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SOCIETA SEMPLICE S.S.
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Società di persone Società per attività di piccole dimensioni: pochi soci, limitato capitale investito SOCIETA SEMPLICE SOCIETA IN NOME COLLETTIVO SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
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SOCIETA SEMPLICE (s.s.) La società semplice è una SOCIETA NON COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per svolgere attività agricole (o libere professioni, società di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari) Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto, ma anche oralmente o per comportamento concludente Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es. se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili è richiesto l’atto scritto)
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SOCIETA SEMPLICE Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore commerciale Non è soggetta al fallimento Non ha l’obbligo delle scritture contabili Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria del registro delle imprese Si iscrive nella Sezione Speciale del registro delle imprese Pubblicità notizia
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CONFERIMENTI Sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti.
Se i conferimenti non sono determinati SI PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è necessario per l’oggetto sociale (art c.c.)
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CONFERIMENTI DENARO BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali, immateriali LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO D’OPERA)
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Conferimenti di beni in natura
IN PROPRIETA IN GODIMENTO Si applicano le norme sulla vendita Si applicano le norme sulla locazione: il socio garantisca alla società il godimento del bene ma ne resta proprietario
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Socio d’opera Il socio s’impegna a svolgere una determinata attività a favore della proprietà Non è un lavoratore subordinato della società e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.
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POTERE DI AMMINISTRAZIONE
Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza informare gli altri. In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
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Il potere di amministrazione
Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA O ALL’UNANIMITA’) L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI
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Il potere di rappresentanza
Il potere di rappresentanza è il potere di AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE
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RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo patrimonio IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso verso gli altri soci) IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo per i soci non amministratori.
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I creditori personali di un socio
NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO SOCIALE Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEBITORE
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UTILI/PERDITE Dopo l’approvazione del bilancio i soci
Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
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Scioglimento del singolo rapporto sociale
Il singolo socio può cessare di far parte della società per RECESSO ESCLUSIONE MORTE In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di denaro che rappresenta il valore della quota secondo la situazione economica della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale.
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1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio
Società a tempo INDETERMINATO Società a tempo DETERMINATO Ogni socio può recedere LIBERAMENTE Il recesso è ammesso solo per GIUSTA CAUSA (malattia, età, condizioni personali…)
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2. ESCLUSIONE DI DIRITTO FACOLTATIVA
Si produce automaticamente nei casi previsti dalla legge: FALLIMENTO del socio LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA a favore del creditore del socio Decide la maggioranza dei soci GRAVI INADEMPINZE INTERDIZIONE/INABILITAZIONE SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL CONFERIMENTO per causa non imputabile al socio
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3.MORTE DEL SOCIO In caso di morte di un socio gli altri soci sono obbligati a A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO NEL TERMINE DI SEI MESI. In ALTERNATIVA possono: Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della società Decidere, con il consenso unanime di tutti, di continuare la società con gli eredi
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SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
La società semplice si scioglie per: volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo richieda la maggioranza) decorso del termine (salvo proroga) conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo il venir meno della pluralità dei soci (se non è ricostruita entro 6 mesi) altre cause previste nel contratto
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Procedura di liquidazione
Il verificarsi di una causa di scioglimento apre la procedura di liquidazione: I soci nominano i LIQUIDATORI che sostituiscono gli amministratori. Il compito dei liquidatori consiste ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
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I liquidatori Se dal patrimonio sociale emergono delle passività superiori all’attivo i liquidatori devono chiedere ai soci l’esecuzione dei conferimenti ancora dovuti e il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti; Se dal patrimonio sociale emergono degli attivi superiori al passivo i liquidatori procedono al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci
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ESTINZIONE L’estinzione della società si verifica con la chiusura del procedimento di liquidazione.
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