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PubblicatoCaterina Corradi Modificato 10 anni fa
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Quadro istituzionale Unione Europea Consiglio europeo Parlamento europeo Consiglio dell’Unione Commissione europea Corte di Giustizia Corte dei Conti
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Parlamento europeo Poteri legislativi Poteri di bilancio Poteri di controllo
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Storia Parlamento europeo 1952 Nasce come Assemblea Comune della CECA, con sede a Strasburgo. Conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali. 1962 L’Assemblea muta nome in Parlamento europeo, che dal 1 gennaio 1973 lievita a 198 membri per l’entrata di Danimarca, Regno Unito e Irlanda. 1976 Il Consiglio europeo decide a Bruxelles di rendere il Parlamento europeo eleggibile a suffragio universale diretto. Il testo entra in vigore nel luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel giugno 1979. I membri passano a quota 410. 1984-2009 I membri dell’Europarlamento crescono di numero e raggiungono il picchio dei 782 (2007). Nel 2009 è stata applicata una riduzione a 736 membri come previsto dal Trattato di Nizza.
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Risoluzione su un’azione volta a ravvicinare il diritto privato degli Stati membri
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Armonizzazione diritto privato sostanziale
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Considerazioni La Comunità ha finora proceduto all’armonizzazione di numerose singole parti del diritto privato ma non dell’intera branca e la forma di armonizzazione più consona a soddisfare le esigenze di natura giuridica della Comunità nel campo del diritto privato è l’unificazione delle sue maggiori branche. l’armonizzazione di singole parti del diritto privato non basta a far fronte alle esigenze e alle aspettative del mercato unico e senza confini venutosi a formare soprattutto in seguito all’adozione dell’Atto unico le disposizioni del trattato di Roma e dell’Atto unico forniscono pieno fondamento giuridico all’obiettivo perseguito con la presente
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Richieste si dia inizio agli indispensabili lavori preparatori preliminari all’eleborazione di un codice europeo comune del diritto privato invitando gli Stati membri a dichiarare, una volta portati a termine i relativi negoziati, se intendono partecipare alla progettata unificazione sia costituito, previ negoziati tra gli Stati membri che accettano in linea di principio l’unificazione, un comitato di esperti del ramo incaricato di fissare le priorità e di organizzare l’insieme dei lavori di unificazione del diritto privato dei vari paesi siano potenziati i centri di studi di diritto comparato esistenti nella Comunità e, in generale, incentivati i tentativi di codificazione siano stanziate e attivate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di quanto precede incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri
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Risoluzione sull’armonizzazione di taluni settori di diritto privato negli stati membri
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Considerazioni Considerando che la Comunità ha già proceduto all’armonizzazione di taluni settori del diritto privato Considerando che il Parlamento ha chiesto, nella propria risoluzione del 26 maggio 1989 su un’azione volta a ravvicinare il diritto privato degli Stati membri, l’avvio dei lavori preparatori necessari alla stesura di un Codice comune europeo di diritto privato Considerando che la Commissione non ha ancora svolto detti lavori preparatori Considerando che un’armonizzazione progressiva di taluni settori di diritto privato è essenziale per la realizzazione del mercato interno
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Richieste Chiede alla Commissione di avviare i lavori sulla possibilità di elaborare un Codice comune europeo di diritto privato Chiede l’insediamento di una commissione composta di studiosi di chiara fama che presenti proposte in ordine alle priorità di un’armonizzazione parziale a breve termine e di un’armonizzazione più completa a lungo termine E’ del parere che l’Unione possa promuovere l’armonizzazione e l’unificazione sul piano mondiale o europeo nell’ambito di organizzazioni come UNIDROIT, UNCITRAL e Consiglio d’Europa. Ritiene opportuno continuare a sostenere la “Commissione sul diritto contrattuale europeo”, meglio conosciuta come “Commissione Lando”, nei suoi lavori per l’armonizzazione del diritto contrattuale Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri
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Problematiche codificazione Differenza tra civil law e common law Fonti degli Stati membri diverse tra di loro
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Perché codificare? Libertà di scelta Creazione di uno spazio giuridico unitario Minimizzare i costi in vista della realizzazione del mercato interno Semplificazione delle regole giuridiche
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Ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri
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Considerazioni Considerando che le tradizioni giuridiche dei popoli d’Europa mostrano sostanzialmente più affinità che differenze Considerando che il mercato interno creato dall’Unione Europea rappresenta senza alcun dubbio un notevole successo sotto il profilo economico
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Osservazioni sulla situazione iniziale Le direttive in materia di diritto civile non sono armonizzate in modo ottimale
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Valutazione dei futuri sviluppi Si ritiene che l’applicazione di diverse normative nazionali ed europee debba essere armonizzata coerentemente
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Osservazioni sulla comunicazione della Commissione COM (2001) 398
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Considerazioni Le diversità delle normative degli Stati membri portano ad un mal funzionamento del mercato interno Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo si ottiene attraverso iniziative concrete nel contesto di un calendario dettagliato e con l’utilizzazione di una terminologia comune
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Parlamento europeo accoglie favorevolmente il fatto che un piano d’azione avvii una terminologia comune nell’ambito di un “quadro comune di riferimento ”
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Le richieste del Parlamento europeo Abbreviare i tempi di elaborazione del “quadro comune di riferimento” Iniziative concrete per attuazione Piano d’azione
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Passi da compiere Fissazione di uno strumento opzionale Elaborazione di un corpus di regole Applicazione pratica del “quadro comune di riferimento” nelle procedure arbitrali Pubblicare “quadro comune di riferimento” in tutte le lingue comunitarie
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Critiche alla Commissione Creazione di un sito web non è necessaria per avviare “quadro comune di riferimento” Commercio elettronico non ha trovato un posto sufficiente nel piano d’azione Mancanza di azioni tempestive per mettere a punto strumenti opzionali nei settori delle transazioni dei consumatori e delle assicurazioni
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