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PubblicatoGioffreda Pinna Modificato 10 anni fa
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Le entrate dello Stato classificazione delle entrate basata sulla natura delle norme che la disciplinano e non sulla struttura del rapporto o dei fatti che li costituiscono. Abbiamo pertanto: Entrate di diritto privato entrate di diritto privato speciale entrate tributarie : imposte tasse contributi monopoli fiscali.
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Il tributo Prestazione patrimoniale imposta, caratterizzata dall’attitudine a determinare il concorso delle pubbliche spese. E’ un’ obbligazione nascente dalla legge la quale ricollega sempre autoritativamente la prestazione di dare una somma di denaro a fatti rispetto ai quali il diverso combinarsi della volontà del privato e dell’agire della pubblica amministrazione risulti idoneo a manifestarne la capacità contributiva.
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L’imposta Prelevamento coattivo per ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili Il presupposto consiste in un fatto o atto posto in essere dal soggetto passivo senza alcuna relazione con l’attività dell’ente impositore. I suoi limiti sono nell’art. 23 e 53 cost. Oggetto: prestazione di dare una somma di denaro
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L’imposta dirette colpiscono una manifestazione diretta di capacità contributiva colpiscono immediatamente e in misura esatta la capacità contributiva del soggetto passivo (sul reddito/ periodiche). si provvede al prelievo generale su tutta la ricchezza posseduta, prodotta o accumulata. indirette tutte le altre, per il verificarsi di un fatto istantaneo (es.trasferimenti). colpiscono una manifestazione indiretta di capacità contributiva Colpiscono ulteriormente gli impieghi della ricchezza posseduta ( spesa, consumo, trasferimenti..) consentendo di gravare più selettivamente le diverse manifestazioni di capacità contributiva.
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L’imposta personali (aliquota progressiva) tengono conto oltre che dell’ indice di ricchezza anche delle condizioni familiari e sociali - POSSESSO DEL REDDITO - residenza reali ( aliquota proporzionale) si riferiscono ai singoli redditi, patrimoni, trasferimenti senza tener conto delle condizioni familiari o personali, considerano gli indici di ricchezza indipendentemente dal fatto che affluiscono nella disponibilità del soggetto. - PRODUZIONE DI REDDITO - redditi prodotti nel territorio nazionale
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La tassa prestazione che lo Stato o altri enti pubblici possono imporre al fine di procurarsi un’entrata in stretta correlazione all’espletamento di attività che riguardano specificamente l’obbligato e nell’ambito di un rapporto di scambio di utilità, è quindi una prestazione ispirata al principio della corrispettività contrariamente l’imposta è una prestazione contributiva
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La tassa PRESUPPOSTO: - svolgimento di attività della pubblica
- prestazioni pubbliche divisibili[1] - coattività della prestazione imposta (coattività desunta ora dalla sua attitudine ad alterare il libero esplicarsi delle regole di mercato, ora dall’impiego dello strumento giuridico dell’obbligazione ex legge) [1] ‘’I servizi divisibili sono quelli utilizzabili individualmente dai cittadini (es. istruzione, trasporti). All’onere derivante dall’erogazione dei servizi dvisibili si può far fronte facendo pagare a ciascuno dei singoli utenti una parte del relativo costo e quindi, una tassa.’’ Russo-Manuale di diritto tributario 1994
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IL CONTRIBUTO Prelievo coatto a carico di determinati soggetti per il fatto che traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici anche senza che essi li abbiano richiesti.
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Il monopolio fiscale Monopolio: un soggetto è l’unico a svolgere una certa attività economica nell’ambito di un determinato mercato. Una situazione di monopolio può verificarsi, assumendo precisa rilevanza giuridica, anche per effetto di una norma di una norma di legge che vieti ai privati di svolgere un attività economica la quale, nel contempo, viene riservata in via esclusiva allo Stato o ad un altro ente pubblico.
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Il monopolio fiscale monopoli di diritto: sono introdotti per fini di utilità generale concernenti beni e servizi che il legislatore reputa di particolare interesse pubblico monopoli fiscali: rispondono all’esigenza di procurare un’entrata tributaria.’’(Russo). I monopoli fiscali rimasti in vigore sono i tabacchi e il gioco del lotto
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Il monopolio fiscale Se la definizione di tributo è imperniata sui suoi caratteri fiscali, il monopolio fiscale non è un tributo (Giannini scriveva che la somma pagata per l’acquisto di un genere di monopolio non è un’imposta ma il corrispettivo dovuto per l’effetto di un normale contratto di compravendita); se invece ci si basa sulla funzione o scopo degli istituti fiscali (il conseguimento di entrate), anche il monopolio è un tributo, posto che esso viene istituito allo scopo di conseguire entrate.
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Le prestazioni imposte
Art.23 Cost. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”
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Le prestazioni imposte
PRESTAZIONI PERSONALI: attività comportanti l’esplicazione di energie fisiche ed intellettuali con conseguente limitazione per il privato della possibilità di determinare liberamente la destinazione delle energie medesime.
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Le prestazioni imposte
PRESTAZIONI PATRIMONIALI: attitudine a produrre una decurtazione del patrimonio del privato. La decurtazione patrimoniale può discendere tanto dalla perdita di un diritto reale o di un credito quanto dalla nascita di un’obbligazione avente ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
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Il principio di legalità
Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento giuridico: le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare norme dello stesso grado, o norme di grado inferiore, e devono conformarsi alle norme di grado superiore. Le fonti primarie sono le leggi, quelle secondarie sono i regolamenti.
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Il principio di legalità
Rinvio alla legge Riserva di legge Integrazione della disciplina legislativa La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti con gli altri principi costituzionali
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Il principio di legalità
1. Significato di rinvio alla legge: Ar. 23 C. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” la formula dell’art. 23 si riferisce agli atti definibili leggi secondo il criterio formale, cioè emanati dagli organi e con il procedimento previsti dalla Costituzione (art ). Si tratta di leggi in senso stretto, anche di rango costituzionale, nonché (Atti aventi forza di legge) dei decreti legge e di quelli legislativi.(Riserva relativa) La previsione si estende, secondo la stessa Corte costituzionale (sent. 64/1965) alle leggi delle regioni sia a statuto speciale che a statuto ordinario nonchè a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Il principio di legalità
2. La riserva di legge L’art.23 fissa il principio della riserva di legge o meglio di legalità tributaria Le riserve di legge relative sono quelle che consentono al legislatore di attribuire una parte della disciplina ad atti normativi diversi dalla legge. Le riserve di legge assolute determinano che tutta la materia deve essere disciplinata esclusivamente per legge.
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Il principio di legalità
Problematica individuazione delle parti della disciplina che devono essere comunque riservate alla legge
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Il principio di legalità
individuazione delle parti della disciplina che devono essere comunque riservate alla legge la base legislativa sia realizzata quando la legge disciplina almeno gli elementi essenziali che identificano la prestazione il fatto al verificarsi del quale la prestazione è dovuta (presupposto), il soggetto cui tale fatto è ricollegabile e che deve la prestazione (soggetto passivo), i criteri di determinazione quantitativa della prestazione stessa (base imponibile e aliquota).
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Il principio di legalità
Per quanto riguarda la misura del tributo la Corte Costituzionale reputa rispettato il precetto ex art. 23 se la legge indica la misura massima dell’aliquota, o fissa criteri idonei a determinare la discrezionalità dell’ente impositore, cui la legge demanda la potestà normativa di fissare il quantum, mediante la previsione di opportuni limiti e controlli.
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Il principio di legalità
3. Gli atti cui può essere rimessa l’integrazione della disciplina legislativa Il limite è trovato in principi costituzionali quali UGUAGLIANZA (art. 3 Cost.) CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (ART. 53 Cost.)
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Il principio di legalità
4. La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti con gli altri principi costituzionali L’origine storica dell’art.23 : funzione sostanzialmente garantistica. La Corte Costituzionale ha, su tale base, fin dalle prime sentenze riconosciuto la funzione garantistica dell’art. 23 come limite della sfera di libertà personale e patrimoniale del privato di fronte all’imposizione autoritativa. Esaminando le diverse teorie si denota un progressivo spostamento della ratio della riserva dall’interesse del privato alla propria libertà personale e patrimoniale all’interesse generale o a molteplici interessi generali. Si sostiene così che il fondamento ultimo della riserva consiste nell’affermazione del principio democratico.
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Le leggi e gli atti aventi forza di legge
LA COSTITUZIONE LE LEGGI COSTITUZIONALI Le norme tributarie contenute in queste leggi si impongono a quelle di rango inferiore e ne determinano l’illegittimità costituzionale in caso di contrasto. Più numerose e importanti : NORME POSTE CON LEGGE ORDINARIA E CON ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE a seguito della riserva in favore di tali atti posta dall’art. 23 Cost.
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La riserva di legge La riserva si risolve nel rispetto della disciplina procedimentale dell’attività legislativa. Nel diritto tributario un limite alle leggi-provvedimento è posto dagli art. 3 e 53 della Costituzione che vietano discriminazioni irragionevoli e ingiustificate.
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La riserva di legge Il principio della delegazione legislativa è contenuto nell’art.76 Cost.: ‘’ L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.’’ si giustifica con l’opportunità di sottrarre alle assemblee parlamentari e di riservare agli organi tecnici dell’esecutivo materie estremamente complesse ed a elevato contenuto tecnico. E’ questa la ragione per cui, storicamente, le principali riforme in materia tributaria e gli interventi legislativi più importanti sono stati realizzati con il meccanismo della delega. Decreto legislativo
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La riserva di legge I decreti legge consentiti in casi straordinari di necessità ed urgenza ex art.77 Cost. Art.4 L.212/2000 “non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”
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La riserva di legge In campo tributario vi è sempre una previsione legislativa del potere normativo secondario che ne determina l’ambito e le modalità di esecuzione. il regolamento ancorchè delegato non può surrogarsi alla legge bensì intervenire con riguardo a quella parte della disciplina che attiene alla determinazione quantitativa della prestazione ed alla sua attuanzione, nei limiti della disciplina fissata con legge. Regolamenti
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La riserva di legge Fonti comunitarie “Con l’adesione al trattato, l’Italia ha operato una limitazione della propria sovranità pienamente legittimata dall’art. 11 Cost.: il che comporta deroga alle norme costituzionali sia in materia di potestà legislativa, sia in materia di riserva di legge. I regolamenti comunitari, quindi, non violano l’art. 23 Cost.; essi operano in un proprio ambito, perché appartengono all’ordinamento proprio della Comunità: il diritto di questa ed il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorchè coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato.’’
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Art. 53 C. C.1: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. C.2: ..il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Art. 53 C. & PRINCIPI Principio di territorialità:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche: sia che siano soggetti residenti che non. Tutti coloro che producono fatti espressivi di capacità contributiva nel territorio dello stato. funzione solidaristica
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“Capacità del contribuente di contribuire alla spesa pubblica”
Art. 53 C. & PRINCIPI Principio di capacità contributiva: “In ragione della loro capacità contributiva”: “Capacità del contribuente di contribuire alla spesa pubblica” Deve essere assoggettata a tassazione la ricchezza complessiva del soggetto sul quale viene ad appuntarsi il dovere di concorrere alle spese pubbliche; tale obiettivo non è realizzabile tramite l’istituzione di un’unica imposta, ma in concreto mediante la coesistenza di più tributi, ciascuno dei quali volto a colpire, pur se nelle sue diverse manifestazioni, una specifica forza economica assunta nella sua globalità (come il reddito complessivo, il patrimonio complessivo, i suoi incrementi di valore, la spesa complessiva). Principio di attualità: Principio di effettività: funzione garantistica.
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Art. 53 C. & PRINCIPI Principio di attualità:
Il presupposto (fatto espressivo di capacità contributiva) deve essere attuale (non futuro o passato) rispetto al momento genetico della prestazione tributaria. Principio di effettività: La base imponibile su cui si applica il tributo deve essere effettiva(non potenziale) Limite: le risorse economiche indispensabili per il soddisfacimento dei fabbisogni del contribuente non possono essere assoggettate ad imposizione (minimo vitale) Il soggetto passivo del tributo è colui che avendo la titolarità giuridica delle foni di ricchezza assoggettate al prelievo, ne può disporre.
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Art. 53 C. & PRINCIPI Progressività
Considerata la circostanza che il sacrificio recato al singolo dal concorso alle spese pubbliche risulta tanto maggiore quanto minore è la ricchezza posseduta, e viceversa è tanto minore quanto maggiore è la ricchezza posseduta, il legislatore, al fine di garantire il Principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 c.2), ha introdotto un sistema di tassazione di tipo progressivo. Le aliquote (e l’onere tributario) crescono in misura più che proporzionale rispetto alla crescita della ricchezza. Nel campo delle imposte dirette (sui redditi) tale principio è reso tecnicamente mediante il sistema degli scaglioni.
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