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Le comunicazioni e notifiche telematiche
Le novità del D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 Roma 6 ottobre 2014 Dott.ssa Enrica Ciocca
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Premessa generale Le disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche si innestano nell’ambito sia del processo civile che penale. Noi tratteremo oggi solamente delle comunicazioni e notifiche telematiche CIVILI. Le norme di riferimento, oltre al codice di rito sono costituite da un complesso e corposo compendio di norme primarie e secondarie che disciplinano sia il processo civile telematico che nello specifico le comunicazioni e le notifiche telematiche.
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Premessa metodologica
L’intervento sarà suddiviso in: una parte teorica generale; una parte teorica specifica sulle comunicazioni di cancelleria; una parte pratica sulle comunicazioni di cancelleria unitamente al dott. Vassallo con visione delle comunicazioni sulla Consolle del magistrato una parte teorica sulle notifiche dei difensori in proprio; una parte teorico pratica degli avv. Lomanno e Labate; la visione della notifica telematica dei difensori su Consolle
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Perché sono diverse le modalità di visione su Consolle?
Sia il Giudice che il Cancelliere operano all’INTERNO del DOMINIO GIUSTIZIA cui appartiene il Gestore dei servizi telematici ed il gestore della PEC Giustizia (GiustiziaCERT), è interna la modalità di implementazione del fascicolo informatico. Il difensore opera con un gestore PEC esterno al Dominio Giustizia per cui la notifica per entrare nel fascicolo informatico va prodotta a sua cura.
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terminologia Il Processo civile telematico (PCT) richiede la acquisizione di una terminologia nuova, di carattere informatico, iniziamo dai più comuni termini che oggi utilizzeremo: 1) PEC= posta elettronica certificata 2) MESSAGGIO DI PEC= documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati della certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati (art. 1 DPR 68/2005) 3) RdA e RdAC: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna 4) SAI= soggetto abilitato interno 5) SAE= soggetto abilitato esterno 6) Re.G.Ind.E = registro generale degli indirizzi elettronici 7) PST= portale servizi telematici 8) Formati .XML, .7PM, .eml, .msg (VEDERE LE DEFINIZIONI ALL’INIZIO DEL D.M. 16/04/2014 o D.M. 44/2011)
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La normativa principale in materia di PCT
norme nelle quali si tratta anche di comunicazioni e notifiche telematiche: - D.LGS. 82/2005 (C.A.D.) e s.s.m. - D.L. 193/2009 conv. Con modif. in L. 24/ ART.4 - D.L. 179/2012 conv. Con modif. in l. 221/2012 (l. crescita) - D.M.G. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento concernente le regole tecniche) e s.s.m. - Provvedimento 16 aprile (specifiche tecniche) - d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)art. 51 - D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 - D.L. 132/2014 (NON ANCORA CONVERTITO)
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Il CAD D.LGS. 82/2005 e ss.mm. La complessa disciplina dell’amministrazione digitale, prevede norme specifiche che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra P.A. e cittadini, in particolare in materia di: Posta elettronica certificata (art. 6, 48) Indici nazionali degli indirizzi pec delle imprese (art. 6 bis) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica (art. 49) Insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra P.A. e cittadini
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D.L. 112/2008 conv. in L.133/2009 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. art. 51 Prevede la disciplina delle comunicazioni e notifiche telematiche che sarà poi sostituita in buona parte dal D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012
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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario Art. 4 Prevede uno o più decreti ministeriali per la individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi ((fino alla data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, (( )) mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. ((Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate)) nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede ((per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e)) per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario."; b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)) ((3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: "Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".)) 4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.". 5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui ((agli Allegati n. 6 e n. 7)) del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto ((limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate)). 6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del bilancio ((dello Stato)) per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. 7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attivita' di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, ((d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia)). 8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale"; b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono"; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalita' e il codice fiscale,"; d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: "Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.". ((d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche. In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo"; d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato; d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche"; d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma")). ((8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: "Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica"; b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti: "Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita"; c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente: "Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le stesse modalita' di cui al primo comma". 8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). 9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture ((senza nuovi o maggiori)) oneri a carico del bilancio dello Stato. ((Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati)). 10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 11. Si considerano in ogni caso necessarie, ((ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)), le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
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D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 Disciplina le Regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. in materia di comunicazioni v. art. 16 Viene poi modificato con: - D.M. 15/10/2012 n D.M. 3/4/2013 n. 48 (dal 24 maggio 2013 possono eseguirsi notifiche telematiche in proprio da parte dei difensori) adeguamento regole tecniche al D.L. 179/2012
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Provvedimento 16/04/2014 del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero Della Giustizia
In attuazione dell’art. 34 del D.M. 44/2011 vengono adottate le specifiche tecniche, dapprima con decreto del 18/07/2011, sostituito con il provvedimento 16/04/2014 INTRODUCE QUALI FORMATI AMMESSI DEGLI ALLEGATI I FORMATI .EML E .MSG DISCIPLINA LE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN VIA TELEMATICA (ART )
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Le norme attengono principalmente:
d.l. 179/2012 convertito con modif. in L. 221/2012 (L. crescita),sez.VI – Giustizia digitale Articoli da 16 a 18 Poi modificati: - Dalla L. 24/12/2012 n. 228 - Dal D.L. 90/2014 conv. Con modif in L. 114/2014 - Dal D.L. 12/09/2014 N. 132 Le norme attengono principalmente: Alle comunicazioni e notificazioni telematiche Alla obbligatorietà del deposito telematico Alle procedure concorsuali
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d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)
art. 51 (principi generali) Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla A.G. di ogni ordine e grado e le sentenze sono resi accessibili anche attraverso il sistema informativo e sito istituzionale. Art. 52 (dati identificativi degli interessati) Su richiesta dell’interessato annotazione sul provvedimento per omettere le generalità o altri dati identificativi in caso di diffusione. In ogni caso nessuna indicazione per l’identità di minori o nei procedimenti relativi a rapporti di famiglia o di stato delle persone. Art. 51 (Principi generali) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo. Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....". 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
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Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 STABILISCE I TEMPI DELLA OBBLIGATORIETA’ DEI DEPOSITI TELEMATICI DEGLI ATTI PROCESSUALI; STABILISCE NOVITA’ SULLE COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TELEMATICHE STABILISCE REGOLE SUI POTERI DI AUTENTICA DI DIFENSORI E AUSILIARI FISSA IL DOMICILIO DIGITALE FORMALIZZA L’UFFICIO PER IL PROCESSO
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D.L. 132/2014 (NON ancora convertito in legge)
IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PCT ART. 18 E 20 IN MATERIA ESECUTIVA E FALLIMENTARE
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La normativa specifica in materia di comunicazioni e notifiche
- L. 53/1994 (facoltà di notifica di atti civili per avvocati e procuratori legali) e s.s.m. - D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC) - D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche PEC)
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L. 53/1994 e ss.mm. HA STABILITO LA FACOLTA’ DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E SREAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI E’ STATA MODIFICATA DA: -L. 263/2005 -L. 183/2011 -L. 228/2012 - D.L. 179/2012 CONV. IN L. 221/2012 - D.L. 90/2014 CONV. IN L. 114/2014
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D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC)
DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A NORMA DELL’ART. 27 DELLA L. 3/2003 (IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) QUI SI TROVANO TRA L’ALTRO -definizioni -disciplina sui gestori pec (V. circolare CNIPA linee guida per la vigilanza sui gestori pec) -le modalità di trasmissione e interoperabilità -le indicazioni su RAC, RdAC, mancata consegna (art. 6 e 7)
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D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche PEC)
PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE E LA VALIDAZIONE ANCHE TEMPORARE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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Sottoscrizione atti telematici:
D.lgs. 82/2005 DPCM Deliberazione CNIPA 45/2009 Determinazione comm N. 69
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Trasmissione e ricezione atti
D.lgs 82/2005 DPCM 6/4/2009 D.L. 185/2008 conv. In L. 2/2009 D.M. 2/11/2005 DPR 68/2005
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La PEC : COSA E’? IL SIGNIFICATO E’ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA La definizione la traiamo dall’art. 1 del DPR 68/2005: «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornito al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici»
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RdA e RdAC Il gestore di pec del mittente fornisce la ricevuta di accettazione del messaggio (RdA), che contiene i dati di certificazione che costituiscono la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di pec Il gestore di pec del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che fornisce prova che il messaggio è pervenuto al destinatario e certifica il momento della consegna Se le ricevuta è COMPLETA contiene anche la copia completa del messaggio inviato
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I PUBBLICI ELENCHI Art. 16 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e ss.mm. ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): art. 4 D.L. 179/2012, domicilio digitale del cittadino (facoltativo) IPA: indirizzi comunicati dalle Pubbliche amministrazioni alla AGID (agenzia per l’Italia digitale) ELENCO P.A. presso Ministero Giustizia (art. 16 comma 12 D.L. 179/2012) ReGIndE= registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7 D.M. 44/2011 e art. 7, 8, 9 specifiche tecniche 16/ ) INI-PEC = indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (d.l. 179/2012 art. 5, d.l. 29/11/1985 n. 185 art. 16, decreto 19 marzo 2013 Ini-Pec)
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LA NOTIFICA O LA COMUNICAZIONE CONTENENTI DATI SENSIBILI
D.L. 179/2012 ART. 16 COMMA 5 D.M. 44/2011 art. 16 comma 6 Specifiche tecniche 16/04/2014 art. 18 SOLO PER ESTRATTO CON MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET INDIVIDUATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELL’ATTO INTEGRALE Art. 16 comma 6 D.M. 44/2011 Rinvia alle specifiche tecniche per garantire la sicurezza l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità della attività
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NOTIFICHE TELEMATICHE DELL’UFFICIO NEP
Art. 149 bis c.p.c. «l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle P.A:» ART. 17 D.M. 44/2011 ART. 16 SPECIFICHE TECNICHE 16/04/2014 Al momento non sono ancora attivi i sistemi
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Le comunicazioni e notifiche di cancelleria
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Riferimenti normativi principali:
D.L. 179/2012 conv. In l. 221/2012 art. 16; D.M. 21/02/2011, n. 44 art. 16; Provvedimento 16/04/2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia art. 9 bis, art. 17; D.l. 90 del 24/06/2014 conv. In L. 114/2014
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le notifiche e comunicazioni di cancelleria
art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012 principalmente: Interviene sul codice di rito, commi 1,2,3, (art. 136, 149 bis c.p.c., art. 45 disp.att. C.p.c.); Individua le modalità delle comunicazioni e notifiche della cancelleria a mezzo pec secondo i destinatari (commi da 4 a 7); Individua le ulteriori modalità per effettuare le comunicazioni (comma 8); Individua le date di decorrenza delle nuove disposizioni; Art. 16 D.L. 179/2012 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello; 10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ((entro il 30 novembre 2014)) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.». 15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro ,00 per l'anno 2012 e di euro a decorrere dall'anno Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.))
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Date di decorrenza Art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2014 comma 9 e ss.mm. 20/10/2012 ai difensori per Tribunali e CDA di cui all’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In L. 133/2008 17/02/2013 per i difensori per i Tribunali e CDA non ricompresi nell’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In L. 112/2008 15/10/2013 per i destinatari diversi dai difensori (art. 16 commi da 4 a 7) 30/11/2014: per le P.A. 15^ giorno dai decreti di cui all’art. 16 comma 10 D.l. 179/2012 per gli uffici diversi da Tribunali e Corti D’appello
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Regola generale delle comunicazioni e notifiche della cancelleria
Art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012: «nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e le ricezione dei documenti informatici» «La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informativi in dotazione alla cancelleria»
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Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
A) Soggetto obbligato a munirsi di pec: la comunicazione e/o notifica si effettua esclusivamente all’indirizzo pec risultante da pubblici registri o accessibili alle P.A.
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Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
B) se il soggetto che è obbligato a munirsi di un indirizzo PEC non ha provveduto ad istituire o comunicare l’indirizzo le comunicazioni e le notifiche si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA
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Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
C) se la parte sta in giudizio personalmente e non ha un indirizzo PEC risultante da pubblici registri può indicare l’indirizzo PEC cui ricevere notifiche e comunicazioni del processo (art. 16 comma 7, che richiama commi 4,6 e 8)
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Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
D) Alle Pubbliche Amministrazioni 1) le P.A. comunicano l’indirizzo PEC al Ministero della giustizia conforme a quanto previsto dal DPR 68/2005. L’elenco è consultabile da uffici giudiziari, UNEP e avvocati (art. 16 comma 12 D.l ) La data è stata fissata dal D.L. 90/2014 al 30 novembre 2014 (ma era già scaduta....) Le modalità di comunicazione e l’accesso all’elenco degli indirizzi pec delle PA sono regolati dall’art. 9 bis delle specifiche tecniche del 16/04/2014
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Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria
(segue) per le P.A. 2) se l’indirizzo PEC non viene comunicato si applicano i commi 6 ed 8 (art. 16 comma 13 D.L. 179/2012) 3) anche se la P.A. sta in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi PEC comunicati a norma dell’art.12
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DEPOSITO IN CANCELLERIA
MANCATA CONSEGNA in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario la notifica e la comunicazione si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA (art. 16 comma 6 D.L. 179/2014)
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IMPOSSIBILITA’ A PROCEDERE A MEZZO PEC
Quando non è possibile procedere alla comunicazione o notifica di cancelleria ai sensi dell’art. 16 comma 4 per cause NON imputabili al destinatario: Nei procedimenti civili si applica l’art. 136 comma 3 e artt. 137 e ss. c.p.c. (art. 16 comma 8 D.L. 179/2012)
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Il biglietto di cancelleria
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3 Ha modificato l’ART. 45 DISP.ATT C.P.C. aggiungendo il requisito dell’integrale comunicazione del provvedimento comunicato. «il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»
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Il biglietto di cancelleria
L’art. 45 D.L. 90/2014 ha modificato anche l’art. 133 c.p.c. prevedendo che anche per il deposito della sentenza si debba dare comunicazione con biglietto contenente il testo integrale della sentenza E la L. di conversione 114/2014 ha previsto che tale comunicazione NON fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
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Il biglietto di cancelleria
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3 MODIFICA ART. 45 DISP.ATT C.P.C. tra l’altro aggiungendo il comma 3: « quando viene trasmesso a mezzo pec il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di pec, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»
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Il biglietto di cancelleria
Normativa regolamentare: art 44 D.M. 21 febbraio 2011 art. 16 -indica come va effettuato; - dove va trovato l’indirizzo pec del destinatario (Reginde, registro imprese, indirizzo pec art. 7 DPCM 6/5/2009 per le persone fisiche) - Come effettuare l’invio se il documento da comunicare è cartaceo Art. 16 D.M. 44/2011
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Quando e come si intende perfezionata la comunicazione di cancelleria
Quando e come si intende perfezionata la comunicazione di cancelleria? (la RdAC) D.M. 44/2011 Art. 16 comma 3 «si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 47 del CAD»
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Come e quando si perfeziona la comunic
Come e quando si perfeziona la comunic./notif che contiene dati sensibili? Art. 16 comma 7 D.M. 44/2011 Si perfeziona il giorno feriale successivo a quello in cui viene generata la RdAC
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Dove si trova la RdAC di una comunicazione o notifica di cancelleria?
Art. 16 comma 5 del D.M. 44/2011 «le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico»
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Il Flusso (da sito pst)
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IL REGISTRO DI CANCELLERIA RESTITUISCE L’ESITO
Se non va a buon fine è segnalato in rosso
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Pec non presente se il C.F. è corretto la comunicazione/notifica è effettuata con deposito in cancelleria
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Visibilità esiti su Consolle
Il sw ci indica se vi è la RdAC o una mancata consegna Esito negativo pec Ritirato in cancelleria Esito positivo
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Visione RdAC Dal bottone a destra «ricevute telematiche»
Il sistema indica quali ricevute si sono ottenute e consente di aprirle. RAC RDAC
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RdAC aperta (quella di cancelleria è una ricevuta breve e NON COMPLETA)
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Esempio notifica del cancelliere ex art. 16 comma 4 D.L. 179/2012
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Prova pratica di visione su consolle, all’interno del fascicolo informatico, nella parte dedicata a comunicazioni e notifiche di cancelleria (immagine manuale Consolle netservice)
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Prova pratica di trasmissione e di visione su registro di cancelleria e su consolle, lo storico (immagine manuale Consolle netservice)
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COSA VEDIAMO NEL PROGRAMMA IN CASO DI «MANCATA CONSEGNA»
COSA VEDIAMO NEL PROGRAMMA IN CASO DI «MANCATA CONSEGNA»? E COSA DOBBIAMO VERIFICARE? NON AVREMO ALCUNA RICEVUTA TELEMATICA MA SOLO LA DICITURA MANCATA CONSEGNA. LA CANCELLERIA PUO’ STAMPARE UNA ATTESTAZIONE TELEMATICA OCCORRE VERIFICARNE IL MOTIVO PER DECIDERE SE E’ IMPUTABILE O MENO AL DESTINATARIO. (VEDERE NOTA DGSIA 1 FEBBRAIO 2013)
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ATTESTAZIONE TELEMATICA
TRIBUNALE DI *** Sezione: PRIMA SEZIONE ATTESTAZIONE TELEMATICA Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data 03 ottobre 2014 nei confronti di LOMANNO GUGLIELMO DECRETI INGIUNTIVI Numero di ruolo: 8/2014 Giudice: **** --- TR **** Attore principale: SOCIETA ANONIMA Convenuto principale: ROSSI MARIO Si dà atto che in data 03 ottobre 2014 alle ore 18:08 la cancelleria del TRIBUNALE DI **** in persona di CANCELLIERE X ha tentato di effettuare una comunicazione telematica. Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI senza reperire la PEC di: LOMANNO GUGLIELMO con codice fiscale: GGSSST60GNNNNN La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 03 ottobre 2014 alle ore 19:02 dall'operatore CANCELLIERE X.
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Mancata consegna su SICID
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Mancata consegna su SICID
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Mancata consegna su SICID
L’utente non esiste
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Circolare D.G.SI.A. 1/2/2013 indica tre categorie sinora riscontrare di mancate consegne: Casella sconosciuta, scaduta o non attivata Casella piena Problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC
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ESEMPI DI CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO DI MANCATA CONSEGNA
1) CASELLA DI POSTA PIENA 2) CASELLA SCONOSCIUTA (VA VERIFICATO L’INSERIMENTO CORRETTO DEL C.F. DEL DIFENSORE) 3) CASELLA SCADUTA 4) CASELLA NON ATTIVATA
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ESEMPIO DI CAUSE NON IMPUTABILI AL DESTINATARIO DI MANCATA CONSEGNA
PROBLEMI DI CONNESSIONE TRA SISTEMI
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NOTIFICHE TELEMATICHE IN PROPRIO DEI DIFENSORI
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Notifiche TELEMATICHE dei difensori in proprio
La legge di riferimento è la L. 53/1994 e ss.mm. Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha incentivato l’utilizzazione delle notifiche telematiche in proprio (art. 46): Ha escluso la necessità di autorizzazione del Consiglio dell’ordine; Ha previsto che non va pagata la marca ed i diritti di copia; Introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 del D.L. 179/2012 sulle copie informatiche;
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Notifiche TELEMATICHE dei difensori in proprio
La normativa regolamentare è contenuta nel D.M. 44/2011 art individua gli allegati e loro caratteristiche - prevede che la RdAC deve essere COMPLETA Le specifiche tecniche del 16/04/2014 prevedono all’art. 19 bis i formati e cosa va inserito nella busta telematica
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CHI PUO’ ESEGUIRE LA NOTIFICA TELEMATICA IN PROPRIO?
Art. 1 L. 53/1994 «L’AVVOCATO O IL PROCURATORE LEGALE MUNITO DI PROCURA ALLE LITI A NORMA DELL’ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE»
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CHI PUO’ RICEVERE UNA NOTIFICA TELEMATICA IN PROPRIO?
ART. 3 BIS L. 53/1994 La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
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Il domicilio digitale Art. 16 sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.»
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Come si esegue una notifica telematica?
Art.3 bis L. 53/1994 «si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»
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Quando si perfeziona la notifica telematica in proprio?
ART. 3 BIS l. 53/1994 «3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Il TEMPO della notificazione con modalità telematica è diverso da quello ordinario?
La L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ha introdotto l’art. 16 septies al D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.»
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COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA?
1) l’atto da notificare va allegato al messaggio di pec Può essere informatico (nativo o meno) Può essere analogico (cartaceo) per cui se ne deve estrarre copia informatica attestando la conformità all’originale (art. 22 Dlgs 82/2005)
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COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (segue)
2) Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»
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COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (segue)
3) Il difensore redige le relazione di notificazione - SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO - SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE - ALLEGATA AL MESSAGGIO DI POSTA
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COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (SEGUE)
LA RELATA DEVE CONTENERE TUTTI I REQUISITI INDICATI DALL’ART. 3 BIS COMMA 5 DELLA l. 53/1994 il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; SOPPRESSA (AUTORIZZ.CONSIGLIO DELL’ORDINE) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
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COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA ? (segue)
4) SE LA NOTIFICA E’ EFFETTUATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE: Ufficio giudiziario Sezione Numero e anno di ruolo
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QUALE NORMA DISCIPLINA I VIZI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO?
ART. 11 L. 53/1994 «1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»
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COME SI FORNISCE LA PROVA DELLA AVVENUTA NOTIFICA TELEMATICA DEL DIFENSORE IN PRIORIO?
ART. 9 l. 53/1994 Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter « in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis» La regola è diventata la possibilità di dare prova con modalità telematica, l’eccezione è data dalla prova «cartacea»
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Cosa va inserito nella busta con la notifica telematica?
Art. 19 bis specifiche tecniche 16/04/2014 «La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.»
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Come si fornisce la prova della notifica telematica?
Con modalità telematiche, con un deposito telematico con allegato quanto indicato nell’art. 19 bis delle specifiche tecniche 16/04/2014. Le specifiche tecniche 16/04/2014 hanno, infatti, previsto la possibilità di depositare anche documenti in formato .eml o .msg
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Come si fornisce la prova «con modalità analogica»?
Art. 9 comma 1 bis «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
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Art 9 comma 1 bis L. 53/1994 Copia su supporto cartaceo:
Messaggio di pec Allegati Ricevuta di accettazione (RAC) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) Attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1 D.lgs. 7 marzo n. 82
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Visione notifica su SICID
Il deposito avviene come ogni altro “atto di parte”, si abbina ad un atto principale gli allegati Mancata consegna Rdac in allegato
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Visione notifica in SICID
All’interno di un fascicolo in «dettagli» si possono vedere gli atti depositati e vederli con «apri allegato»
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Visione su Consolle Le notifiche si vedono ALL’INTERNO del fascicolo informatico in ALLEGATO Come per ogni altro deposito di parte
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Quali allegati controllare: la Rda
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Quali allegati controllare: la Rdac
Ci deve essere la ricevuta di avvenuta consegna che ci dice QUANDO, A CHI e COSA e’ stato notificato e contiene la relata di notifica
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Esaminare gli allegati alla RdAC
Aperto l’allegato della notificazione vi sarà l’atto notificato con la relata di notifica Atto notificato Relata firmata digitalmente (estensione .p7m)
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La relata di notificazione : esempio
Relata di notifica di atto processuale del Giudice tratto dal registro informatico con attestazione di conformità (non richiesta ovviamente se si notifica un atto nativo digitale del difensore, quale un atto di citazione o un ricorso) Relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata Io sottoscritto avv. Guglielmo Lomanno (c.f.:LMNGLL64E01H501B), iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con tessera A19020 nella qualità di difensore del signor Pinco Pallino, residente in Roma, via di Vermicino 62 (P.IVA. e C.F.: ) in virtù di procura rilasciata in data , ho notificato ai sensi della L. 21/01/1994, n. 53 – il provvedimento del giudice del Tribunale di Rieti D.ssa Ciocca nel procedimento N.R.G. 8/2014, al signor Tizio Caio nel domicilio eletto presso l'Avvocato Antonio Labate, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal RegIndE tenuto dal Ministero della Giustizia utilizzando il mio indirizzo p.e.c.: presente sul medesimo registro pubblico. ATTESTO che il provvedimento notificato è conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico del procedimento monitorio N.R.G /2014 del Tribunale di Model Office (Rieti) da me estratto in copia informatica Roma, 03 ottobre 2014 Avv. Guglielmo Lomanno
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La relata di notificazione
La attestazione di conformità può riguardare originali cartacei e/o telematici contenuti nel registro informatico RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994 Io sottoscritto Avv. Azzeccagarbugli (C.F. ***), nell'interesse e quale difensore di [nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale], in forza di procura alle liti dal medesimo conferitami in data […], relativamente alla causa civile n. […] RG, pendente avanti al Tribunale di […], Sezione […], Giudice […], ho notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente iscritta nel REgistro Generale indirizzi Elettronici – REGINDE (di cui in calce sono riportati i dettagli) , l'allegato atto di […] digitalmente firmato, nonché la citata procura alle liti ed i seguenti documenti […] e […], il tutto a [“nome e cognome” oppure: “denominazione sociale”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore], residente/sedente a […], mediante invio dell'atto stesso e degli altri menzionati allegati digitali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario …, reperito dal seguente pubblico elenco ... Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità all'originale cartaceo *** e dell'atto **** informatico allegato. La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. Azzeccagarbugli del Foro di Lago di Como.
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ATTENZIONE: Mancata consegna
Se il difensore riceve un avviso di mancata consegna deve procedere alla notifica secondo le modalità tradizionali errore in questo caso: utente non esiste
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Grazie dell’attenzione, buon PCT a tutti
Un particolare doveroso ringraziamento per la collaborazione va agli avv. Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, al dott. Luigi Vassallo, al tecnico CISIA Antonio Simeone, alle colleghe Elena Boghetich della formazione decentrata e Rossella Masi, Magrif Roma, alla dott. Rita Aquilanti del DGSIA
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