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PubblicatoBenvenuto Fabiani Modificato 9 anni fa
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6. LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE: CONTENUTO DELLE REGOLE E COMPETENZE NORMATIVE
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IL DIBATTITO: SONO DAVVERO NECESSARIE REGOLE GIURIDICHE PER LA PARTECIPAZIONE? necessità di garanzietimori di aggravamento delle procedure
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IL PROBLEMA DELLE FONTI NORMATIVE quale ruolo per le singole fonti normative? (leggi statali-regionali, statuti regionali, regolamenti, decreti ministeriali, linee guida, ecc.) quali i criteri di composizione fra competenze statali, regionali e degli enti locali?
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COMPETENZE COSTITUZIONALI DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V COST. La disciplina degli strumenti partecipativi segue la disciplina dell’organizzazione dei soggetti pubblici competenza escl. statale competenza resid. regionale (art. 117/II comma, lett. g) (art. 117/IV comma) nel rispetto: dei principi costituzionali dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario incrocio con altre materie: - “Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” (competenza esclusiva dello Stato) - “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (competenza esclusiva dello Stato) - “Ordinamento della comunicazione” (competenza regionale concorrente)
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LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE Le fonti di disciplina: principi generali, criteri, strumenti La scelta dei soggetti: esigenze espresse e latenti, preferenze e informaz. Le fasi nelle quali attivare la partecipazione: tempestività e ripetizione La scelta delle tecniche: onerosità, attendibilità, utilità ed esaustività Gli atti da sottoporre a partecipazione: rilevante impatto sui destinatari (tecnicità – conflittualità) Pubblicizzazione dei risultati: strumenti di feedback Vincolatività per il decisore: garanzie procedurali?
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