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LA FATTURA ELETTRONICA

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Presentazione sul tema: "LA FATTURA ELETTRONICA"— Transcript della presentazione:

1 LA FATTURA ELETTRONICA
SEMINARIO DI FORMAZIONE PARTE SECONDA LA FATTURA ELETTRONICA Venerdì 7 novembre 2014 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Aterno - Manthonè’ ” via Tiburtina, Pescara Elaborazione e presentazione a cura: dott. Salvatore GALLO D.S.G.A - Esperto normativa e legislazione scolastica

2 LA FATTURA ELETTRONICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Direttiva 2010/45/UE (cosiddetta seconda “Direttiva fatturazione” dopo la prima del n.2001/115/CE) che modifica la Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta “Direttiva IVA”), ha introdotto dal 1° gennaio 2013 anche in Italia nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione, modificando sia il DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) sia il D.L. n. 331/1993 (Decreto sugli scambi intracomunitari) ed altre norme collegate.

3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il D.L. 11 dicembre 2012 n. 216 recante “Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea” (cosiddetto “Decreto salva infrazioni”), predisposto per il recepimento della suddetta direttiva comunitaria, non approvato causa l’anticipata fine della legislatura e le dimissioni del Governo Monti, è stato inserito nella Legge di Stabilità 2013 n.228/2012, all’art. 1, commi dal 324 al 335.

4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La legge di Stabilità 2013, n.228/2012, all’art. 1, commi dal 324 al 335, ha modificato diversi articoli del DPR 633/1972, tra i quali risulta quasi interamente riscritto l’art. 21 contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni” ed è stato aggiunto l’art. 21-bis, mentre nel D.L. 331/1993 è stato sostituito l’art. 39.

5 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il 6 giugno 2013, è entrato in vigore il DECRETO MEF 3 aprile 2013, n Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle PP.AA. ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244. (G.U. n.118 del ), per cui devono essere effettuata esclusivamente in forma elettronica l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture derivanti da rapporti con le amministrazioni pubbliche , anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89, provvedimento finalizzato a realizzare misure di contrasto alla crisi e per il rilancio e la ripresa dell’economia nazionale, tra l’altro, all’art.25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica): dispone l’anticipo al 31 marzo 2015 dell'obbligo della fatturazione elettronica, precedentemente previsto per il 6 giugno 2015 per i soggetti non compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della Legge n. 244/2007. lascia invariato al 6 giugno 2014,il termine che prevede la decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica, per le istituzioni scolastiche ed educative quali unità locali del MIUR.

7 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
prevede, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., che le fatture elettroniche emesse verso le P.A. comprese, le istituzioni scolastiche ed educative, debbano necessariamente riportare: il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; prevede espressamente il divieto le P.A. di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici C.I.G. e C.U.P.

8 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
all’art. 27 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni): prevede al comma 3, nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle P.A., scuole comprese, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, che i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti dalla P.C.C. (piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti - MEF) per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

9 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
all’art.42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni): prevede al comma 1, che dal 1° luglio 2014, le P.A., scuole comprese, debbano adottare il “registro unico delle fatture” nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse nei loro confronti. prescrive il divieto dell’utilizzo alternativo di registri di settore o di reparto. prevede che Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. dispone che per le P.A., scuole comprese, al fine di ridurre gli oneri a loro carico, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla P.C.C. (piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti - MEF)

10 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti, devono essere annotati: il codice progressivo di registrazione; il numero di protocollo di entrata; il numero della fattura o del documento contabile equivalente; la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; il nome del creditore e il relativo codice fiscale; l'oggetto della fornitura; l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; la scadenza della fattura;

11 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; il CIG, (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136); il CUP, (per fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria.

12 LA DEFINIZIONE GIURIDICA
Si definisce fattura elettronica quella emessa in qualsiasi formato elettronico e, successivamente, trasmessa e ricevuta, la cui adozione è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. L’accettazione del destinatario non deve risultare obbligatoriamente in forma scritta (ancorché preferibile e forse necessaria anche direttamente nei contratti, negli ordini o via mail o fax), essendo sufficiente a tal fine il “comportamento concludente” della registrazione e/o il pagamento. Il formato elettronico valido per la trasmissione di una fattura è quello di un documento unicamente strutturato nel formato XML (eXtensible Mark-up Language).

13 LA DEFINIZIONE GIURIDICA
Si può pertanto affermare che è considerata fattura elettronica anche quella inviata via mail con allegato documento in formato PDF ovvero trasmessa via fax elettronico (tramite pc), mentre non lo è, invece, quella trasmessa in modalità cartacea tramite un fax analogico. Tuttavia non tutte le fatture create in formato elettronico, possono essere considerate elettroniche. Infatti, qualora, venga generato un documento tramite un software gestionale o con un editor di testi (Office, Open office, ecc.), ma poi lo si stampi e lo si trasmetta per posta o fax analogico, questo non assume la connotazione di fattura elettronica.

14 LA DEFINIZIONE GIURIDICA
Si considera, al contrario, elettronica una fattura qualora venga generato un documento in formato cartaceo, lo si scansioni creando un PDF e lo si trasmetta come allegato di posta elettronica o a mezzo fax elettronico. Le fatture elettroniche devono essere conservate, sia dall’emittente che dal destinatario, in modalità elettronica Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in quanto non accettate dal cliente) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

15 OBBLIGHI DEL SOGGETTO EMITTENTE/RICEVENTE
Il soggetto che emette una fattura elettronica deve garantire, nella più ampia libertà e autonomia: l’autenticità dell’origine (attribuzione univoca del documento al soggetto emittente); l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, utilizzando specifiche modalità per la formazione del documento quali l’apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; l’utilizzo di sistemi di scambio elettronico di dati (EDI – Electronic Data Interchange) per la trasmissione elettronica;

16 OBBLIGHI DEL SOGGETTO EMITTENTE/RICEVENTE
l’utilizzo di sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile (scambio di , contratti, ordinativi, d.d.t., pagamenti, ecc.). Essendo prevista conservazione elettronica per tutte le fatture anche nel caso in cui il soggetto ricevente non abbia esplicitamente accettato di ricevere fatture in formato elettronico, non sussiste per lo stesso l’obbligo di stampare le fatture ricevute in PDF. Anche per le fatture elettroniche vale la regola generale che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

17 OBBLIGHI DELLE SCUOLE Le istituzioni scolastiche ed educative, quali unità locali del MIUR sono soggette, ex art.6, c.2 del citato Regolamento all’applicazione della nuova norma dal 6 giugno con l’obbligo per i fornitori di produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito Ulteriori e più peculiari disposizioni sull’argomento sono state impartite, in via generale, ai soggetti della P.A. obbligati alle procedure di fatturazione elettronica, dalla circolare 31 marzo 2014, n. 1, del MEF - Dipartimento delle Finanze.

18 OBBLIGHI DELLE SCUOLE Specifiche indicazioni per l’adempimento degli obblighi legati all’introduzione della fattura elettronica sono state fornite alle istituzioni scolastiche ed educative, dalla nota MIUR - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - prot. n del 17 aprile Tutte le fatture ricevute dalle istituzioni scolastiche ed educative dopo il 6 giugno 2014 in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

19 OBBLIGHI DELLE SCUOLE Tutte le fatture emesse dalle istituzioni scolastiche ed educative, comprese quelle inerenti le aziende speciali, dopo il 6 giugno 2014 nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato quali i Ministeri o altre scuole o altri enti obbligati a riceverle in forma elettronica, dovranno essere prodotte esclusivamente in formato elettronico.

20 INDICAZIONI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI
DEL MIUR PER LE SCUOLE Il MIUR, - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - con la nota prot. n del 17 aprile ha diffuso le prime indicazioni inerenti le procedure relative alla corretta applicazione delle regole per la fatturazione elettronica. Nella suddetta comunicazione sono state impartite precise indicazioni e direttive, per la corretta applicazione e le idonee procedure inerenti alla fatturazione elettronica, alle istituzioni scolastiche ed educative scuole autonome. All’uopo di seguito una sintesi ragionata delle procedimenti da seguire in relazione alle prescrizioni ricevute.

21 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
I flussi di ricezione o di emissione delle fatture elettroniche verranno gestiti per le istituzioni scolastiche ed educative, direttamente dal MIUR per il tramite di apposite funzioni del sistema SIDI. Il MIUR ha provveduto a pubblicare i riferimenti di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sull’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) L’IPA ha di seguito proceduto ad attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa un codice univoco dell’ufficio (alfanumerico di sei caratteri, comunicato a ciascuna scuola), che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione con gli operatori economici di con i quali a seguito di contratto sono stati assunti dalle scuole impegni a pagare a fronte di prestazioni regolari rese per lavori, forniture, servizi.

22 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
dal 6 giugno i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture esclusivamente in forma elettronica nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative, per cui le stesse non possono accettare le fatture cartacee che i suddetti abbiano eventualmente provveduto ad emettere successivamente al 6 giugno 2014. dal 6 giugno le istituzioni scolastiche ed educative che stiano ancora processando fatture cartacee emesse prima dello scadere di tale termine, dovranno chiudere il relativo procedimento con immediatezza

23 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
dal 6 settembre 2014 le istituzioni scolastiche ed educative non possono accettare e quindi devono rifiutare le fatture emesse o trasmesse dal fornitore in forma cartacea. dal 6 settembre 2014 le istituzioni scolastiche ed educative non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica anche nel caso di fatture predisposte dal fornitore antecedentemente al 6 giugno 2014.

24 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
le istituzioni scolastiche ed educative dovranno emettere formale comunicazione ai fornitori con l’esatta indicazione del proprio codice univoco dell’ufficio, appositamente rilasciato dalla piattaforma I.P.A., in associazione all'elenco dei contratti vigenti le istituzioni scolastiche ed educative dovranno emettere formale comunicazione ai fornitori informandoli inoltre che: il canale trasmissivo SIDI per la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 6 giugno 2014 e che pertanto sino a detta data dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità

25 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite MEPA, il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica all’interno delle fatture elettroniche, dovranno inserire, il CIG della relativa procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura emessa

26 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
i fornitori dovranno usare il codice univoco dell’ufficio per indirizzare correttamente le fatture elettroniche da emettere dal 6 giugno 2014 in poi le fatture elettroniche potranno essere: ricevute, in automatico dal sistema SIDI di ricezione di fatturazioni elettroniche, per conto delle istituzioni scolastiche ed educative trasmesse, in automatico dal sistema SIDI, di trasmissione di fatturazioni elettroniche nel caso vengano emesse dalle istituzioni scolastiche ed educative nei confronti di altro ente obbligato a riceverle in formato elettronico

27 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
riconosciute, cioè accettate da istituzioni scolastiche ed educative che così ammettono l’esistenza e la consistenza del relativo debito rifiutate, cioè restituite all’emittente in quanto le istituzioni scolastiche ed educative contestano l’esistenza, la consistenza del relativo debito o la prescrizione del diritto del creditore registrate, cioè completate con i dati necessari per l’integrazione con il sistema di contabilità delle istituzioni scolastiche ed educative estinte, cioè regolarmente pagate

28 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
il sistema SIDI dal 6 giugno 2014 provvederà a: rendere visibili, le fatture elettroniche indirizzate dai fornitori alle istituzioni scolastiche ed educative: ricevere le fatture indirizzate dai fornitori alle istituzioni scolastiche ed educative che dovranno pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione, salvo patti contrari tra le parti. In attesa che vengano aperte apposite funzioni del SIDI le istituzioni scolastiche ed educative dovranno protocollare le fatture elettroniche pervenute con le modalità ordinarie effettuare la conservazione sostitutiva dei fascicoli informatici così aperti. Le relative funzionalità non saranno attive per la data del 6 giugno 2014 e, dunque, si resta in attesa di ulteriori informazioni circa la tempistica di disponibilità sul sistema SIDI

29 ADEMPIMENTI E PROCEDURE
Il DSGA di ciascuna istituzione scolastica ed educativa dovrà provvedere a: riconoscere/rifiutare la fattura. Il rifiuto della fattura può essere effettuato soltanto entro 15 giorni dalla ricezione della stessa mediante il sistema SIDI che provvede a trasmetterlo in automatico al fornitore. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della fattura l’eventuale rifiuto non potrà più essere predisposto avvalendosi del sistema SIDI e dovrà essere trasmesso per le vie ordinarie (PEC) al fornitore adottare assieme al D.S. gli atti di spesa, avvalendosi delle usuali funzioni di SIDI o degli altri pacchetti eventualmente in utilizzo, ad estinzione totale/parziale del debito corrispondente alla fattura.

30 INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA dal 6 giugno 2014 le istituzioni scolastiche ed educative e le loro eventuali aziende speciali avranno l’obbligo di emettere fatture formato elettronico nei confronti di: Ministeri (incluse le loro unità locali) Istituzioni scolastiche ed educative statali Enti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica Agenzie fiscali Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

31 INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA dal 31 marzo 2015 l’obbligo a ricevere le fatture in formato elettronico sarà esteso ad altre amministrazioni per le quali il MIUR provvederà a diffondere ulteriori istruzioni. dal 6 giugno 2014 però non saranno disponibili sul sistema SIDI funzioni di gestione del ciclo attivo della fatturazione cioè di produzione, trasmissione e gestione di fatture in formato elettronico, che il MIUR ha comunicato potranno essere presumibilmente attivate entro dicembre 2014.

32 INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA Le istituzioni scolastiche ed educative e le loro eventuali aziende speciali tenute ad emettere fatture elettroniche nei confronti di uno degli enti di cui al precedente elenco dovranno, pertanto, procedere ad acquistare sul mercato una soluzione di fatturazione elettronica, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2014.

33 INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA Il MIUR all’uopo ha provveduto a raccomandare di procedere all'acquisto aggregandosi in rete, oppure di vendere i propri servizi ad altre Amministrazioni avvalendosi del mercato elettronico curato dalla Consip poichè in tal caso, per l’emissione delle fatture elettroniche potranno essere utilizzate le apposite funzioni disponibili a titolo non oneroso sul Portale degli Acquisti in Rete.

34 "La realtà ed i sogni sono fogli di uno stesso, grande, libro.
Leggerlo in ordine è…vivere, sfogliarlo a caso è…sognare! " Arthur Schopenhauer Grazie a tutti per la cortese attenzione, Salvatore Gallo ! 34


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