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STRUTTURA dello STATO PATRIMONIALE

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Presentazione sul tema: "STRUTTURA dello STATO PATRIMONIALE"— Transcript della presentazione:

1 STRUTTURA dello STATO PATRIMONIALE
Tra le due possibili forme di Stato patrimoniale previste dalla IV direttiva CEE (forma a sezione divise, forma scalare) il nostro legislatore ha scelto quella a sezioni contrapposte o divise, operando opportuni adattamenti per tenere conto di alcune particolarità del nostro sistema giuridico e per conservare, in determinati casi, un maggior grado di analisi rispetto al modello previsto dalla Direttiva. La STRUTTURA dello Stato patrimoniale stabilita dall’art c.c. da cui emerge un documento caratterizzato da una distinzione delle sue poste in raggruppamenti di vario livello che sono contrassegnate da caratteri alfabetici e numerici. La classificazione degli elementi delle due sezioni (dare e avere) è operata con un “criterio misto”.

2 STRUTTURA dello S.P. - art.2424
Lo Stato patrimoniale deve assumere la forma a sezioni divise e deve essere così articolato (vedi anche Schema). lettere maiuscole: indicano i “raggruppamenti di struttura” o “macroclassi” (Immobilizzazioni, attivo circolante, Patrimonio netto, Fondi per rischi e oneri, ecc,); numeri romani: indicano le varie “classi”, in cui si suddividono i raggruppamenti strutturali; numeri arabi: indicano le singole "voci", nell’ambito delle classi o dei raggruppamenti strutturali: a loro volta le voci possono esser ulteriormente costituite da “sottovoci” contrassegnate con lettere minuscole. Un punto di notevole importanza, per il significato informativo che assumono i dati relativi alle “garanzie prestate” e alle altre situazioni concernenti impegni di terzi, beni presso terzi, ecc. è rappresentato dall’ultimo comma dell’art c.c. INDIETRO

3 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Le attività (che rappresentano gli impieghi o investimenti di capitale effettuati dall’azienda) risultano classificate in via principale in base al criterio della destinazione economica, cioè avendo riguardo alla funzione che i vari investimenti svolgono nell’impresa. Conseguentemente abbiamo l’articolazione dell’attivo in: immobilizzazioni (sarebbe meglio dire capitale fisso); attivo circolante (capitale circolante) Le passività (ma sarebbe più corretto designare la sezione di destra come “passivo e patrimonio netto”), vengono fondamentalmente classificate in base al criterio (dell’origine) delle fonti di finanziamento: mezzi propri e mezzi di terzi, essenzialmente, ma con più dettaglio rispetto all’attivo. Per i debiti, però, si richiede di indicare, distintamente per ogni voce, l’importo da pagare oltre l’esercizio successivo, sicché viene introdotta anche qui una quantificazione finanziaria (anche per il crediti – C) II – era richiesta la stessa cosa). La classificazione delle voci dello Stato patrimoniale, dunque, non segue il criterio finanziario, ma si limita a dare talune informazioni sull’esigibilità dei crediti e dei debiti, per cui, per apprezzare in maniera non superficiale la situazione finanziaria della società continuano a rendersi necessarie opportune “riclassificazioni dei valori”, anche se ciò avviene indubbiamente in misura assai minore di quanto accadeva in passato. INDIETRO

4 Informazioni finanziarie dello S.P.
Abbiamo visto che alle due tipologie di classificazione utilizzate nello stato patrimoniale (una per l’attivo e l’altra per il passivo) si si associano anche alcune utili informazioni di carattere “finanziario” che consentono di cogliere il vario grado di “liquidità” degli impieghi e i termini di scadenza di alcune fonti di finanziamento. ATTIVO: con riferimento ai crediti di finanziamento (inclusi nelle immobilizzazioni finanziarie) lo schema prevede l’indicazione degli importi con scadenza entro l’esercizio successivo, cioè della parte, che secondo un criterio finanziario dovrebbe iscriversi come attivo circolante. analogamente, con riferimento ai crediti commerciali, che sono compresi nell’attivo circolante, è richiesta l’indicazione degli importi con scadenza oltre l’esercizio successivo, cioè della parte che sotto il profilo finanziario dovrebbe iscriversi tra le immobilizzazioni finanziarie. PASSIVO: per i debiti si richiede di indicare, distintamente per ogni voce, l’importo da pagare oltre l’esercizio successivo, sicché viene introdotta anche qui una quantificazione finanziaria.

5 CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE
Le nuove norme del codice civile in materia di bilancio non si limitano a dare lo schema dello Stato patrimoniale (che è obbligatorio), ma dettano anche delle disposizioni particolari per talune voci che il legislatore ha ritenuto meritevoli di qualche precisazione (art – bis). Prenderemo ora in esame il contenuto due sezioni dello Stato patrimoniale: ATTIVO; PASSIVO.

6 ATTIVO CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVO CIRCOLANTE,
L’attivo, in base allo schema previsto dal codice civile, si articola nelle seguenti macrolassi: CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVO CIRCOLANTE, RATEI E RISCONTI. In pratica però nell'Attivo, le macroclassi principali sono due: IMMOBILIZZAZIONI (B) ATTIVO CIRCOLANTE (C), la distinzione è effettuata sulla base della destinazione o dell'utilizzo più o meno durevole. Questo è espressamente affermato dal legislatore (art – bis, 1° comma), quando sancisce che si devono considerare "immobilizzazioni" i beni destinati a essere utilizzati durevolmente nell'impresa. Per deduzione, dovranno essere considerati circolanti quegli elementi il cui ciclo di utilizzo si prevede breve, e comunque non superiore a 12 mesi. L’elemento che consente la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante e, quindi, la “destinazione economica”. Dall’attivo circolante, poi, vengono estrapolati alcuni elementi in quanto si riferiscono a operazioni di natura particolarmente significative (A - CREDITI VERSO SOCI) o di natura particolare (D - RATEI E RISCONTI). N.B.: gli elementi dell’attivo vengono rappresentati al netto di eventuali poste di rettifica o rettifica di valore (fondi ammortamento, fondo svalutazione crediti, fondo svalutazione titoli ecc.). INDIETRO

7 IL PASSIVO Il passivo, in base allo schema previsto dal codice civile, si articola nelle seguenti macroclassi: PATRIMONIO NETTO, FONDI PER RISCHI E ONERI, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DEBITI, RATEI E RISCONTI. Per le voci del Passivo non si individua uno specifico criterio basato sull'esigibilità delle fonti. Il criterio di classificazione prevalente appare infatti basato sulla provenienza dei finanziamenti più che sui tempi di rimborso, anche se per i DEBITI, macroclasse D, è prevista la separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Il PATRIMONIO NETTO (A) è articolato in modo vasto e puntuale. I FONDI PER RISCHI E ONERI (B) e i DEBITI PER TFR (C) hanno una loro precisa collocazione che però non consente, se non attraverso una riclassificazione dello Stato patrimoniale, di effettuare indagini di natura finanziaria. INDIETRO

8 FINE STATO PATRIMONIALE

9 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A CREDITI VERSO SOCI
ATTIVO PASSIVO A CREDITI VERSO SOCI (per versamenti ancora dovuti) PATRIMONIO NETTO: I Capitale B IMMOBILIZZAZIONI: II Riserva da soprapprezzo delle azioni Immateriali III Riserve di rivalutazione Materiali IV Riserva legale Finanziarie V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserva statutaria C ATTIVO CIRCOLANTE: VII Altre riserve, distintamente indicate Rimanenze VIII Utile (perdita) portati a nuovo Crediti IX Utile (perdita) dell’esercizio Attività finanziarie Disponibilità liquide FONDI PER RISCHI E ONERI D RATEI E RISCONTI (attivi) TRATT. FINE RAPPORTO (TFR) DEBITI E RATEI E RISCONTI (passivi)

10 Art.2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale
“Gli elementi patrimoniali destinati ad esser utilizzati durevolmente devono esser iscritti tra le immobilizzazioni. Le “partecipazioni” in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art c.c. si presumono “immobilizzazioni”. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono esser iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili negli esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono esser iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.”

11 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, che ha lo scopo di individuare il capitale versato per detrazione da quello sottoscritto esposto nel passivo (nella classe A I) Capitale).

12 B) IMMOBILIZZAZIONI Le IMMOBILIZZAZIONI (art. 2424 – bis)
vengono successivamente articolate in: I) Immateriali, II) Materiali, III) Finanziarie. (art – bis, 2° comma) INDIETRO

13 C) ATTIVO CIRCOLANTE L’ATTIVO CIRCOLANTE (macroclasse) è articolato in 4 classi, disposte secondo un ordine di “liquidità” crescente: Rimanenze; Crediti; Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; Disponibilità liquide. Un palese esempio di classificazione per destinazione si individua nelle voci relative agli “acconti” ai fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali e ai fornitori di materie di consumo, collocati rispettivamente nelle classi I) e II) delle Immobilizzazioni e nella classe I) dell'Attivo Circolante. La collocazione degli acconti deve pertanto essere effettuata avendo riguardo alla destinazione degli acconti stessi, e non alla natura (cioè non sono messi tra i crediti). INDIETRO

14 I - Rimanenze Le Rimanenze (C I) si articolano nelle seguenti voci:
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione; Lavori in corso su ordinazione; Prodotti finiti e merci; Acconti. INDIETRO

15 II - Crediti I Crediti (C II) si articolano nelle seguenti voci (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo): Verso clienti; Verso imprese controllate; Verso imprese collegate; Verso controllanti; Verso altri. I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzazione. INDIETRO

16 III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le Attività finanziarie (C III) che non costituiscono immobilizzazioni, si articolano nelle seguenti voci: Partecipazioni in imprese controllate; Partecipazioni in imprese collegate; Partecipazioni in imprese controllanti; Altre partecipazioni; Azioni proprie (con indicazione anche del valore nominale complessivo); Altri titoli. INDIETRO

17 IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide (C IV) si articolano nelle seguenti voci: Depositi bancari e postali; Assegni; Denaro e valori in cassa. INDIETRO

18 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
D - RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti, ha lo scopo di accogliere una pluralità di voci estremamente eterogenee sia sotto il profilo della durata che sotto quello della destinazione. In pratica il “disaggio su prestiti” è stato considerato un’ipotesi di “risconto attivo”. I ratei e risconti attivi vengono considerati dal legislatore come valori comuni a due o più esercizi consecutivi la cui entità varia in ragione del tempo.: “Nella voce ratei e risconti attivi devono esser iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. Possono esser iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.”(art bis, 5° comma) PRECISAZIONE: ratei e i risconti sono considerati dal legislatore in un'accezione più ampia rispetto a quella tradizionalmente accolta dalla dottrina ragionieristica, che li ha sempre individuati con riferimento a due soli esercizi consecutivi. INDIETRO

19 A) PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto è particolarmente articolato: per quanto riguarda i primi sei numeri romani non c’è niente di particolare da dire (capitale, riserva soprapprezzo azioni, riserve di rivalutazione, riserva legale, riserva per azioni proprie in portafoglio, riserve statutarie) e neanche per l’VIII (utili - perdite - portate a nuovo) e il IX (utile – perdita - d’esercizio). Più complessa appare il numero VII: Altre riserve (distintamente indicate). La classe VII) Altre riserve, in realtà, permette la creazione di un'area fiscale all'interno dello Stato patrimoniale. Sono accolte in questa classe sia riserve facoltative che riserve in sospensione d'imposta, disciplinate da apposite norme fiscali. Nell'aspetto contabile, per quanto concerne il primo gruppo, si tratta della Riserva straordinaria approvata dall'Assemblea dei soci in sede di riparto degli utili, e della Riserva di conguaglio utili, che viene costituita con la contribuzione dei nuovi azionisti, in sede di aumento del Capitale sociale, per equiparare le azioni di nuova emissione, ai fini del dividendo, alle azioni già in circolazione, della Riserva per rinnovamenti, ecc. In merito alle riserve in sospensione di imposta, affluiscono alla classe VII le Riserve per ammortamenti anticipati e per adeguamento del valore delle partecipazioni. La Riserva per ammortamenti anticipati trova giustificazione nell'art. 67 TUIR nell'ipotesi in cui l'ammortamento anticipato detraibile fiscalmente sia superiore alle quote civilisticamente congrue in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.  Una innovazione introdotta dalla nuova normativa sul bilancio d'esercizio con riferimento alle partecipazioni immobilizzate riguarda il criterio di valutazione: la valutazione può essere effettuata al valore della corrispondente frazione di Patrimonio netto. Le eventuali plusvalenze che possono emergere dall'applicazione di quest'ultimo metodo devono essere iscritte in una riserva indisponibile per adeguamento valore della partecipazione, da inserire nella classe A - VII) dello Stato patrimoniale, e da dettagliare e motivare nella Nota integrativa.

20 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Il termine "fondo" è stato riservato dal nostro legislatore alle previsioni di “spese e perdite future” ben specifiche, essendo vietata la costituzione di fondi rischi generici. (art – bis, 3° comma) Naturalmente, la voce non deve comprendere le poste rettificativi di valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, poiché tali fondi devono essere dedotti direttamente dalla voce attiva alla quale si riferiscono. Non comprende, pertanto, il Fondo ammortamenti, il Fondo rischi su crediti, il Fondo svalutazione crediti, ecc. I Fondi per rischi ed oneri sono destinati a copertura di perdite e spese di natura determinata, certi nell'esistenza, incerti o nell'ammontare o nella data di manifestazione dell'evento cui sono collegati. I FONDI PER RISCHI E ONERI (B) nel Bilancio si articolano nelle seguenti voci: Fondo per trattamento di quiescenza, Fondo per imposte, Altri Fondi (non espressamente indicati dalla norma). INDIETRO

21 1) Fondo per trattamento di quiescenza
 Alla voce 1) troviamo il Fondo per trattamento di quiescenza nel quale devono essere inseriti gli “accantonamenti” riconducibili a trattamenti previdenziali destinati a “integrare” il debito per Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) calcolato a norma del c.c. (art. 2120) che va iscritto nella successiva macroclasse C) del passivo.

22 2) Fondo per imposte  Alla voce 2) va inserito il Fondo per imposte, che può essere costituito in relazione a due diverse fattispecie: accantonamenti di spese collegate a contenziosi tributari in atto, non ancora conclusi, ma prevedibilmente ad esito negativo (FONDO PER RISCHI IMPOSTE). imposte differite (FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE) in relazione all'applicazione di norme tributarie che consentono rateizzazioni di tassazione (ad esempio: imposte sulle plusvalenze rateizzate e sugli ammortamenti anticipati).

23 3) Altri fondi FONDO MANUTENZIONI CICLICHE, FONDO GARANZIA PRODOTTI,
 Alla voce 3) Altri fondi (per rischi e oneri futuri) sono rappresentati, ad esempio, da: FONDO MANUTENZIONI CICLICHE, FONDO GARANZIA PRODOTTI, FONDO CONCORSI A PREMIO, FONDO RISCHI SU CAMBI, FONDO RESPONSABILITÀ CIVILE, ECC.

24 C) Trattamento di Fine Rapporto
(art – bis, 4° comma) INDIETRO

25 D) DEBITI I Debiti (Macroclasse del passivo D) si articolano nelle seguenti voci (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo): D 1) obbligazioni; D 2) obbligazioni convertibili; D 3) debiti verso banche; D 4) debiti verso altri finanziatori; D 5) acconti; D 6) debiti verso fornitori; D 7) debiti rappresentati da titoli di credito; D 8) debiti verso imprese controllate; D 9) debiti verso imprese collegate; D 10) debiti verso imprese controllanti; D 11) debiti tributari; D 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; D 13) altri debiti. INDIETRO

26 D11 – debiti tributari Alla voce D - 11) (del passivo) Debiti tributari devono essere iscritti i debiti tributari netti verso lo Stato, connotati dal requisito della certezza sia in relazione all'importo (che deve essere esattamente determinato), sia con riguardo alla scadenza (che si manifesterà nel prossimo esercizio alle date conosciute). Risultano accomunati da tali caratteristiche: Il debito per imposte sul reddito dell'anno al netto di acconti, di ritenute e di altri crediti per imposte, il debito per IVA, il debito per le ritenute alla fonte operate dall'azienda in qualità di sostituto d'imposta. Il legislatore ha ritenuto opportuno tenere distinti questi debiti da quelli, solo probabili o di ammontare indeterminato, che affluiscono alla voce B (FONDI PER RISCHI E ONERI) - 2) e dei quali abbiamo detto sopra.

27 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce E) prevede RATEI E RISCONTI PASSIVI con separata indicazione dell'aggio su prestiti. I ratei e risconti passivi vengono considerati dal legislatore come valori comuni a due o più esercizi consecutivi la cui entità varia in ragione del tempo. Nella corrispondente voce devono essere iscritti quindi sia i costi di competenza, esigibili negli esercizi successivi, sia i ricavi percepiti finanziariamente nell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri. (art bis, 5° comma) PRECISAZIONE: ratei e i risconti sono considerati dal legislatore in un'accezione più ampia rispetto a quella tradizionalmente accolta dalla dottrina ragionieristica, che li ha sempre individuati con riferimento a due soli esercizi consecutivi. Infatti, in questa voce sono accolti anche interessi attivi pluriennali contabilizzati nell'esercizio, ma di competenza di più esercizi successivi, e gli aggi su prestiti. Ricordiamo che gli AGGI SU PRESTITI, che devono essere separatamente indicati, nascono al momento dell'emissione di prestiti obbligazionari "sopra la pari", per la differenza tra prezzo di emissione e valore nominale del prestito. Partecipano al reddito di periodo mediante specifica imputazione al Conto economico alla fine di ogni esercizio di durata del prestito: in pratica l’aggio su prestiti è stato considerato come un’ipotesi di “risconto passivo”. INDIETRO


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