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PubblicatoRodolfo Antonucci Modificato 11 anni fa
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Gli strumenti derivati da veicolo di copertura a strumento di tax planning
Montecarlo 25 novembre 2006 Avv. Paolo de’Capitani Studio Uckmar - Milano
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I contratti derivati di negoziazione in base ai principi IAS-IFRS
I contratti derivati (diversi da quelli “di copertura”) soggiacciono alla regola del “Fair Value Through Profit or Loss Account”
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Definizione di derivato (IAS 32-39)
I derivati sono definiti e regolati dal principio IAS 39, in base al quale sono considerati come tali gli strumenti il cui valore cambia in relazione al cambiamento del tasso d’interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, dell’indice dei prezzi, del merito di credito (rating) o altra variabile prestabilita che non richiedono un investimento netto iniziale o comunque ne richiedono uno minore rispetto ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato (in questo si manifesta una delle differenze rispetto agli strumenti che prevedono un impiego di capitale e quindi producono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 tuir); che sono regolati in data futura
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La bipartizione dei derivati
Derivati di copertura I derivati di copertura sono derivati designati come tali il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari di un elemento coperto I derivati di copertura sono acquisiti con lo specifico scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o insiemi di attività o passività dal rischio di avverse variazioni di tassi di interesse, prezzi di mercato o tassi di cambio
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Oggetto della copertura
Lo IAS 39 distingue le due seguenti categorie di derivati di copertura: Copertura del fair value (c.d. fair value hedge) Copertura del flusso finanziario (c.d. cash flow hedge)
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Categoria 1: fair value hedge
Lo strumento derivato è rilevato nello stato patrimoniale al fair value Le variazioni del fair value, sia dell’elemento coperto che del derviato di copertura sono contabilizzate a conto economico nel medesimo esercizio e si neutralizzano a vicenda L’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento in oggetto e deve essere rilevato nel conto economico
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Categoria 2: cash flow hedge
Nel cash flow hedge l’oscillazione di valore del derivato si imputa a riserva di patrimonio netto Il concorso alla formazione del reddito si ha solo quando l’attività coperta assume evidenza nel conto economico
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Derivati di negoziazione/speculativi
A differenza di quelli di copertura, i derivati di negoziazione o speculativi sono legati all’andamento del sottostante al sono fine speculativo
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Valutazione dei derivati ai fini IAS
Iscrizione al FV/costo d’acquisto Valutazione al FV Rilevazione a conto economico delle variazioni di valore Scorporo dello strumento (a talune condizioni) per i cd. embedded derivatives
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Normativa fiscale Soggetti ires: art. 112 tuir (ex art. 103bis, che prevedeva però diverse differenze) (prima: d.lgs. 87/1992: dubbia applicazione ai soggetti diversi da enti creditizi e finanziari) - Soggetti irpef: art. 44 tuir – art. 67 e 68 tuir – art. 5 d.lgs 461/97
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Art. 112 si applica a tutti i soggetti ires, a prescindere dai principi di redazione contabile applicati (IAS vs. principi contabili nazionali, in linea con il principio di neutralità fiscale degli IAS)
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Le operazioni “fuori bilancio”
Art. 112, primo comma: “Si considerano operazioni “fuori bilancio”: I contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; I contratti derivati con titolo sottostante; I contratti derivati su valute I contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività;
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Derivati speculativi Art. 112, secondo comma: “Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio” in corso alla data di chiusura dell’esercizio” (comma 2 dell’art. 112 del TUIR)
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Limiti alla rilevanza delle perdite su derivati speculativi
La deduzione delle perdite (componenti negative) derivanti dalla suddetta valutazione non è ammessa per l’ammontare superiore alla differenza tra: • il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente (anche diverso dall’ultimo…) e • il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio (diverso a seconda dei casi…)
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Operazioni di copertura ai sensi dell’art. 112 tuir
Art. 112, sesto comma: “Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o <fuori bilancio> o di insiemi di attività o passività in bilancio o fuori bilancio”
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Soggetti IAS vs. soggetti non IAS
Per gli IAS la definizione di copertura assume rilevanza diretta anche ai fini fiscali in forza del rinvio di cui al sesto comma art. 112
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Operazioni fuori bilancio c.d. di “copertura” – criteri di valutazione
Criterio di “Simmetria valutativa” Art. 112, quarto comma, tuir:“Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”
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La copertura di flussi finanziari
Art. 112, quinto comma: “Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. ”
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Operazioni fuori bilancio di copertura
Esempio circa l’applicazione del principio di simmetria: copertura di un titolo obbligazionario immobilizzato – valutazione In caso di svalutazione dell’obbligazione la svalutazione del titolo è deducibile (art. 101, secondo comma) E quindi, in base al principio di simmetria, la corrispondente rivalutazione del derivato è imponibile In caso di rivalutazione - La rivalutazione di un’obbligazione immobilizzata non è imponibile (art. 101, primo comma) Pertanto, la corrispondente svalutazione del derivato non è deducibile In caso di realizzo - La plusvalenza da realizzo è imponibile - La minus sul derivato è deducibile
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Derivati e participation exemption
Il principio di simmetria è stato messo in discussione in occasione delle modifiche al regime della PEX occorse con il d.l. 203/05 (riduzione della PEX e estensione dell’holding period per la sterilizzazione delle plusvalenze a 18 mesi) La PEX oggi è asimmetrica… La posizione di ABI e Assonime e le proposte di restyling della PEX
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I derivati come strumento di tax planning
Redditi diversi vs. redditi di capitale La nuova disciplina degli utili provenienti da paradisi fiscali (art. 47 e 89 tuir) Artt. 167 e 168 tuir
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