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PubblicatoRaniero Bevilacqua Modificato 9 anni fa
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA 1) Competenza della Sede Apostolica Il vertice dell'autorità in materia liturgica è rappresentato dalla Santa Sede che, per la sua potestà universale (can. 838, §2) è l'unica in grado di garantire la sostanziale unità dal punto di vista della fede, della comunione ecclesiale e dell'adempimento della funzione santificante. 1
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA Pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale è il Collegio dei Vescovi — sempre presieduto dal Papa — che esercita le sue funzioni in modo solenne nel concilio ecumenico (cf. cann. 336-337). Il soggetto competente a questo livello è il Romano Pontefice che, in forza del suo ufficio, ha la potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa (cf. can. 331). 2
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica In ambito liturgico la Santa Sede opera principalmente attraverso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, abbreviata: "CCDDS". 3
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA Si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra Liturgia, in primo luogo dei Sacramenti. Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione». 4
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, vengano eliminati. In questa materia è predominante la sollecitudine per la celebrazione della santa Messa e per il culto che si tributa alla Santissima Eucaristia anche fuori della Messa 5
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica La materia comprende un'ampia area segnalata dai quattro verbi del can. 838, §2: ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale pubblicare i libri liturgici autorizzare le versioni nelle lingue correnti 6
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica Vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque. I primi due indicano una competenza esclusiva 7
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica Dare i principi ordinatori e le conseguenti norme per l'or- dinamento liturgico a livello universale, pubblicare l'edizione "tipica" dei libri liturgici. 8
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA Gli ultimi due segnalano ambiti di competenza in concorso con autorità a livello particolare: autorizzare le versioni dal latino in diverse lingue correnti, secondo quanto predisposto dalle Conferenze Episcopali. 9
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA Vigilare perché le norme in campo sacramentale siano osservate in ogni circoscrizione ecclesiastica senza dare luogo ad abusi, sui quali ha potestà di intervento preventivo e repressivo anche l'Ordinario del luogo. 10
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1.6 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L A S EDE A POSTOLICA L'autorità suprema della Chiesa ha soprattutto una specifica competenza sulla validità dei sacramenti e in buona parte anche sulla loro liceità. I segni sacramentali istituiti da Cristo per la salvezza universale dipendono per norma costitutiva dallo " ius divinum ", che nessuno sulla terra può modificare. 11
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica Detti segni devono essere uguali per tutto il popolo di Dio, essendo destinati a ciascuno dei suoi mem- bri nell'integrità del loro significato e dei loro effetti; 12
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica non possono quindi ammettere alterazioni in virtù di un preteso decentramento normativo o di un adattamento socio-culturale, che rappresenterebbero una forzatura e uno svilimento. 13
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica Pertanto spetta solo alla "suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità" (can.841). L'espressione si estende oltre il riconoscimento e la tutela degli elementi sostanziali nella confezione e nell'amministrazione dei sacramenti, in quanto comprende la possibilità di porre condizioni ritenute necessarie per garantire la loro valida celebrazione. 14
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica È questo il caso della "forma canonica" del sacramento del matrimonio, stabilita per la validità dal Concilio di Trento La stessa suprema autorità ha la potestà di disciplinare quanto concerne la liceità dei sacramenti, circa la loro "celebrazione, amministrazione e ricezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione" (can. 841). 15
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica Spetta infine alla Sede Apostolica un'ampia competenza sui sacramentali, riguardo all'istituzione, all'interpretazione autentica, alla modifica all'abolizione di essi (cf. can.1166). 16
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1.6 Autorità competente a regolare la liturgia: La Sede Apostolica I sacramentali sono segni sacri istituiti dalla Chiesa cattolica per mezzo dei quali sono significati e ottenuti effetti spirituali a beneficio di tutti i fedeli per impetrazione della Chiesa medesima (cf. can. 1166) a nome della quale solo la Santa Sede può intervenire. 17
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI 2) Competenza delle Conferenze Episcopali Il secondo livello di competenza, subordinato al primo, è rappresentato da un soggetto che non figurava nella disciplina canonica precedente al concilio Vaticano II: le Conferenze Episcopali, di cui trattano i cann. 447-459. 18
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Dette riunioni di Vescovi (non di diocesi), pur rappresentando un'occasione di esercizio della collegialità propria dell'episcopato non sono un'espressione istituzionale del Collegio Episcopale ricevono le competenze giurisdizionali dalla Santa Sede 19
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1.7 Autorità competente a regolare la liturgia: Le Conferenze Episcopali Il can. 838, §3 assegna alle Conferenze Episcopali i seguenti compiti "preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa au- torizzazione della Santa Sede” 20
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Necessità di ottenere l'autorizzazione previa della Santa Sede, come del resto è previsto dal can. 455, §2 per ogni decreto generale di una Conferenza Episcopale. Sulla competenza delle Conferenze circa l'uso delle lingue parlate nelle edizioni dei libri della liturgia romana, tradotti dal latino, è stata pubblicata il 28 marzo 2001 l'istr. Liturgiam authenticam 21
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI La necessaria autorizzazione da parte della Sede Apostolica su ciò che le Conferenze Episcopali hanno preparato a proposito di versioni e di adattamenti dei libri liturgici avviene mediante la recognitio. 22
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Tutte le norme attinenti alla materia liturgica, stabilite a norma del diritto da una Conferenza dei Vescovi per il proprio territorio, vanno sottoposte alla recognitio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Per poter praticare in avvenire tali esperimenti è necessario il permesso della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dato per iscritto e richiesto dalle Conferenze dei Vescovi. 23
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI La "recognitio" è in ogni caso necessaria per la validità dei provvedimenti presi da una Conferenza Episcopale, senza della quale eventuali disposizioni "non posseggono alcuna forza obbligante". L'intervento della Sede Apostolica ha natura di atto amministrativo e, secondo la prassi della CCDDS, viene espresso in forma di "confirmatio", se sono approvate unicamente le traduzioni dal latino in lingua corrente, mentre è qualificato con il termine di "approbatio", quando sono accolte nei testi novità, ivi compresi gli adattamenti liturgici. 24
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Ottenuta la "recognitio", la Conferenza interessata procede con il decreto di promulgazione del testo approvato. La Conferenza Episcopale ha l'autorità di intervenire nella modalità indicata per quanto concerne la celebrazione dei sacramenti, ma anche circa "i riti e le formule" (can. 1167) dei sacramentali. 25
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Un avvertimento di rilievo giunge dalla CCDDS sulla composizione delle "commissioni liturgiche" delle Conferenze Episcopali. Infatti, contrariamente a quanto talvolta avvenuto, l'istruzione richiede che detti organi siano formati necessariamente e completamente da Vescovi. 26
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Pertanto le commissioni suddette devono essere ben distinte dai gruppi di esperti eventualmente chiamati a collaborare, i quali, se formalmente costituiti, devono sempre essere presieduti da un Vescovo. 27
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI I margini di intervento delle Conferenze Episcopali nella disciplina del "munus sanctificandi" possono apparire molto stretti se non si tiene conto che la loro competenza si estende a una vasta gamma normativa che il Codice prevede per il diritto particolare quale modalità di applicazione della legge universale. 28
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1.7 Autorità competente a regolare la liturgia: Le Conferenze Episcopali lettore e accolito sui limiti dell'obbligo di celebrare la liturgia delle ore da parte dei diaconi permanenti, sul dovere di tenere taluni libri di registro parrocchiale da conservare in parrocchia sull'età per ricevere la cresima sulla sede delle confessioni sulle norme circa l'astinenza e il digiuno 29
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Diaconato permanente Età superiore per l‘ordinazione diaconale e presbiterale (c. 1031 § 3) Ministeri stabili di lettore ed accolito Battesimo degli adulti e catecumenato (c. 851, 1) Forma della celebrazione del battesimo (c. 854) Età per la confirmazione (c. 891) 30
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Criteri per l‘assoluzione generale (c. 961 § 2); Sede per ascoltare le confessioni (c. 964 § 2); Età per la lecita celebrazione del matrimonio (c. 1083 § 2). 31
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1.7 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : L E C ONFERENZE E PISCOPALI Competenze riguardo al matrimonio: cc. 1062; 1067; 1126 e 1127; Il più importante: elaborare un rito conforme al c. 1120; Sopprimere o trasferire alla Domenica alcune feste di precetto (c. 1246 § 2); Regolare l‘osservanza del digiuno e dell‘astinenza o sostituirli con altre forme di penitenza (c. 1253). 32
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano 3) Competenza del Vescovo diocesano Il terzo livello di competenza è riconosciuto dal can.838, § 4 ai Vescovi diocesani Che reggono "le Chiese particolari a loro affidate, come Vicari e legati di Cristo"(LO, n. 27), con la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta per l'esercizio del loro ufficio pastorale (cf. can. 381, §1). 33
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Per la comunità a lui assegnata, ogni Vescovo diocesano può regolare in modo vincolante la materia liturgica "a norma del diritto" ed "entro i limiti della sua competenza“ (con. 838) 34
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano fatte salve le prerogative della Santa Sede e delle Conferenze Episcopali. Le due espressioni citate si limitano ad aspetti formali, nulla dicendo sull'oggetto della competenza, che perciò va cercato caso per caso, soprattutto nei "Prenotanda" dei libri liturgici. 35
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1.8 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : I L V ESCOVO DIOCESANO Il Vescovo diocesano, insignito della pienezza del sacramento dell’Ordine, è l’economo della grazia del supremo sacerdozio Egli stesso offre e fa offrire l’eucaristia della quale la Chiesa continuamente vive e cresce 36
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Il Vescovo diocesano è moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare. I relativi compiti si ricavano dalle indicazioni offerte dal can. 835, §1: "regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere", che presuppongono il dovere della vigilanza continua, come è richiesto al Pastore sul suo gregge. 37
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1.8 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : I L V ESCOVO DIOCESANO Si ha una precipua manifestazione della Chiesa ogni volta che si celebra la Messa specialmente nella chiesa cattedrale nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio, all’unica preghiera, all’unico altare cui presiede il Vescovo, circondato dai suoi Sacerdoti, Diaconi e ministri dell’altare. 38
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Nello svolgimento della sua funzione circa il "munus sanctificandi", il Vescovo diocesano ha bisogno della collabora- zione di commissioni, consigli o comitati locali che contribuiscono a promuovere correttamente le attività di culto, la musica liturgica e l'arte sacra. 39
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Detti organi non possono avere una configurazione autonoma e collaterale rispetto alla competenza dello stesso Presule, ma da lui devono operare tenendo conto dei suoi intendimenti e delle sue direttive. 40
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano le loro decisioni vanno necessariamente ratificate dallo stesso Presule prima di diventare esecutive, affinché sia mantenuto l'effettivo governo del Vescovo sulla sua diocesi. 41
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano i membri scelti dal Vescovo abbiano tre requisiti di idoneità: siano esperti nel settore della consulenza in cui sono chiamati a esprimersi, dimostrino solidità nella fede cattolica siano preparati in materia teologica e culturale. 42
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Un notevole contributo nell'individuazione degli aspetti materiali concernenti la competenza del Vescovo diocesano nella disciplina liturgica è offerto dal Direttorio Apostolorum Successores pubblicato il 22 febbraio 2004 dalla Congregazione dei Vescovi, che così si esprime: 43
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano Compete al Vescovo dettare opportune norme in materia liturgica, che obbligano tutti nella diocesi, sempre nel rispetto di quanto abbia disposto il legislatore superiore. Tali norme possono riferirsi, tra l'altro: — alla partecipazione dei fedeli laici alla liturgia; 44
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano — all'esposizione dell'Eucaristia da parte dei fedeli laici, quando il numero dei ministri sacri risulti insufficiente; —alle processioni; —alle celebrazioni domenicali della liturgia della Parola, quando manca il ministro sacro o vi sia un grave impedimento a partecipare alla celebrazione eucaristica; 45
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1.8 Autorità competente a regolare la liturgia: Il Vescovo diocesano — alla possibilità per i sacerdoti di celebrare due Messe al giorno per giusta causa o, se lo richiede la necessità pastorale, tre Messe nelle domeniche e nelle feste di precetto; —rispetto alle indulgenze, il Vescovo ha il diritto di concedere indulgenze parziali ai suoi fedeli. 46
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1.8 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : I L V ESCOVO DIOCESANO Agli interventi normativi accennati corrispondono per il Vescovo diocesano obblighi di verifica e di vigilanza su aspetti vincolanti che ora indichiamo per una loro retta applicazione: vige per tutti il dovere di osservare fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità (can. 846, §1). 47
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1.8 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : I L V ESCOVO DIOCESANO I ministri sacri sono tenuti alla fedeltà nei con- fronti della Chiesa "sui iuris" di appartenenza e pertanto, nelle celebrazioni liturgiche, essi devono seguire "il proprio rito" (can. 846, §2). Ciò non significa che un sacerdote latino non possa concelebrare o partecipare a una liturgia orientale cattolica, ma per presiederla egli ha bisogno dell'indulto di biritualismo che viene concesso dalla Santa Sede. 48
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1.8 A UTORITÀ COMPETENTE A REGOLARE LA LITURGIA : I L V ESCOVO DIOCESANO Questa disposizione dimostra grande stima e volontà di tutela della ricchezza rappresentata dalle forme liturgiche delle varie Chiese rituali di diritto proprio. Analoga altissima considerazione viene manifestata dal CIC per i libri liturgici approvati dalla competente autorità ecclesiastica. 49
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