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PubblicatoEufemia Floris Modificato 9 anni fa
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L’acustica edilizia e ambientale nelle pratiche amministrative
Seminario L’acustica edilizia e ambientale nelle pratiche amministrative Verona, 18 settembre 2014 La semplificazione in materia di acustica: adempimenti, rischi e suggerimenti operativi dott. Attilio Balestreri B&P Avvocati
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Semplificazioni in materia di acustica: il «panorama» normativo - premessa
Le disposizioni del d.P.R. n. 227/2011 e della legge n. 106/2011 si inseriscono nell’ampio panorama normativo dell’acustica ambientale; edilizia Molti i profili ancora dubbi all’interno della normativa (es. «doppio binario» della tollerabilità delle emissioni; applicazione difforme sul territorio nazionale della legge n. 447/1995; modulistica; definizioni spesso non coordinate) La «semplificazione» introdotta, malgrado il dichiarato intento, per molti versi non “semplifica” gli adempimenti per i privati e per i professionisti; cambia tuttavia gli oneri, le attività dei diversi soggetti e – necessariamente – i potenziali rischi in capo a ciascuno di essi
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Semplificazioni in materia di acustica: le principali fattispecie
d.P.R. n. 227/2011 (semplificazioni in «acustica ambientale») attività totalmente escluse dalla valutazione di impatto acustico (elenco B) nessun adempimento; attività appartenenti all’Elenco B che fanno uso di apparecchi elettroacustici e che non superano i limiti di emissione previsti nella zonizzazione acustica dichiarazione sostitutiva atto notorio che dichiari il rispetto dei limiti e delle condizioni; attività appartenenti all’elenco B che fanno uso di apparecchi elettroacustici e che superano i limiti di emissione della zonizzazione acustica valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente (non asseverata); attività non comprese in allegato B che non superano i limiti della zonizzazione acustica dichiarazione sostitutiva atto notorio che dichiari il rispetto dei limiti e delle condizioni; attività non comprese in allegato B che superano i limiti della zonizzazione acustica valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente.
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Semplificazioni in materia di acustica: le principali fattispecie (2)
Legge n. 106/2011 (semplificazioni in «acustica edilizia») “per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; “Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”.
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Una vera semplificazione?
Dichiarazione sostitutiva atto notorio che dichiari il rispetto dei limiti e delle condizioni necessità di ausilio tecnico (anche se non si deve dichiarare nulla…) Valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente quale valore? «Autocertificazione» asseverata dal tecnico abilitato? Clima acustico/Impatto acustico/relazione acustica: quali differenze? Problemi di coordinamento tra le diverse discipline, e conseguentemente di interpretazione ed applicazione Comprendere gli oneri, i rischi ed individuare prassi operative adeguate
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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d. P. R. n
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. n. 227/2011: caratteri d.P.R. n. 445/2000 Art. 47 – La dichiarazione «1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo (…) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza». Art. 71 – I controlli «1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (…) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito»
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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d. P. R. n
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. n. 227/2011: caratteri d.P.R. n. 445/2000 Art. 75 – Decadenza dai benefici «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» Art. 76 Sanzioni penali «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte».
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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d. P. R. n
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. n. 227/2011: caratteri d.P.R. n. 445/2000 Art. 73 – Limitazione responsabilità P.A. «Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi». Art. 74 – Violazione dei doveri di ufficio «Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. Costituiscono altresí violazioni dei doveri d'ufficio: (…)
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i principali rischi (sintesi)
rischi per il privato decadenza dal beneficio richiesto, e possibili conseguenze (in particolare ove sia decorso molto tempo) rischi penali rischi per il professionista responsabilità civile professionale sanzioni disciplinari rischi per il pubblico ufficiale (nei limiti di cui al d.P.R. 445/2000) risarcimento del danno (anche nei confronti dell’Ente) Quali i principali rischi insiti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
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La responsabilità professionale (cenni di sintesi)
Art. 1176, comma 2, c.c.– «Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.» Art «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave» In giurisprudenza (cenni): Diligenza del professionista (obbligazione di mezzi/risultato) «in tema di responsabilità professionale, la valutazione dell'inadempimento del professionista (tenuto all'adempimento di obbligazioni di mezzi e non di risultato) va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta ed in particolare, ove gli si imputi una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, comma secondo, cod. civ., cioè della diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell'esercizio della propria attività; ne consegue che l'affermazione di responsabilità professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista» (ex multis, Cass., sez. 2^, n. 9877) Interpretazione (restrittiva) del concetto di «speciale difficoltà» «pertanto, deve ritenersi che l'ingegnere progettista sia responsabile dello sconfinamento della costruzione progettata, e che tale sua responsabilità non richieda la colpa grave, non implicando la individuazione dei confini la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tanto da essere detta attività ricompresa anche nella competenza delle professioni tecniche minori».
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La responsabilità professionale (cenni di sintesi)
Cass., sez. 2^, n – da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato? (per il D.L.) • «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare , relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente/preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica». • «Conseguentemente, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatoreed, in difetto, di riferirne al committente».
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Il rischio penale (cenni di sintesi)
Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. (…)» I caratteri: L’elemento soggettivo il dolo generico (e il possibile dolo eventuale…) (ex multis, Cass. Pen. n /03) L’elemento oggettivo attestazione falsa a pubblico ufficiale in un documento cui una specifica norma attribuisca la funzione di provare i fatti attestati (giurisprudenza altalenante) (Cass., SS.UU., n. 28/00) L’irrilevanza del conseguimento di un profitto Il concorso (dei diversi soggetti, anche eventualmente del pubblico ufficiale – rapporto con art. 479 c.p.) La configurabilità in caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in quanto resa a pubblico ufficiale (ad es. Cass. Pen. Sez. V, n /05; in passato Cass. Pen. Sez. V n /98) * * * * La possibile configurabilità della fattispecie di truffa ai danni dello stato art. 640 c.p. («Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno») – ad. es. Cass. Pen /2012; 15522/2011 (difficoltà di provare il danno altrui)
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L’ulteriore documentazione prevista nelle disposizioni normative in materia di edilizia: quale valore… e quali conseguenze? Come si è già visto, diversificate sono le tipologie di documenti da presentare in ambito acustico alle Pubbliche Amministrazioni, tra cui: - valutazioni di impatto/clima acustico (d.P.R. n. 227/2011) richiesta nulla osta; - relazioni tecniche asseverate del professionista (l. n. 106/2011); - dichiarazioni sostitutive del professionista (d.P.R. n. 160/2010); - non da ultimo… AUA Quale valore? Se si tratta di dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000, si può rientrare nelle precedenti considerazioni. In ogni caso, residuano comunque: rischi professionali (per il professionista, ed eventualmente per la PA); rischi disciplinari e, a determinate condizioni: rischi penali (per l’incaricato di pubblico servizio «Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516») – es. tecnico professionista che attesti in sede di DIA uno stato dei luoghi non corrispondente al vero cfr. Cass. Pen. n /10
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Oneri poco chiari – significativi rischi: alcune preliminari, talvolta semplici, cautele…
In un simile contesto, alcuni, talvolta semplici, suggerimenti operativi per ridurre i rischi: dal lato del privato Importanza di certificare soltanto fatti dei quali si è a conoscenza (eventualmente, formalmente incaricando professionisti per le verifiche); Aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive al variare dei requisiti (con verifica puntuale comunque in ogni caso di nuova esibizione dell’atto) Collaborativo confronto con gli Enti per l’individuazione degli oneri e degli adempimenti (anche per eventuali integrazioni/rettifiche della documentazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) dal lato del professionista Assoluta corrispondenza al dato fattuale dei contenuti delle relazioni tecniche (anche per particolari apparentemente insignificanti); Utilizzo generalizzato (per ogni tipo di relazione o documento prodotto) – e puntuale richiamo – delle norme di buona tecnica Chiarezza delle indicazioni e dei suggerimenti forniti
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Oneri poco chiari – significativi rischi: alcune preliminari, talvolta semplici, cautele…
dal lato della P.A. Organizzazione dei controlli da effettuare, e individuazione di specifiche modalità operative del controllo Rigore tecnico nella valutazione della documentazione (anche nei pareri eventualmente resi) Predisposizione, nella modulistica e nei Regolamenti, di indicazioni operative chiare per i diversi soggetti Aggiornamento della modulistica e dei Regolamenti in relazione ai mutamenti normativi In via generale, per i diversi soggetti Importanza dell’aggiornamento normativo e della formazione Condivisione delle procedure operative (PA/professionisti/privati) nell’ottica di una effettiva semplificazione
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Grazie per l’attenzione
dott. Attilio Balestreri B&P Avvocati
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