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11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO

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Presentazione sul tema: "11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO"— Transcript della presentazione:

1 11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
È UNA FORMA MENO GRAVE DI INVALIDITÀ, GRAZIE ALLA QUALE SI PERMETTE AL SOGGETTO CHE È STATO DANNEGGIATO DA UN NEGOZIO GIURIDICO VIZIATO, DI IMPUGNARLO E DI FARNE CESSARE L'EFFICACIA L’ANNULLABILITÀ SI DISTINGUE PROFONDAMENTE DALLA NULLITÀ. IL NEGOZIO NULLO È COME SE NON FOSSE MAI NATO. CONSEGUENZA DI CIÒ SARÀ LA TOTALE MANCANZA DI EFFETTI DEL NEGOZIO. IL NEGOZIO ANNULLABILE È INVECE NATO MA CON DEI VIZI E PRODUCE EFFETTI FINO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO.

2 11° Lezione L’ ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
L’ANNULLABILITÀ DEI CONTRATTI SI HA PER 1)INCAPACITÀ 2)VIZI DEL CONSENSO

3 11° Lezione L’ ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
1)L’ANNULLABILITÀ PER INCAPACITÀ PUÒ ESSERE PER A) INCAPACITÀ LEGALE B) INCAPACITÀ NATURALE art 428 cc

4 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
A) INCAPACITÀ LEGALE GLI ATTI COMPIUTI DAI MINORENNI E GLI INTERDETTI (INCAPACI ASSOLUTI) E DAI MINORI EMANCIPATI E DAGLI INABILITATI (INCAPACI RELATIVI) SENZA L’ASSISTENZA DEL TUTORE/CURATORE SONO ANNULLABILI

5 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) INCAPACITÀ NATURALE GLI ATTI COMPIUTI DAGLI INCAPACI NATURALI OVVERO QUEI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN UNO STATO TRANSITORIO DI INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE, SONO ANNULLABILI SE: 1) RECANO PREGIUDIZIO ALL’INCAPACE 2) SE LA CONTROPARTE È IN MALA FEDE, OVVERO ERA A CONOSCENZA DELLO STATO DI INCAPACITÀ DEL SOGGETTO

6 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA ANNULLABILITA’ DEGLI ATTI COMPIUTI DA INCAPACI LEGALI E NATURALI è EVIDENTE: GLI INCAPACI LEGALI RICEVONO UNA PROTEZIONE INCONDIZIONATA GLI INCAPACI NATURALI UNA PROTEZIONE CONDIZIONATA ALL’ESISTENZA DI UN GRAVE PREGIUDIZIO E ALLA MALAFEDE DEL TERZO (LA BUONA FEDE SI PRESUME)

7 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
2) VIZI DEL CONSENSO I VIZI DELLA VOLONTÀ POSSONO DEFINIRSI COME   DIFETTI INERENTI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DI UNA DELLE PARTI DI UN NEGOZIO GIURIDICO. SI DISTINGUONO A) ERRORE B) VIOLENZA C) DOLO

8 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
A) ERRORE PUÒ DEFINIRSI COME UNA FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA VOLONTÀ   SI DISTINGUE ERRORE DI FATTO (compro un pc credendo che abbia un processore al posto di un altro) Deve in ogni caso essere un errore ESSENZIALE E RICONOSCIBILE usando la normale diligenza ERRORE DI DIRITTO (compro una caldaia ignorando che non rispetta la normativa vigente) ERRORE OSTATIVO (cade sulla manifestazione di volontà) ERRORE MOTOVO Cade sulla formazione della volontà

9 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) VIOLENZA È la minaccia di un male GRAVE E INGIUSTO che costringe una persona a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso (artt )   È GRAVE se di natura tale da suscitare preoccupazione in una persona sensata, con riguardo all’età, al sesso e alle sue condizioni INGIUSTO Quello contrario al diritto

10 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) VIOLENZA È necessario distinguere la violenza fisica   in questo caso Manca del tutto la volontà contrattuale ed il contratto è nullo per mancanza dell’accordo

11 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
C) DOLO È l’inganno in cui è stato tratto il contraente dai raggiri e dagli artifizi posti in essere dall’altro contraente o da un terzo per indurlo a concludere il contratto (artt.1439, 1440 cc)   in questo caso Il contraente è indotto in errore dalla manovra fraudolenta dell’altro contraente o di un terzo. In quest’ultimo caso (terzo) il contratto è annullabile solo se i raggiri erano noti alla parte che ne ha tratto vantaggio.

12 11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
C) IL DOLO Può essere   DETERMINANTE : se ha condotto la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso INCIDENTE: Quando la parte raggirata avrebbe comunque concluso il contratto anche se a condizioni diverse In questo caso il contratto è valido ma il contraente in mala fede risponde dei danni per responsabilità precontrattuale dovuta al difetto di buona fede nelle trattative (art1440 c.c.)


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