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PubblicatoPalmira Albanese Modificato 10 anni fa
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LA RIFORMA DELLE ISPEZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 G.U. 12 maggio 2004, n. 110 Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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SISTEMA DI RIFERIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE
Legge n. 689/1981 Individua e cadenza le fasi dell’attività di verifica amministrativa Attribuzioni e poteri del personale di vigilanza Art. 57 c.p.p. Pubblici ufficiali con qualifica di UPG appartenenti a tutte le Forze di Polizia DPR N. 520/1955 Legge n. 628/1961 Ispettori dell’Ispettorato del lavoro Legge n. 638/1983 Addetti alla vigilanza degli Istituti previdenziali ed assicurativi Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Legge n. 689/1981 FASI ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA E MEZZI GIUDIZIARI DI IMPUGNAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CONTESTAZIONE IMMEDIATA/NOTIFICAZIONE al trasgressore e alla persona obbligata in solido Entro 30 giorni gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi, documenti e chiedere l’audizione In assenza di pagamento, obbligo di rapporto alla AUTORITA’ COMPETENTE (DPL) Possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo edittale, o, se più favorevole al doppio del minimo edittale, oltre spese di procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione / notificazione ESTINZIONE PROCEDIMENTO Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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L’AUTORITA’ COMPETENTE
sente gli interessati ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti Se ritiene fondato l’accertamento ridetermina, con ordinanza, la somma dovuta e ingiunge il pagamento Se ritiene infondato l’accertamento, emette ordinanza di archiviazione L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo pagamento entro 30 giorni (60 se all’estero) E’ ammessa opposizione, entro 30 giorni Al tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, se la violazione riguarda contributi o premi Al tribunale ordinario in composizione monocratica Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE E GARANZIA DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI
Art. 1 LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE E GARANZIA DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI Il Ministero del Lavoro ASSUME E COORDINA le iniziative di lotta al lavoro sommerso e irregolare le iniziative di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, con particolare riferimento alla vigilanza mirata alla prevenzione e promozione dell’osservanza delle disposizioni di legislazione sociale e del lavoro e della disciplina previdenziale Tale attività di verifica deve riguardare qualsiasi “attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato “ (ex art. 7, comma 1, lett. a) Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Direzione Generale delle attività ispettive
Art. 2 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA A LIVELLO NAZIONALE All’interno del Ministero del Welfare Direzione Generale delle attività ispettive ha compiti di *Direzione e *coordinamento delle attività di vigilanza, anche svolta dagli Enti di previdenza con finalità di: * assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva * garantire l’uniformità di comportamento dei diversi organi di vigilanza Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Per assicurare il coordinamento viene istituita una
Art. 3 Per assicurare il coordinamento viene istituita una Commissione centrale di vigilanza presieduta dal Ministero del Lavoro con compito specifico di individuare * gli indirizzi e gli obiettivi strategici e * le priorità di intervento ispettivo nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Composizione sono invitati
- Ministro del Lavoro - Direttore Generale della Div. Generale - Direttore Generale INPS - Direttore Generale INAIL - Comandante G.F. - Direttore Gen. Agenzia Entrate - Coordinatore Nazionale ASL - Presidente Comitato Nazionale per l’emersione lavoro irregolare - quattro rappresentanti datori di lavoro - quattro rappresentanti OO.SS. sono invitati Comandante Generale Arma Carabinieri Capo della Polizia Alle sedute in cui si discute di lavoro illegale Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Art. 4 A LIVELLO REGIONALE Commissione Regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza - Direttore Regionale del lavoro - Direttore Regionale dell’INPS - Direttore Generale dell’INAIL - Comandante Reg. Guardia di Finanza - Direttore Regionale Agenzia Entrate - Coordinatura Regionale ASL - quattro rappresentanti datori di lavoro - quattro rappresentanti OO.SS. Le Direzioni Regionali del lavoro coordinano e dettano le linee operative per l’attività di vigilanza sul territorio di loro competenza (nell’osservanza delle direttive operative fornite dalla Direzione Generale) Invitati in sedute concernenti lavoro illegale: - Dirigenti Polizia di Stato - Comandante Regionale Arma Carabinieri Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Le Direzioni Provinciali del Lavoro
Art. 5 A LIVELLO PROVINCIALE Le Direzioni Provinciali del Lavoro Coordinano in concreto le funzioni ispettive nel territorio provinciale, sentiti i Direttori Provinciali di INPS e INAIL Forniscono le direttive (cioè le modalità operative) volte a razionalizzare l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione Organismo consultivo CLES, con la partecipazione di: - Comandante Provinciale Guardia di Finanza - Rappresentante Uffici Locali Agenzia Entrate - Presidente comm.prov. emersione lav. non regolare ex art.7,L.448/ Comandante Arma Carabinieri - Questore lavoro illegale Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Personale Ispettivo in forza presso le DRL e DPL U.P.G.
Art. 6 PERSONALE ISPETTIVO Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale Personale Ispettivo in forza presso le DRL e DPL U.P.G. le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, INAIL, ENPALS e di altri Enti per i quali sussiste contribuzione obbligatoria (es. Enasarco). NO U.P.G. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO
Art. 7 COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; c) fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare; Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri Enti pubblici e privati; e) effettuare richieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari delegate del Ministero del Lavoro Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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PREVENZIONE E PROMOZIONE
Art. 8 PREVENZIONE E PROMOZIONE Le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro hanno facoltà di organizzare, impiegando il proprio personale ispettivo, specifiche iniziative di promozione e prevenzione presso i singoli datori di lavoro, con riferimento a questioni di ordine generale, al fine di: garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza diffondere la corretta applicazione di nuovi istituti legislativi diffondere nuove indicazioni interpretative provenienti dall’Amministrazione Pubblica nell’esercizio di queste funzioni consulenziali l’ispettore non esercita funzioni di vigilanza Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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l’ispettore, che nel caso dell’attività ispettiva, rileva profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa lavoristico - previdenziale, non sanzionabili né penalmente, né amministrativamente, può fornire chiarimenti operativi sulla corretta attuazione di tale normativa; la Direzione Generale e le Direzioni Regionali e Provinciali possono proporre, tramite apposita convenzione, a Enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi a cura e spese di questi ultimi soggetti; Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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anche gli Enti previdenziali possono svolgere attività di prevenzione, promozione, e azioni di chiarimento, anche in sede ispettiva, nell’ambito delle rispettive competenze. la Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di specifiche direttive Ministeriali, ha il compito di fornire i criteri per uniformare l’azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall’art. 75, d. lgs. n. 276/2003. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Non se ne possono avvalere i singoli datori di lavoro
Art. 9 DIRITTO DI INTERPELLO Istituto di nuova introduzione, di cui possono avvalersi esclusivamente: * le associazioni di categoria * gli ordini professionali * gli enti pubblici Non se ne possono avvalere i singoli datori di lavoro Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Quesiti di ordine generale
Alle Sedi Provinciali degli Enti previdenziali in materia previdenziale Alla DPL sull’applicazione della normativa di competenza del Ministero del Lavoro decide la Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
Art. 10 RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA Con finalità di razionalizzazione dell’attività ispettiva e per evitare duplicazione di interventi è prevista: L’istituzione di una banca dati telematica in cui confluiscono le informazioni sui datori di lavoro ispezionati, e, tra l’altro, le informazioni sulle dinamiche del mercato del lavoro accessibile ai soli organismi di vigilanza nelle more dell’istituzione, ciascun Ente comunica agli altri i datori di lavoro sottoposti ad ispezione, immediatamente dopo l’avvio dell’ispezione stessa. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Le Direzioni Regionali del Lavoro hanno facoltà di costituire gruppi di intervento straordinario per specifiche azioni di contrasto Adozione di un modello unificato di verbale ispettivo di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e previdenza ed assistenza I verbali sono fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati. Possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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FANNO PIENA PROVA, fino a querela di falso
VALORE PROBATORIO DEI VERBALI DI ISPETTORI E FUNZIONARI ISPETTIVI ENTI PREVIDENZALI Per tutte Cass , n FANNO PIENA PROVA, fino a querela di falso Dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale Delle dichiarazioni delle parti o di altri soggetti sentiti Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata non è estesa all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le quali, per rilevare ai fini probatori, devono essere confermate in giudizio dal soggetto che le ha rese Gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante non hanno alcun valore probatorio precostituito Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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CONCILIAZIONE MONOCRATICA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 11 CONCILIAZIONE MONOCRATICA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO può assumere due forme distinte Conciliazione monocratica preventiva (su base di richiesta di intervento ispettivo) Conciliazione monocratica contestuale (durante l’attività ispettiva) Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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CONCILIAZIONE MONOCRATICA PREVENTIVA
A richiesta di intervento ispettivo, la Direzione Provinciale del Lavoro ha facoltà, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, di convocare gli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro, quando emergono “elementi per una soluzione conciliativa della controversia”, attinente a diritti patrimoniali del lavoratore di origine legale o contrattuale. Le parti possono farsi assistere da propri rappresentanti sindacali o da professionisti. Se vi è accordo, viene sottoscritto verbale, sottratto al regime di invalidità e di impugnazione di cui all’art c.c.. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Il procedimento ispettivo si estingue se vi è: 1) il pagamento al lavoratore delle somme concordate nel verbale 2) il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, ammontare da determinarsi secondo le norme in vigore (pertanto anche nel rispetto dei minimi contributivi). Se le parti non si accordano o l’una o entrambe non si presentano, la DPL dà seguito agli interventi ispettivi. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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E’ necessario il consenso di entrambe le parti: lavoratore e Azienda.
CONCILIAZIONE MONOCRATICA CONTESTUALE (cioè durante l’attività ispettiva) Nel corso delle attività di vigilanza, l’ispettore può evidenziare questioni, afferenti diritti patrimoniali del lavoratore, di origine legale o contrattuale, sulle quali, se ritiene che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa, informa la DPL per la convocazione delle parti e per l’esperimento del tentativo di conciliazione. E’ necessario il consenso di entrambe le parti: lavoratore e Azienda. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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In entrambe le forme di conciliazione monocratica
l’attivazione della procedura interrompe i termini di cui all’art. 14, legge n. 689/1981, fino alla conclusione del procedimento conciliativo. Quindi, esaurita negativamente la fase del tentativo conciliativo l’accertamento ispettivo prosegue (se l’accordo non è raggiunto, se la parte non si presenta, se entrambe le parti non acconsentono alla conciliazione). Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI
Art. 12 DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI L’Istituto si colloca in sede di indagine ispettiva. Se l’ispettore del lavoro rileva inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi del prestatore. Oggetto - Diritti patrimoniali di origine contrattuale (individuale o collettiva) - Spettanze retributive concretamente determinabili diffida il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultano accertate. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Con l’inutile decorso del termine, o in caso di mancato accordo, il provvedimento di diffida, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, validato da provvedimento direttoriale Contro il provvedimento direttoriale il datore di lavoro può presentare ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, che decide entro 90 giorni dal ricevimento. Opera il silenzio rifiuto. Il ricorso sospende l’esecutività della diffida. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione presso la DPL Se le parti conciliano, la diffida accertativa “perde efficacia”. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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DIFFIDA ALLA REGOLARIZZAZIONE
Art. 13 DIFFIDA ALLA REGOLARIZZAZIONE L’istituto si pone nell’ambito di un accertamento ispettivo. Se l’ispettore del lavoro accerta l’inosservanza di norme in materia di lavoro e legislazione sociale, dalle quali derivino sanzioni amministrative, ha obbligo di diffidare il datore alla regolarizzazione Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Se vi è ottemperanza, il procedimento sanzionatorio è estinto con il pagamento di un importo pari al minimo edittale della sanzione, ovvero ad un quarto della sanzione se stabilita in misura fissa. Il potere di diffida è esteso agli ispettori degli Enti previdenziali, limitatamente alle inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza. in caso di inosservanze comunque sanabili e fissa un termine per adempiere La diffida interrompe i termini di cui all’art. 14, legge n. 689/1981, fino alla scadenza del termine per regolarizzare Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Art. 14 DISPOSIZIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO
E’ attribuita efficacia esecutiva alle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale. Contro le disposizioni è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della DPL, che decide nei 15 giorni successivi. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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L’inottemperanza alla disposizione è punita ex artt. 10 e 11 DPR n. 520/1955 arresto fino a 1 mese o ammenda fino a € 413 in materia di sicurezza ed igiene sanzione pecuniaria amministrativa da 103 a 516 €, nelle altre materie, se non sono previste sanzioni specifiche. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
Art. 15 PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA L’articolo estende alla materia del lavoro e della legislazione sociale l’istituto della prescrizione obbligatoria, già normato dagli artt. 20 e segg., d. lgs. n. 758/1994. Se nel corso dell’accertamento ispettivo sono rilevate violazioni di carattere penale, punite con: pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero della sola ammenda viene impartita apposita prescrizione obbligatoria Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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La procedura si applica: quando la inadempienza può essere materialmente sanata; ma anche nelle ipotesi di reato “a condotta esaurita” nonché quando il trasgressore abbia già provveduto all’adempimento tardivo degli obblighi sanzionati cioè in ogni caso di violazioni di carattere penale contravvenzionale (punita con ammenda o con pena alternativa) Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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REATI puniti con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO Modalità di estinzione - D.Lgs. n.758/1994, art.20 e segg. REATI puniti con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, verifica dell’adempimento Se vi è adempimento, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagamento, in sede amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione L’organo di vigilanza, accertata la contravvenzione ed al fine di eliminarla, impartisce apposita prescrizione, fissando termine (non superiore a 6 mesi) e modalità di adempimento Entro 120 giorni dalla scadenza per la prescrizione comunica al P.M. l’adempimento, nonché il pagamento Estinzione del reato e archiviazione del procedimento Riferisce la notizia di reato al P.M., ma il procedimento penale resta sospeso In assenza di adempimento, e/o pagamento nei termini, l’O.V. lo comunica entro 90 giorni al P.M., e il procedimento penale riprende il suo corso Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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EFFETTO ESTINTIVO in sede amministrativa
L’adempimento in un tempo superiore a quello stabilito nella prescrizione, o l’eliminazione con modalità diverse dalle conseguenze dannose o pericolose sono valutate dal Giudice ai fini dell’applicazione del 162-bis c.p. EFFETTO ESTINTIVO in sede amministrativa In assenza delle due condizioni, informativa all’A.G., che, se non archivia, istruisce il procedimento Adempimento prescrizione nei termini stabiliti Pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita Se il P.M. ritiene di applicare la pena pecuniaria, chiede l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del trasgressore Se questo avviene tardivamente, l’effetto estintivo non si produce e il procedimento penale prosegue. La somma pagata tardivamente in sede amministrativa rappresenta un indebito oggettivo, ripetibile, a richiesta dell’interessato alla DPL presso cui opera di personale ispettivo che ha ordinato la prescrizione Circ. Min.Lav , prot. 665 Opposizione entro 15 giorni, con possibilità, tra l’altro, di chiedere l’oblazione ex art bis Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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RICORSI ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Art. 16 RICORSI ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO Il datore di lavoro, cui sia stata notificata l’ordinanza - ingiunzione per il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, ha facoltà di presentare ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla notifica al Direttore della Direzione Regionale del lavoro salvi i casi relativi alla sussistenza o alla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro, per cui la competenza è del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Il ricorso viene deciso dal Direttore della DRL entro i successivi 60 giorni. L’inutile decorso del termine equivale a rigetto. senza procedere ad alcuna audizione personale del ricorrente, e, quindi, solo sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e da quella in possesso dell’Amministrazione. non sospende l’esecutività dell’ordinanza - ingiunzione, salvo provveda, dietro specifica richiesta, in tal senso la DRL sussistendone i presupposti con provvedimento che alternativamente conferma, in toto l’ordinanza-ingiunzione riforma, solo parzialmente l’ordinanza, con conseguente necessità di rideterminare le sanzioni amministrative ingiunte annulla il provvedimento Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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che conferma l’ordinanza-ingiunzione che riforma parzialmente l’ordinanza -ingiunzione espressa A seguito di decisione o tacita, per l’inutile decorso del termine il trasgressore può proporre ricorso in opposizione al Tribunale, in funzione di giudice unico (o in funzione di Giudice del Lavoro, se si verte su contributi o premi), ex art. 22, legge n. 689/1981, avente ad oggetto l’ordinanza - ingiunzione, nel termine di 30 giorni. decorrenti dalla notificazione del provvedimento della DRL dalla scadenza dei 60 giorni per emanare il provvedimento, in caso di silenzio-rifiuto. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO
Art. 17 COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO E’ istituito presso la Direzione Regionale del lavoro composto da: * Direttore della DRL, Presidente * Direttore Regionale INPS * Direttore Regionale INAIL E’ competente per i ricorsi amministrativi proposti avverso: atti di accertamento della DPL ordinanze - ingiunzioni delle DPL verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi concernenti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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può essere presentato (si ritiene) entro 30 giorni dalla contestazione - notifica del provvedimento impugnato è deciso entro 90 giorni dal ricevimento (l’inutile decorso del termine equivale a rigetto) sospende i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22, legge n. 689/1981, e quelli previsti dalla vigente normativa per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli istituti previdenziali Il ricorso Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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Art. 19 ABROGAZIONI Dal 27 maggio 2004 sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il D. lgs. n. 124/2004. Associazione Industriale Bresciana 15 giugno 2004
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