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PubblicatoCalvino Carnevale Modificato 10 anni fa
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Imposta sul reddito delle società Soggettività passiva
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Ai fini IRES In tema di soggettività passiva da una prima lettura del TUIR in particolare facendo riferimento soltanto all’art. 73 si rileva come Art. 73 Soggetti passivi riproduca l’abrogato art. 87 TUIR previgente relativo all’individuazione dei soggetti passivi IRPEG pertanto i soggetti passivi delle due imposte sono gli stessi
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…. Tuttavia non ci si può fermare a questa sola comparazione in quanto occorre considerare anche: 1) artt. 115 e 116 relativi al regime di trasparenza fiscale tale regime,originariamente riservato alle sole società di persone, viene esteso anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (art. 116) e alle altre società di capitali se partecipate da altre società di capitali (art. 115)
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…. 2) abrogazione dell’art. 14 TUIR relativo alla disciplina del credito d’imposta sui dividendi – introduzione dell’art. 47 TUIR Utili da partecipazione in tal modo gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società ed enti ex art. 73 (anche in sede di liquidazione) concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare (in origine la % di concorso degli utili era del 40% ; tale misura è stata innalzata con d.m. 2-4-2008 a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007)
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Pertanto sotto l’aspetto della soggettività passiva ai fini IRES – la riforma introduce una serie di novità che influiscono sulla esatta ricostruzione dei caratteri fondamentali dell’imposizione su soggetti diversi dalle persone fisiche - altro problema, ancora aperto, concerne la figura del trust non solo quale istituto importato da altri ordinamenti e applicato nel nostro in base a disposizioni di diritto internazionale privato ma anche per la forma che ne ha determinato il legislatore fiscale (es. patrimoni destinati): si parla in tal caso di soggettività passiva atipica
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Soggetti passivi IRES ex art. 73 TUIR a)spa, sapa, srl, cooperitive e di mutua assicurazione, società europee … residenti nel territorio dello Stato; b)Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c)Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; d)Società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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…. Quindi Società – enti commerciali residenti Enti commerciali residenti Enti non commerciali ma residenti Società ed enti non residenti
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…. Ecco perchè è necessario e fondamentale chiarire Concetto d’impresa ai fini fiscali La rilevanza e la funzione della residenza fiscale La rilevanza e l’identificazione della commercialità di un ente – pubblico o privato
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…. Enti pubblici o privati La distinzione tra enti commerciali e non commerciali si basa su precisi criteri: -Si guarda all’oggetto esclusivo o principale: in base alle risultanze dell’atto costitutivo o dello statuto (ex art. 87 previgente purchè aventi idonei requisiti formali cioè redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) -In via sussidiaria (cioè solo se mancano un atto costitutivo o uno statuto redatti nelle forme indicate) si verifica l’attività di fatto esercitata
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…. Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto Dunque per gli enti l’elemento caratterizzante è la natura commerciale dell’attività in connessione al raggiungimento degli scopi dell’ente stesso per gli enti diversi dalle società si discute se sia sufficiente il criterio dell’oggetto esclusivo quale attività commerciale e se sia necessario anche il requisito dell’economicità di gestione.
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…. Sono esclusi dalla soggettività passiva IRES: - lo Stato - i suoi organi e le sue amministrazioni - gli enti pubblici territoriali ex art. 74 TUIR
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…. Come viene determinato il reddito per questi soggetti ? Occorre distinguere a secondo del tipo di soggetto passivo IRES
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Società ed enti commerciali residenti (capo II) Chi sono : requisiti di commercialità e residenza Reddito complessivo = reddito d’impresa (art. 81 TUIR) “il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma I dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”. Quindi principio di attrazione → criterio formale Per il solo fatto che si ha una società o un ente commerciale → il reddito è d’impresa, tutto viene attratto nel reddito d’impresa
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…. Regole di determinazione del reddito d’impresa: 1.Punto di partenza: risultato dal bilancio civilistico → problema inquinamento – disinquinamento del bilancio 2.Variazioni in aumento ed in diminuzione 3.Principi generali ai fini fiscali per tale determinazione
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…. Punto di partenza: risultato da bilancio civilistico problema: inquinamento / disinquinamento fiscale del bilancio norma di riferimento: art. 109, IV co → problema che riguarda la generalità dei soggetti passivi titolari del reddito d’impresa
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…. Infatti con Riforma del diritto societario (L. n. 366/2001) abolizione di ogni interferenza tra bilancio e disciplina del reddito d’impresa = Abrogazione dell’u.c. dell’art. 2426 C.C. → si esclude la legittimità di “inquinamenti” nel C/E e nello S.P. per “rettifiche di valore e acc.ti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”
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…. ↓ Ciò implica correzione del principio relativo alla deducibilità delle componenti negative del rd subordinata alla previa imputazione a C/E tuttavia questo non ha determinato adozione del DOPPIO BINARIO – ovvero eliminazione di qualsiasi dipendenza del rd fiscale da utile civilistico
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…. ma anzi si è ribadita la connessione tra la deducibilità e la previa imputazione a C/E : art. 109, IV co, primo periodo ma poi è prevista una deroga: lett. B) per “amm.ti di beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli acc.ti” (come art. 75 previgente) (da notare oggi soppresso dal periodo d’imposta ss a quello in corso al 31/12/2007)
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…. COSA SIGNIFICA ? principio di previa imputazione a C/E continuerà ad applicarsi a 1) spese in senso stretto (C per beni – servizi ad utilità annuale) 2) oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale 3) minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite realizzate poi componenti negative diverse che concorrono al rd tramite amm.ti, rettifiche di valore e acc.ti
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…. Infatti lett. b) non richiama specifiche componenti negative ma le tecniche (amm.ti, rettifiche di valore, acc.to) con cui le stesse sono determinate e concorrono al rd quindi è un generico richiamo ai costi “stimati” in quanto la determinazione di tale costo dipende da un procedimento - volto a “spalmarlo”- ripartirlo in più anni in quanto a utilità pluriennale - volto a rilevare perdita certa o probabile di cui non è determinato o l’ammontare o la data di sopravvenienza - volto a considerare la durevole riduzione di valore di elementi dell’attivo
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…. Ambito oggettivo: ciò vale solo per alcune componenti negative come si può ricavare da diversi elementi: 1. per carattere derogatorio della disposizione (e in quanto tale si ha una riduzione del campo di applicazione materiale) 2. per condizioni di deducibilità dei costi indipendentemente da imputazione a C/E = è previsto un meccanismo per garantire che Utili e riserve corrispondenti ai costi dedotti ma non imputati a C/E non siano distribuiti o se distribuiti siano soggetti ad imposta
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Enti non commerciali residenti (capo III) Art. 143 rd complessivo = somma di tutte le categorie di rd ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione quindi si guarderà alle diverse categorie di rd ed ai relativi principi di determinazione
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Società ed enti commerciali non residenti (capo IV) Il rd complessivo è dato dai soli rd prodotti nel territorio dello Stato Occorre tuttavia distinguere: Se c’è s.o. nel territorio dello Stato → rd d’impresa Se non c’è → rd complessivo è dato e determinato dalle diverse categorie reddittuali secondo i criteri di collegamento territoriale della relativa categoria di reddito
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Enti non commerciali non residenti (capo V) Rd complessivo è dato dai soli rd prodotti nel territorio dello Stato (art. 153) Somma di tutti rd delle diverse categorie reddittuali ma prodotti in Italia secondo i criteri di collegamento territoriale di cui all’art. 23 TUIR Se c’è svolgimento di un’attività commerciale in Italia mediante s.o. si applica l’art. 144: rd d’impresa con i relativi principi di determinazione
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