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I Servizi nei processi penale e civile
I Servizi nel processo penale
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I Servizi dell’Amministrazione della giustizia.
Hanno un ruolo significativo.I vari momenti del processo penale esigono l’intervento dei Servizi sia come utile assistenza al ragazzo sia come informazione-progettualità di interventi per il Giudice. Possono intervenire due tipi di Servizi : a) i Servizi dell’Amministrazione della Giustizia e b) i Servizi sociali dell’Ente locale. Le Strutture Ministeriali dell’Amministrazione della Giustizia per i minorenni si articolano in varie istituzioni: Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della Giustizia da cui dipendono i Centri Giustizia minorile ( inter-regionali) da cui dipendono: a) Istituti Penali per Minorenni (IPM) che sono le carceri per i minori, come il Ferrante Aporti di Torino; b) Centri di Prima accoglienza (CPA) per gli arrestati ; c) Gli Uffici di Servizio sociale per minorenni (USSM) che sono i Servizi sociali ministeriali. L’ USSM si occupa dell’area penale esterna e interna agli istituti penali. Non dipende dal T.M. Si occupa anche di minori infraquattordicenni e giovani adulti (18-21 anni), ma sempre soltanto quando sia stato commesso un reato.
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I principi guida Non interrompere i processi educativi; il processo penale non sia offensivo; rapida uscita dal circuito penale; residualità della detenzione; collaborazione tra servizi; lettura multidisciplinare della devianza; attenzione alla vittima e ricomposizione della frattura. Vi sono varie situazioni penali:- i denunciati a piede libero;- quelli sottoposti a misure cautelari;- quelli in messa alla prova;- quelli in esecuzione di pena; -quelli in misure di sicurezza. Il Servizio svolge attività di assistenza; indagini sociali; progetti di maturazione e crescita; progetti di prevenzione e recupero della devianza.
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Servizi e collaborazione
Specie per le indagini sociali vi deve essere collaborazione con i Servizi del territorio. In un anno l’Ussm di Torino ha seguito circa casi. I più deboli sono gli stranieri non accompagnati;essi vengono conosciuti attraverso il penale e poi ( sovente) scompaiono. Il sistema dei Servizi deve prevedere la collaborazione tra servizi e istituzioni diverse ( altri servizi minorili; servizi socio-sanitari; magistratura; privato sociale; scuole; università; questure). L’importanza della mediazione e di esperienze riparative anche simboliche. Vedere gli artt. 6, 9, 27 del DPR 448/88. Il problema delle risorse. I Servizi non devono essere soltanto “ facitori di relazioni “ma devono saper formulare diagnosi, prognosi e progetti.
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Relazione sociale e intervento
Le informative ex art. 9 DPR 448/88. Di solito è il P.M.M. a chiedere una relazione con indagine sociale, che deve riguardare: situazione, risorse personali, familiari e socio-ambientali del minore, al fine di valutare l’ imputabilità , il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, e gli interventi-misure adottabili ( versante penale e versante civile). Il P.M.M. di solito la chiede quando ritiene probabile il rinvio a giudizio del ragazzo. L’USSM svolge di solito l’indagine per i ragazzi residenti in Torino-Città; mentre per gli “esterni” è più probabile che la relazione venga svolta dai Servizi del territorio. Oggi i P.M.M e i Giudici minorili tendono a chiedere ai Servizi un progetto ( per eventualmente disporre la sospensione del processo e la messa alla prova) già per la prima udienza. L’USSM oltre ad intervenire all’inizio del procedimento ex art. 12 disp. proc. min. interviene alle udienze (ex art.31) svolgendo attività di assistenza affettiva e psicologica all’imputato..
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Formulare progetti L’USSM deve essere avvertito quando la Polizia procede all’arresto di un ragazzo, ed è presente in sede di convalida delle misure precautelari. Quando vengono applicate misure cautelari o limitazioni della libertà personale interviene sempre l’USSM.cui il minore viene affidato (al fine di sostegno, controllo, aiuto a superare difficoltà) I Servizi ministeriali in collaborazione con quelli del territorio intervengono per valutare l’ irrilevanza del fatto ( occasionalità, tenuità, non interruzione dei processi educativi in atto) o per applicare la sospensione del processo con messa alla prova ( formulazione di un progetto, controllo, sostegno, valutazione finale ).
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Ruolo nella messa alla prova
Fondamentale è l’intervento dei Servizi in tema di sospensione e messa alla prova, che è un esito molto frequente del processo penale minorile. Due sono le finalità: a) la riparazione del danno arrecato con il reato e la conciliazione con la vittima; b) l’evoluzione e il cambiamento della personalità dell’imputato. I Servizi sono impegnati su entrambi questi versanti. Ma può darsi che minorenne sia anche la vittima del reato. Purtroppo la vittima è poco considerata dalla nostra procedura penale. Tenere presente l’art. 609 decies dove, in tema di reati sessuali, è prevista una assistenza anche affettiva e psicologica per la vittima minorenne e una segnalazione al Tribunale per i minorenni al fine di adottare eventuali provvedimenti civili. Nel processo penale minorile non è consentita la costituzione di parte civile delle vittime ( per evitare diseducative discussioni su pretese meramente patrimoniali e per non snaturare questo processo improntato alla considerazione dei bisogni educativi dei minorenni).
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I Servizi e il procedimento civile
Rapporti tra Servizi e i vari organi giudiziari civili ( T.M.; G.T.; T.O; C.A.)
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A) I Servizi e il Tribunale per i Minorenni.
A1) Prima dell’inizio del procedimento. I Servizi, pur non legittimati a chiedere l’intervento del Giudice,possono ( e debbono) segnalare le situazioni che tale intervento richiederebbero. La segnalazione ( i quattro soggetti più autorevoli per la segnalazione sono Servizi, Ente locale, Scuola e Autorità di P.S.) va fatta al P.M.M. il quale a sua volta potrà proporre ricorso al T.M.; può essere assolutamente obbligatoria quando: -vi è stato intervento ex art.403 CC;-quando vi è una evidente situazione di abbandono del minore;-quando vi è prostituzione di minori ( sotto i 18 anni di età);-quando vi sono minori stranieri vittime di pornografia o prostituzione o tratta o commercio di persone;-quando si chiede la proroga di un affidamento familiare oltre i due anni.
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Come effettuare la segnalazione
In altri casi la segnalazione è professionalmente e moralmente doverosa ma deriva da una “valutazione” e quindi non è così automatica come nei casi precedenti. I casi sono: - la grave sofferenza del minore in famiglia che esige un provvedimento di limitazione o ablazione della potestà;- l’opposizione dei genitori di un minore ad interventi ritenuti necessari;-tutti i casi in cui l’intervento del T.M. paia indispensabile per “tagliare” relazioni ( o condizioni soggettive) pericolose. Nella segnalazione non bisogna “chiedere” un certo provvedimento ma illustrare una situazione sia pure indicando i possibili, utili, interventi. Attenersi a dati oggettivi, senza valutazioni generiche o soggettive. In ogni caso la relazione sociale è sotto il segno dell’aiuto e non esige “difesa da…”Evitare segnalazioni inutili o strumentali ( come quando si vuole solo la “convocazione” dei genitori, o per farsi dare indicazioni tecniche su come muoversi; o per far decidere dalla A.G. un progetto assistenziale; o per aggirare la mancanza di fondi…. o per rafforzare un comando e renderlo stabile… o per assicurarsi l’intervento di altro servizio recalcitrante).Evitare la giurisdizionalizzazione della assistenza. Indicare sempre fatti oggettivi più che delle valutazioni e delle richieste.
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I Servizi nel corso del procedimento
A2) Nel corso del procedimento I Servizi di solito vengono richiesti di relazioni aggiornate, sempre derivanti dallo svolgimento del loro preciso ruolo ( aiuto alle persone, sostegno, verifica di situazioni….).Formulano diagnosi,prognosi, progetti. Il Servizio sociale dell’Ente territoriale può raccogliere informazioni da altri Servizi (educatori, insegnanti), e deve riferire al T.M. L’operatore sociale può essere sentito dal Giudice come persona informata dei fatti. I Servizi devono raccogliere anche risorse e formulare progetti su cui riferiranno al Giudice. Se il procedimento è concluso eventuali nuove notizie che esigano nuovi provvedimenti vanno segnalate di nuovo al P.M.M.. Se la procedura non è conclusa vanno invece segnalate al Giudice che svolge l’ istruttoria sul caso.
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A3)I Servizi all’esito del procedimento
A3) All’esito del procedimento.I Servizi possono dover intervenire nella esecuzione del provvedimento del T.M. Devono cercare di ottenere il consenso e la collaborazione degli interessati. Solo nei casi di rifiuto di collaborazione o di casi urgentissimi ove il consenso sia in partenza da escludere, i Servizi potranno intervenire per eseguire il provvedimento in modo improvviso e se del caso con l’ausilio della Forza Pubblica. Occorrono però persone molto qualificate e che non abbiano stabilito rapporti profondi con i destinatari del provvedimento. In ogni caso occorrono strumenti di intervento già predisposti ( comunità per accogliere minori allontanati, o famiglie affidatarie, o personale che possa recarsi presso la famiglia per fornire aiuto o quanto stabilito dal Giudice).L’intervento di urgenza ex art. 403 CC.
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Casi in cui non si deve segnalare
Premessa: evitare l’iperinterventismo del T.M. e quindi evitare: Le segnalazioni fatte per ribaltare le indagini in sede giudiziaria, quando ciò non è necessario. Le segnalazioni solo per ottenere forza ad un intervento senza cercare il consenso. Le segnalazioni per costringere l’Ente di assistenza ….a pagare
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B) Segnalazioni al Giudice Tutelare.
Casi di genitori deceduti o impossibilitati che impongano apertura di tutela; o di adolescenti “soli” privi di figure di riferimento Affidamenti familiari consensuali. Autorizzazione al passaporto. Interruzione di gravidanza per le minorenni. Conflitti nella esecuzione di provvedimenti.
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C) I Servizi e gli Avvocati
Un tempo nei procedimenti davanti al T.M. gli avvocati quasi non esistevano. Ma da quando è entrata in vigore la legge 149/01( cioè dal 2007) la difesa tecnica è diventata obbligatoria ( anche in ossequio a Convenzioni internazionali e alla modifica dell’art.111 Cost: sul giusto processo.). Bisogna distinguere: C1)per le normali procedure sulla potestà ( art. 336 cc) i genitori del minore sono avvertiti di nominarsi un difensore, ma non viene nominato un difensore di ufficio; e di solito non si nomina un difensore per il minore considerandolo rappresentato dal genitore ( cui non vengano però attribuiti comportamenti negativi nei suoi confronti). Se vi sono conflitti di interesse o entrambi i genitori inadeguati si nomina, per il minore, un curatore ( che è un rappresentante nel processo) il quale a sua volta dovrebbe nominarsi un difensore; per evitare troppe e diverse figure si nomina curatore un avvocato.
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Segue: la difesa tecnica delle parti
C2) per le procedure di adottabilità ( art. 8 legge 184/83). fin dall’inizio si nomina sempre un curatore per il minore ( avvocato che così diventa anche difensore tecnico). Ai genitori che non nominino un difensore di fiducia viene nominato un difensore uno di ufficio. Gli avvocati nominati sono quelli inseriti in un elenco speciale ( e quindi sono specializzati). Gli avvocati che difendono gli adulti non devono ascoltare il minore .Essi possono dialogare con i Servizi ma di solito non debbono essere presenti alle attività dei Servizi ( solo per le procedure di adottabilità, a sensi dell’art.10 della 184/83, qualora lo chieda la parte interessata, i Servizi devono consentire la presenza dell’avvocato alle loro attività istruttorie). Sulle caratteristiche e sui doveri del difensore del minore vi sono delle linee-guida; il concetto è sempre quello di scegliere il male minore e di fare l’interesse del minore anche “contro” gli interessi degli adulti (l’interesse del minore è “preminente”, cioè prevale sugli altri). Il difensore del minore può e deve prendere contatto con lui e ascoltarlo; se ha discernimento occorre informarlo e aiutarlo a farsi una opinione. E’ importante la Convenzione di Strasburgo del 1996 che rende obbligatorio l’ascolto del minore, da parte del Giudice, nei procedimenti che lo riguardano.
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Conclusioni I Servizi devono conoscere il ruolo del difensore; respingere ( garbatamente) le loro eventuali richieste improprie; inviare al Giudice eventuali lettere, o osservazioni, o critiche, ricevute dagli avvocati; formulare le loro relazioni non come atti “contro qualcuno” ( dalle quali quindi ci si debba difendere !!) ma come descrizione di fatti oggettivi, e sempre improntate all’aiuto verso le famiglie e verso i minori; con prognosi e progetti possibili al riguardo. Una conclusione a quanto detto sui Servizi. Una parola chiave è: responsabilità. Ogni intervento deve stimolare ed attribuire responsabilità e professionalità. C’è una eticità intrinseca alla stessa professionalità in relazione al ruolo e ai destinatari del Servizio.. E’ responsabilità dei genitori, degli operatori, delle strutture, e infine (da suscitare) degli stessi minorenni cui bisogna “chiedere” impegno; valorizzare la persona attraverso attribuzione di ruoli e responsabilità che siano responsabilizzanti, abilitanti e ri-abilitanti. C’è un diritto alla responsabilità; e, paradossalmente, un diritto ad avere dei doveri.
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