuta”. 4.In conclusione, la asserita natura sostanziale, e non formale, della violazione, renderebbe quindi inapplicabile al caso di specie il principio di neutralità dell’IVA, con la conseguenza che il contribuente può essere privato del diritto a detrazione.
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Corte di Cass., ordinanza di rimessione alla CGUE n. 25035 del 7 novembre 2013: chiarimenti su ECOTRADE La S.C. ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione le questioni pregiudiziali, chiedendo di stabilire: 1)se i principi dichiarati dalla CGUE, nella sentenza 8 maggio 2008 (in cause riunite C-95/07 e C-96/07), secondo i quali gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della Sesta direttiva 77/388, come modificati dalla Dir. 91/680/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’IVA la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso siano applicabili anche in caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e del suo diritto alla detrazione; 2) se le espressioni obblighi sostanziali, substantive requirements e exigences de fond, utilizzate dalla Corte di Giustizia nelle diverse versioni linguistiche della citata sentenza 8 maggio 2008, si riferiscono, rispetto alle ipotesi di inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo oppure all’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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