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PubblicatoDario Pagani Modificato 9 anni fa
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Stefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legale E mail: Sito internet: Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis Incontro del Sul tema: “Le procedure concorsuali ” Intervento del dott. Stefano Tonelato Argomento assegnato: Analisi degli strumenti giuridici esistenti per la soluzione della crisi di impresa con particolare riferimento a “concordato preventivo, fallimento e concordato fallimentare”
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Minore manovrabilità Maggiore sicurezza Maggiore stabilità
Maggiore maneggevolezza Maggiore pericolosità ed instabilità Minori vincoli nel movimento Minore manovrabilità Maggiore sicurezza Maggiore stabilità
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Concordato preventivo
Piano di risanamento attestato Ai sensi dell’art. 67 L.F Accordo di ristrutturazione dei debiti Ai sensi dell’art. 182 bis L.F Perché hanno minori vincoli rispetto al concordato Concordato preventivo Ai sensi dell’art. 160 e segg. L.F Procedura con molti vincoli ma più stabile e più sicura
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Impossibilità di trovare soluzioni alternative Irreversibilità della
situazione generata Perché è una nave ormai ingovernabile ed in balia del mare E’ possibile solo il Recupero delle parti residue e di tutto l’attivo disponibile
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Fallimento Concordato fallimentare Perdita del comando
Nascita reati fallimentari Concordato fallimentare
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Queste procedure sono guidate dalla precisa volontà del legislatore di
favorire la continuità dell’impresa in crisi; creare degli strumenti con diverse utilità Mantenimento della gestione dell’azienda; Controllo della pubblica autorità a garanzia del piano; Vantaggi fiscali Ecc…
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Non risolvono i problemi legati alla economicità della gestione
Questi strumenti servono comunque a risolvere solo gli aspetti finanziari della crisi aziendale Non risolvono i problemi legati alla economicità della gestione E’ evidente che la scelta degli strumenti che possono servire a risolvere la situazione di crisi aziendale deve avvenire in un secondo momento ovvero quando si è prima compreso quali possono essere le possibilità di proseguimento dell’attività ed assicurare che l’effettivo contenimento delle perdite e la formazione di un utile
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I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
la previsione (è meglio della constatazione) di una situazione di patologia dell’impresa (insolvenza, crisi, irregolarità nei pagamenti e disequilibrio finanziario); La accettazione che l’accertamento sia rimesso all’apprezzamento di una autorità pubblica (giurisdizionale o amministrativa);
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I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
la accettazione dell’affidamento della gestione – o di un controllo sulla gestione – ad un organo nominato dall’autorità pubblica; la accetazione del coinvolgimento dell’intero patrimonio dell’imprenditore nella gestione sostitutiva
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I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
Il controllo e l’inibizione alla creazione di posizioni di preferenza (divieto di azioni esecutive e controllo sull’acquisizione di cause di prelazione) Attività finalizzata a preservare l’attivo aziendale Garantire il proseguimento dell’attività Blocco dei pagamenti relativi ai crediti precedenti
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I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
l’applicazione tendenziale delle regole di parità di trattamento per tutti i creditori; l’imposizione di un vincolo sui beni del debitore con formazione di una massa funzionalizzata alla soddisfazione dei creditori.
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Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale PIANO ATTESTATO idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria 67 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti 182 bis Attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
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Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (già raggiunto con i creditori) 182 bis proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (accordo non ancora raggiunto)
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Concordato preventivo
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Concordato preventivo 160 e segg
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Procedimento previsto dall’art. 15
Soluzione della crisi aziendale subita dall’imprenditore Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila FALLIMENTO Procedimento previsto dall’art. 15 LIMITE per istruttoria prefallimentare euro ,00
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Concordato fallimentare
Caso di chiusura del fallimento e possibile opportunità per i terzi La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Concordato fallimentare 124 e segg
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Concordato fallimentare
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finanziario e di deficit patrimoniale La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Concordato fallimentare 124 e segg
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67 182 bis Prime differenze / identità Concordato preventivo
Offre protezione dalla revocatoria fallimentare e dalla bancarotta (217 bis LF) Non è una procedura concorsale E’ una procedura concorsale Non attribuisce prededuzione Attribuisce prededuzione in casi particolari Attribuisce prededuzione automatica Non richiede la nomina di un commissario giudiziale / liquidatore giudiziario nominato dal tribunale Richiede la nomina di un commissario giudiziale / liquidatore giudiziario nominato dal tribunale Non offre protezione del patrimonio Offre protezione del patrimonio
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67 182 bis Fattori di somiglianza Esenzione da revocatoria
Atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore 67 Esenzione da revocatoria Atti, pagamenti e garanzie 182 bis Per atti compiuti in esecuzione Anche per gli atti successivi alla pubblicazione del ricorso Concordato preventivo
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67 Piano 182 bis Fattori di identità Concordato preventivo
Oggetto: risanamento dell’impresa con necessaria continuità almeno parziale Generazione dell’equilibrio economico/finanziario) 67 Piano Oggetto: modalità pagamento creditori non aderenti e piano anche solo liquidatorio 182 bis Oggetto: modalità e tempi di adempimento; piano di continuità o liquidatorio con regole rigide Concordato preventivo
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Concordato preventivo
Fattori di somiglianza SI, se l’erogazione è successiva al piano ma con margini di sindacabilità dell’attestazione 67 Esenzione da azione di responsabilità per concessione abusiva del credito SI, se l’erogazione è successiva al piano e automatica dopo l’erogazione 182 bis SI, se l’erogazione è successiva al piano e automatica dopo il 161, 167 e 182 quater Concordato preventivo
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Esenzione dal rischio penale Bancarotta preferenziale
Fattori di identità Esenzione dal rischio penale 217 bis Bancarotta preferenziale Bancarotta semplice Art. 217-bis
Esenzioni dai reati di bancarotta Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.
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67 182 bis Fattori di somiglianza Pubblicità della crisi
Pubblicità eventuale a richiesta del debitore (pubblicazione registro imprese) del piano attestato 67 Pubblicità della crisi Pubblicazione registro imprese degli accordi 182 bis Pubblicazione registro imprese dell’istanza di sospensione Concordato preventivo Pubblicazione registro imprese del ricorso
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67 182 bis Fattori di somiglianza Protezione del patrimonio
Esclusa Protezione del patrimonio Ammessa per azioni cautelari, esecutive, titoli di prelazione, non concordati Dalla pubblicazione nel registro delle imprese Istanza sospensione pre accordo accordo 182 bis Ammessa per azioni cautelari, esecutive, titoli di prelazione, non autorizzati Concordato preventivo Dalla pubblicazione nel registro delle imprese
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Protezione del patrimonio
Fattori di diversità 1) L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione e inibisce le azioni esecutive individuali per 60 giorni dalla pubblicazione. 182 bis Protezione del patrimonio 2) Istanza di sospensione delle iniziative individuali (pubblicata nel registro delle imprese) e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Obbligo di deposito: della documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d). proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione relativa alle trattative in corso con il 60 % dei crediti Attestazione relativa alla possibilità di soddisfacimento dei creditori non aderenti Anche per il successivo concordato
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Protezione del patrimonio Concordato preventivo
Fattori di diversità Art. 168 Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Protezione del patrimonio Concordato preventivo Art. 168 Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
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Protezione del patrimonio Concordato preventivo
Fattori di diversità Concordato in bianco Art. 161 L'imprenditore può depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta, il piano la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Protezione del patrimonio Solo per Concordato preventivo Anche finalizzato al 182 bis Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. (solo accordo sottoscritto e non proposta di accordo)
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Protezione del patrimonio Concordato preventivo
Fattori di diversità Concordato in bianco Il tribunale fissa il termine per il deposito della proposta del piano e dei documenti, può nominare il commissario giudiziale Dispone gli obblighi informativi Il commissario giudiziale, riferisce immediatamente al tribunale sulle condotte previste dall’articolo 173; Art. 161 Protezione del patrimonio Solo per Concordato preventivo il debitore - puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato I creditori - per crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
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Fattori di diversità 67 e 182 bis Concordato preventivo fallimento
Escluso Inefficacia ipoteche anteriori ai 3 mesi Spossessamento Concordato preventivo Spossessamento attenuato (in base al piano) Inefficacia atti non opponibili art. 45 / 169 Il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziario non diventano legali rappresentanti Scioglimento possibile contratti pendenti fallimento Spossessamento completo Il curatore diventa legale rappresentante
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Fattori di diversità 67 182 bis
E’ un accordo privato che può essere pubblicato 67 Si conclude con un accordo scritto relativo alle linee di credito da concedere alle società Organi della procedura Non vi sono organi nominati dal Tribunale E’ un accordo che deve essere pubblicato ed omologato dal Tribunale 182 bis Vi è solo un Controllo di legittimità del Tribunale
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Fattori di diversità Organi della procedura Concordato preventivo
Tribunale Controllo di legittimità (discussa la convenienza) Autorizzazioni particolari Organi della procedura Giudice delegato Autorizza gli atti necessari Esercita poteri di controllo sull’operato degli amministratori e del liquidatore giudiziale (pubblico ufficiale) Commissario giudiziale Concordato preventivo Amministratori / Liquidatori Rimangono rappresentanti legali della società, ma senza poteri Riceve dal tribunale un mandato finalizzato al realizzo dell’attivo ed al pagamento dei creditori Liquidatore giudiziale Comitato dei creditori Fornisce pareri non vincolanti
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Fattori di diversità Organi della procedura Fallimento Curatore
Tribunale fallimentare E’ investito dell’intera procedura fallimentare Giudice delegato Autorizza gli atti necessari ed a lui sottoposti dal curatore Organi della procedura Amministratori / Liquidatori Rimangono in carica ma senza più alcun potere Fallimento Riceve dal tribunale la legale rappresentanza della società (Pubblico ufficiale) Curatore Autorizza gli atti sottoposti dal curatore Comitato dei creditori
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67 182 bis Fattori di diversità
In base al piano o agli accordi sottoscritti (Non vi è il vincolo delle prelazioni) 67 Trattamento dei creditori coinvolti e “favorevoli” In base agli accordi (Non vi è il vincolo delle prelazioni) 182 bis In base alla proposta omologata (Seguendo scrupolosamente le prelazioni legali) Concordato preventivo
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67 182 bis Fattori di diversità
Irrilevanza del piano, nessuna modifica del diritto di credito 67 Trattamento dei creditori non coinvolti o contrari Diritto all’integrale pagamento per i creditori non aderenti. 182 bis Diritto al pagamento in conformità alla proposta approvata a maggioranza Concordato preventivo
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67 182 bis Fattori di diversità Trattamento dei creditori privilegiati
Neutralità dei privilegi rispetto al piano Neutralità dei privilegi rispetto al piano ed agli altri creditori. Non possono formarsi nel corso dell’inibitoria Trattamento dei creditori privilegiati 182 bis Vincoli nel loro soddisfacimento. Corrispondenza di valore del bene e graduazione Nel caso di CP in continuità moratoria sino a 1 anno se i beni non vengono prima liquidati Concordato preventivo
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Fattori di diversità Art. 45 (richiamato dal 169)
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Opponibilità Degli atti Art
Alienazioni anteriori al pignoramento. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso ; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa. Concordato e fallimento
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Fattori di diversità Ante Post 67 Creazione di prededuzione
182 bis Solo per alcuni casi specifici Ante Pubblicazione Concordato e fallimento Automatica alla pubblicazione Post Pubblicazione
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Creazione di prededuzione Concordato e fallimento
Fattori di diversità Art. 111
Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). Creazione di prededuzione Concordato e fallimento
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67 182 bis Fattori di diversità Debiti prededucibili
Escluso Escluso 182 bis Possibile in esecuzione 182 quater e dopo autorizzazione 182 quinquies Debiti prededucibili Applicabile Concordato preventivo Possibile in esecuzione 182 quater e dopo autorizzazione 182 quinquies o dopo 167 Fallimento Applicabile sempre
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Fattori di somiglianza
DOPO L’OMOLOGA Art. 182-quater I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. PRIMA DELL’OMOLOGA Debiti prededucibili 2) i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. 182 bis e concordato Finanziamento dai soci 3) si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
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Fattori di somiglianza
Art. 182-quinquies
finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti 182 quinquies Finanziamento prededucibile per la continuità aziendale Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Debiti prededucibili Condizione Se un attestatore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 182 bis e concordato Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti
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Pagamento debiti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi
Fattori di somiglianza Art. 182-quinquies Pagamento debiti antecedenti Si. E’ possibile chiederlo al Tribunale In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 Pagamento debiti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi 182 bis Si. E’ possibile chiederlo al Tribunale Se il debitore che presenta domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, Concordato preventivo in continuita’ NB: Condizione - attestazione E’ richiesta l’attestazione che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
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Fattori di diversità Contratti in corso di esecuzione
Art. 169 bis Il debitore può chiedere una specifica autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. (quindi diviene chirografario) Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma. Solo concordato
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Fattori di diversità Concordato con continuità aziendale Art. 186 bis
Se è prevista: la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore la cessione dell'azienda in esercizio il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione Allora: Solo concordato il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa delle risorse finanziarie necessarie delle relative modalità di copertura b) è necessaria l’attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori c) il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
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Fattori di diversità Art. 186-bis
Concordato con continuità aziendale Art. 186-bis Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato. Solo concordato
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Fattori di diversità Concordato con continuità aziendale prosecuzione contratti in corso di esecuzione Art. 186 bis Se è prevista: la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore la cessione dell'azienda in esercizio il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione Allora: Solo concordato I contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Condizione Se viene attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.
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Fattori di diversità Concordato con continuità aziendale partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici Art. 186 bis Quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto Solo concordato b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
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67 182 bis Fattori di diversità
Necessità della permanenza del capitale sociale 67 Capitale sociale 182 bis Sospensione delle regole sulla perdita del capitale sociale 182 sexies Concordato preventivo Sospensione delle regole sulla perdita del capitale sociale 182 sexies 182 sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi (1)
I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
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67 182 bis Fattori di diversità
Necessità di prosecuzione dell’attività almeno in una componente determinante 67 Risanamento dell’impresa Irrilevanza della prosecuzione dell’attività 182 bis Concordato preventivo Rilevanza della prosecuzione attività per norme speciali 182 quinquies e 186 bis
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67 182 bis Fattori di diversità
Controllo a posteriori ai fini della revoca e del 217 bis 67 Controllo del tribunale Controllo sulla attuabilità degli accordi rispetto ai creditori non aderenti (controllo di legalità) 182 bis Concordato preventivo Controllo di legittimità, sulla convenienza e (discusso) sulla fattibilità (Tutela della minoranza che vota contro la proposta)
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67 182 bis Fattori di diversità Compenso attestatore
Costi (ulteriori a quelli dei vari advisor) Compenso attestatore e costo del processo di omologazione 182 bis Concordato preventivo Compenso attestatore e costo del processo di omologazione; costo organi della procedura
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Fattori di diversità
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Concordato preventivo
Piano Attestazione Ricorso Proposta
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Piano Concordato preventivo
Progetto che contiene le modalità di ristrutturazione del debito con gli elementi disponibili ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
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Attestazione 67 182 bis veridicità dei dati aziendali
la fattibilità del piano 67 piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria veridicità dei dati aziendali l’attuabilità dell’accordo 182 bis accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti
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Concordato preventivo
Attestazione Art. 161 veridicità dei dati aziendali la fattibilità del piano Concordato preventivo Assicurare la possibilità di realizzazione della Proposta formulata ai creditori Art. 160 Accertare ed assicurare i creditori della possibilità del pagamento parziale ai creditori pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
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Nell’ottica della continuità aziendale
Attestazioni Nell’ottica della continuità aziendale 1) Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 Se l’attestatore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori 182 bis e concordato Ai sensi art. 182 quinques 2) pagamento debiti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi per favorire la continuità aziendale Se viene attestato che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori
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Nell’ottica della continuità aziendale
Attestazioni Nell’ottica della continuità aziendale 1) Se è previsto un concordato con continuità aziendale E’ necessaria una relazione che attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori Solo concordato Prosecuzione dei contratti in corso i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Ai sensi art. 186 bis E’ necessaria una attestazione della - conformità al piano - ragionevole capacità di adempimento
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Nell’ottica della continuità aziendale
Attestazioni Nell’ottica della continuità aziendale partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici E’ necessaria: a) una relazione che attesti: la conformità al piano la ragionevole capacità di adempimento del contratto Solo concordato b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto Ai sensi art. 186 bis
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Concordato preventivo Proposta (art. 160)
E’ la proposta formulata ai creditori Che deve essere accettata dalla maggioranza L’accettazione della maggioranza vincola la minoranza
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Voto nel concordato Concordato preventivo
Il voto della maggioranza vincola la minoranza I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio
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Voto nel concordato Concordato preventivo
Il voto della maggioranza vincola la minoranza I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio
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Voto nel concordato Concordato preventivo
Il voto della maggioranza vincola la minoranza I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio
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Fallimento
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E’ una procedura esecutiva
Fallimento E’ una procedura esecutiva Prevede lo spossessamento dei beni del debitore Nomina il curatore fallimentare (legale rappresentate e pubblico ufficiale) Sono nominati gli organi della procedura che Vigilano autorizzano l’operato del curatore
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Fasi della procedura esecutiva
Fallimento Fasi della procedura esecutiva 1) Formazione dello stato passivo 2) Inventariazione dell’attivo e modalità di realizzo 3) Studio delle azioni legali volte al recupero dell’attivo 4) Relazione sulle cause del fallimento e sulle responsabilità connesse (ai fini penali) 5) Con l’apertura del fallimento hanno origine i reati fallimentari
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Formazione dello stato passivo
Fallimento Formazione dello stato passivo Concordato Fallimento E’ un procedimento amministrativo E’ un processo giudiziale definito da regole molto precise Formato dal debitore e Verificato dal commissario dal liquidatore giudiziale Rimedio possibile: Insinuazione al passivo Opposizione allo stato passivo; Possibilità revocatoria nella ammissione; Unico rimedio è un’azione civile per l’accertamento del credito ISTANZA DI RIVENDICA DEI BENI
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Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Fallimento Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Art. 67
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Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Fallimento Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti Art. 67 Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
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Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Fallimento Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti Art. 67 Sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
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Aspetti fiscali
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Concordato fallimentare
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fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale) 4.2) Il voto nel concordato 4.3) Approvazione del concordato 4.4) Giudizio di omologazione 4.5) Efficacia della omologazione 4.6) Effetti del concordato 4.7) Esecuzione del concordato 4.8) Fase della chiusura del concordato 5) Risoluzione ed annullamento del concordato 5.1) Risoluzione del concordato 5.2) Annullamento del concordato 6) Riapertura del fallimento 6.1) Riapertura del fallimento
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Fase giudiziale: (art. 125 LF)
4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale) Fase giudiziale: (art. 125 LF) Parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Successiva acquisizione del parere del Comitato dei creditori. Trasmissione della proposta, unitamente al parere del curatore e del Comitato dei creditori ai creditori specificando: dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole fissazione di un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale) Fase giudiziale: (art. 125 e 126 LF) In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Art. 126 LF Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale) Fase giudiziale: (art. 125 LF) 7) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori: deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.
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Prima della esecutività dello stato passivo:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.2) Il voto nel concordato Voto nel concordato: (art. 127 LF) Hanno diritto al voto: Prima della esecutività dello stato passivo: i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; b) Dopo l’esecutività dello stato passivo I creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
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non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.2) Il voto nel concordato Voto nel concordato: (art. 127 LF) non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione: I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori, salvo quanto previsto dal terzo comma.
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non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.2) Il voto nel concordato Voto nel concordato: (art. 127 LF) non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione: Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito
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Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.2) Il voto nel concordato Voto nel concordato: (art. 127 LF) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze: il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
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Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.3) Approvazione del concordato Approvazione del concordato: (art. 128 LF) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze: a) Caso di inesistenza delle classi dei creditori: Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. b) Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi c) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti
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la proposta presentata per prima. :
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.3) Approvazione del concordato Approvazione del concordato: (art. 128 LF) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza; Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse: che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. :
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Relazione del curatore sull’esito dei voti
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.4) Giudizio di omologazione Giudizio di omologazione: (art. 129 LF) Relazione del curatore sull’esito dei voti Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito; Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato: dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata: al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione Giudizio di omologazione: (art. 129 LF) Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17 (al Registro delle Imprese), fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni: per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi:
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione Giudizio di omologazione: (art. 129 LF) L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame,
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione Giudizio di omologazione: (art. 129 LF) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17 .
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A seguito del decreto di omologa:
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.5) Efficacia della omologazione Efficacia della omologazione: (art. 130 LF) A seguito del decreto di omologa: La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.6) Effetti del concordato Effetti del concordato: (art. 135 LF) Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’ apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.7) Esecuzione del concordato Esecuzione del concordato: (art. 136 LF) I. Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1) II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2) IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17 (Registro delle Imprese). Le spese sono a carico del debitore.
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Il decreto di omologa va sottoposto a registrazione.
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.7) Esecuzione del concordato Successivamente all’omologa, si pone poi la successiva fase dell’esecuzione che puo’ essere così indicata: La fase di esecuzione ha inizio solo quando il decreto di omologa puo’ ritenersi definitivo. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. (Pubbl. sentenza di fallimento) Puo’ essere ipotizzata l’esecuzione del concordato a cura diretta da parte del proponente / assuntore, ma in ogni caso, agli organi di vigilanza (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori – autorità di vigilanza, commissari straordinari) compete un obbligo di sorveglianza che puo’ portare alla risoluzione ed annullamento di cui al punto 2. Il decreto di omologa va sottoposto a registrazione.
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4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.7) Esecuzione del concordato L’esecuzione della procedura, viene generalmente gestita congiuntamente con il proponente / assuntore, il che vuol dire che anche i pagamenti possono essere effettuati a firme congiunte. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Nel caso di inadempimento puo’ essere risolto il concordato con il procedimento di cui all’art. 137 LF o annullato ex art. 138 LF.
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Predisposizione del conto della gestione e relativa approvazione;
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.8) Fase della chiusura del concordato Conclusa l’esecuzione del concordato, si riportano gli adempimenti da svolgere nella fase di chiusura della procedura: Predisposizione del conto della gestione e relativa approvazione; Una volta approvato il conto della gestione si predispone l’istanza per la liquidazione del compenso al curatore. Si provvede poi al deposito dell’istanza per la chiusura della procedura allegando alla stessa la prova della avvenuta esecuzione e delle quietanze relative ai pagamenti effettuati ai creditori. Con il provvedimento di chiusura della procedura, il giudice ordina lo svincolo delle garanzie e la cancellazione delle ipoteche (art. 136 LF.)
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non vengono costituite le garanzie promesse
5) Risoluzione ed annullamento del concordato 5.1) Risoluzione del concordato Risoluzione del concordato: (art. 137 LF) E’ possibile se: non vengono costituite le garanzie promesse il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, Può essere chiesta da ciascun creditore. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
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Il reclamo alla sentenza che riapre il fallimento
5) Risoluzione ed annullamento del concordato 5.1) Risoluzione del concordato Risoluzione del concordato: (art. 137 LF) Il reclamo alla sentenza che riapre il fallimento La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
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di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore,
5) Risoluzione ed annullamento del concordato 5.2) Annullamento del concordato Annullamento del concordato: (art. 138 LF) Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza: del curatore; di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
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Il ricorso per l’annullamento deve proporsi:
5) Risoluzione ed annullamento del concordato 5.2) Annullamento del concordato Annullamento del concordato: (art. 138 LF) La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi: nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
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Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
6) Riapertura del fallimento 6.1) Riapertura del fallimento Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF) La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato .
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non sono prestate garanzie equivalenti.
6) Riapertura del fallimento 6.1) Riapertura del fallimento Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF) Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. La stessa non può essere omologata se, prima dell’udienza a ciò destinata: non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento non sono prestate garanzie equivalenti.
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