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Il repertorio notarile

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Presentazione sul tema: "Il repertorio notarile"— Transcript della presentazione:

1 Il repertorio notarile
L’attualità degli articoli 62 e 64 della Legge Notarile

2 L’art. 62 alla luce del Dlgs n. 110 del 2 luglio 2010 e Dlgs n
L’art.62 alla luce del Dlgs n.110 del 2 luglio 2010 e Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 Il notaro deve tenere due repertori a colonna uno per gli atti tra vivi e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prendere nota entro il giorno successivo di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà. La parola giornalmente della originaria formulazione stata sostituita dal dlgs 110 con l’espressione entro il giorno successivo

3 Art.6 della legge n.64 del 1934 (norme complementari sull’ordinamento del notariato) prevede per il repertorio somme e valori che vengano annotati “giorno per giorno” art.13 della legge 349 del 1973 che ha previsto il repertorio dei protesti rimanda all’art.62 della legge n.89 del 1913 per la disciplina della modalità dell’annotazione

4 Il repertorio è un atto pubblico a fini penali e civili
Falso ideologico ex art.479 c.p. lo commette il notaio che annoti a repertorio valori inferiori rispetto a quelli effettivi In tal senso la giurisprudenza di merito - Trib. Verona 22 maggio 1954 dubbio se falso in “attestato” secondo App. Bologna 23 gennaio 1981 risolto nel senso di considerarlo falso in atto pubblico da Corte di Cassazione intervenuta sul ricorso avverso app.Bologna (Cassazione penale 21 ottobre 1982 n.136.

5 Decreto ministeriale 6 novembre 1991
Art.2 - Nella redazione dei repertori e dei fogli supplementari deve farsi uso di inchiostri indelebili ed è vietato l’impiego di di carte autocopianti. Fermi l’obbligo e il divieto summenzionati i predetti registri possono essere tenuti anche con sistemi meccanografici. In tal caso sono ammessi alla vidimazione di cui all’art.64 della legge 16 febbraio 1913 n.89 soltanto fascicoli di duecento pagine ciascuno

6 L’esistenza del repertorio
L’articolo 64 della Legge Notarile Ogni repertorio prima di essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.

7 Rilevanza dell’art.2 del D.m. 6 Novembre 1991
Cassazione n.1608 del 1994 Cassazione n.1372 del 1995 Cassazione n.7662 del 1998 Cassazione n. 795 del 1999 Conformi nel senso di ritenere irrilevante l’art.2 del d.m.6 novembre 1991 che consente l’utilizzo di tabulati meccanografici ma sempre preventivamente vidimati dall’archivio notarile.

8 Percorsi argomentativi
art.64 - art.138 comma 1 lettera d) L.N. art.62 - art.137 comma 1 L.N.

9 Si applica l’art.137 L.N. se: Il notaio ha a disposizione il repertorio ma annota tardivamente gli atti perché lo abbia a disposizione deve essere vidimato ex art.64 In tal senso giurisprudenza di merito relativa all’iscrizione a ruolo se ha annotato nel repertorio su supporto informatico ?

10 ? Cassazione n del 2000 ha qualificato repertorio solo ed esclusivamente il registro cartaceo che prima di essere posto in uso sia numerato e vidimato dal capo dell’archivio. Cassazione conforme anche con sentenza n.5296 del 1999

11 Si applica l’art.138 L.N. se Il notaio non ha a disposizione il repertorio “tenuto” a norma dell’art.64 Se lo “pone in uso” senza vidimazione del capo dell’archivio notarile

12 art.13 dpr 445 del 28 dicembre 2000 Cassazione nella sentenza 20 febbraio 2006 n.3660 parifica il caso di annotamento in un repertorio non vidimato al caso di totale assenza del repertorio stesso presso lo studio del notaio. In tal senso l’art.13 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, che consente la tenuta del repertorio con sistemi meccanografici, non ha mutato l’obbligo previsto dall’art.64 L.N.

13 CO.RE.DI Conforme all ‘orientamento della cassazione salvo Coredi abruzzo e molise 1 aprile 2008

14 critiche Studio Cnn 1995 approvato il 21 novembre 1995
Il notaio che invece ha in studio il repertorio vidimato e non annota? Perché dovrebbe essere diverso? È possibile distinguere tra tenuta e annotazione? Art.2 del dm 1991 non fa distinzione tra tenuta e compilazione

15 ? Termine per annotare, ma non termine decadenziale: quindi l’omessa ottenuta del repertorio potrebbe essere addebitata solo se la condotta omissiva sussistesse al momento della contestazione disciplinare Ratio dell’art.64 sarebbe integra.

16 Intempestività delle annotazioni - sanzione art.137 LN;
Irregolarità nella tenuta del repertorio - non essendoci norme specifiche si applicherebbe l’art.136 LN È norma residuale secondo , tra le altre, co.re.di Lazio 3 novembre 2008, Marche e Umbria 14 aprile 2008; Emilia Romagna 8 aprile 2008;


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