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PubblicatoAllegra Pucci Modificato 9 anni fa
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La ricostruzione di carriera del personale della scuola
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Cos’è la ricostruzione di carriera
Con il termine “ricostruzione della carriera” si indica il provvedimento con il quale il Dirigente scolastico, a seguito di domanda da parte dell’interessato, procede al riconoscimento e alla valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo. In sostanza con la ricostruzione della carriera si definisce il trattamento economico spettante al dipendente ed il conseguente e successivo sviluppo della carriera.
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La ricostruzione della carriera in quanto provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al “riconoscimento” e alla “valutazione” del servizio prestato antecedentemente alla assunzione a tempo indeterminato, è finalizzata a determinare il giusto trattamento economico e lo sviluppo della carriera del personale della scuola. L’operazione di ricostruzione consiste nell’aumentare l’anzianità nella carriera di appartenenza in funzione dell’anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione. Il risultato è l’aumento della retribuzione che, nel caso del personale della scuola, dipende, oltre che dal profilo di appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dai servizi pregressi valutati e riconosciuti e da eventuali benefici attribuiti.
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Come si attiva il processo di ricostruzione di carriera
Il processo di ricostruzione di carriera è attivato: a domanda laddove si chieda il riconoscimento di servizi (servizio pre ruolo, servizio prestato in altri ruoli) e/o benefici (benefici derivanti da particolari servizi o posizioni di stato, ecc.) d’ufficio come nei casi di inquadramenti contrattuali o di passaggio da altra amministrazione dello Stato. Con l’operazione di inquadramento viene attribuita ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica o solo economica, la posizione stipendiale spettante (livello, classe/fascia stipendiale e, precedentemente, aumenti biennali), secondo l'ordinamento retributivo vigente al momento. L’inquadramento retributivo è un’operazione ricorrente che viene ripetuta ogni qualvolta entri in vigore un nuovo ordinamento retributivo a seguito, ad esempio, del rinnovo del contratto di lavoro.
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Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina deve essere effettuato anche nei casi di passaggio da una posizione di ruolo ad un'altra. Il fine della ricostruzione della carriera nei casi di passaggio è, pertanto, quello di assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e di attribuire anzianità e/o miglioramenti economici nel nuovo ruolo.
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Effetti della ricostruzione di carriera
I contratti scuola stabiliscono, al raggiungimento di determinate anzianità, una progressione economica articolata, secondo la normativa attuale, in livelli e fasce/gradoni stipendiali. L'amministrazione applica tali contratti mediante l’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera o di inquadramento, a seconda dei casi, che determina l'inquadramento retributivo spettante in base alla normativa vigente ed il successivo sviluppo della progressione giuridico – economica del rapporto di lavoro. Tale sviluppo deve tenere conto degli eventi che ne determinano la sospensione, ossia le interruzioni del servizio, e di quelli che incrementano l'anzianità corrente, quali le supervalutazioni del servizio. Le fasce stipendiali (introdotte dal C.C.N.L. 4/8/95) sono attribuite al compimento, nella qualifica di appartenenza, dei prescritti anni di servizio.
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Le principali fonti normative che disciplinano la ricostruzione della carriera, in termini di servizi riconoscibili, benefici, passaggi di ruolo e passaggi da altra amministrazione, sono: docenti – D.L. 370/70 convertito in legge 576/70 e modificato con D.P.R. 417/74, Legge 327/75, T.U. D.L.vo 297/94 artt. 485 e segg personale ATA – D.P.R. 3/57 , D.L. 370/70, D.P.R. 420/74, L. 463/78, D.P.R. 399/88, D.L.vo 297/94 artt. 569 e 570, art. 44 CCNL 29/11/2007 passaggi di ruolo o di profilo – D.P.R. 417/74, L. 312/80, D.P.R. 345/83 art. 6, D.P.R. 399/88 , T.U. 297/94 art. 487 passaggi da altra amministrazione e viceversa - art. 3 L. 537/93
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La ricostruzione di carriera ha come presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Superato l’anno di formazione, il docente viene confermato nel ruolo tramite il riconoscimento, a domanda, della pregressa anzianità dei servizi prestati in qualità di docente. Nella domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni - ai sensi del DPR n. 445/ sostitutive delle relative certificazioni. L’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio, compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali. E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.
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Retrodatazione della nomina in ruolo
Alcune norme hanno previsto, nel tempo, una doppia decorrenza dell’immissione in ruolo: una giuridica ed una economica. Tale normativa, ad iniziare dalla Legge 831/1961 sino alla più recente L. 246/1988, art. 15, è stata emanata per ovviare al fatto che determinate categorie di personale, pur in possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, non avevano potuto accedere al ruolo per motivi come, ad esempio, la mancata emanazione del bando di concorso, oppure perché la nomina viene fatta dopo l’inizio dell’anno scolastico ma sul contingente di posti previsto per l’anno in corso. La retrodatazione viene così a compensare, almeno in parte, il danno derivante dalla mancata nomina in quanto consente di considerare, come prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva. Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa.
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Adempimenti per il personale proveniente da altro ruolo/profilo o altra amministrazione
Il personale già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo o profilo o in profilo equivalente presso altra amministrazione dello Stato, è tenuto a presentare unicamente la domanda di ricostruzione della carriera, mentre non deve ripresentare la dichiarazione dei servizi e le domande di riscatto/computo ai fini della pensione e della liquidazione. La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il periodo di prova, tendendo presente che per i docenti, provenendo da altro ruolo di insegnamento, tale periodo si sostanzia unicamente nell’effettuazione dei 180 giorni di servizio, dopo i quali il Dirigente emette il decreto di superamento dell’anno prova. L’anno di prova non viene effettuato dal personale docente in caso di passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine di scuola. Il personale ATA, se proveniente dal medesimo profilo (per esempio passaggio da Ass. Tec. Ad Ass. Amm.) o da analogo profilo nella P.A. non è soggetto al periodo di prova.
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Prescrizione del diritto alla ricostruzione carriera ed ai benefici economici
Il diritto al riconoscimento dei servizi si prescrive, ai sensi dell’art del Codice Civile, con il decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”. Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10 anni decorre dalla data di termine dell’anno di prova per il personale docente e dalla data di nomina in ruolo per il personale ATA. Se il riconoscimento di servizi o benefici è previsto da una nuova legge o disposizione, il termine decorre, per il personale già a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della legge o della disposizione. Oltre alla prescrizione decennale (che comporta la perdita del diritto) esiste la prescrizione quinquennale degli assegni. Cioè, laddove un riconoscimento di servizi preveda il pagamento di competenze arretrate, queste non potranno riguardare periodi anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione della domanda (art C.C., art. 2, Legge 428/1985).
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Decreto di ricostruzione
Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dall’1 Settembre 2000 il Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve provvedere all’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera. Nel caso in cui la scuola di servizio sia diversa da quella di titolarità, le domande di ricostruzione devono essere trasmesse a quest’ultima. Rientra nella competenza del dirigente la predisposizione d’ufficio di eventuali successivi decreti di inquadramento e di modifica della progressione economica a seguito di variazione di stato giuridico e aumenti contrattuali. La ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da parte della competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve essere inviata triplice copia del provvedimento corredato della relativa documentazione.
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Decorrenza dei benefici economici
Il personale che abbia stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di prova o l’anno di formazione, viene retribuito con lo stipendio iniziale previsto per la sua qualifica. Per il personale docente, la decorrenza del riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all'attribuzione dell'eventuale miglioramento economico) è fissata, ai sensi dell’art. 1 D.L , n. 370, convertito nella Legge , n. 576, e dell’art. 490, comma4, del D. Lgs. 297/94, all'atto del superamento dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo). Questo criterio è valido anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove l'operazione comporti passaggio di ordine scuola) e nei casi di riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l'anno di formazione). Anche per il personale ATA, una volta terminato il periodo di prova, viene acquisito il diritto alla ricostruzione di carriera, ma, contrariamente al personale docente, gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato.
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Misura del riconoscimento dei servizi pre ruolo al personale docente
Un tempo, per il personale docente, il Decreto Legge 370/70, art. 3, convertito nella Legge 576/70, prevedeva il riconoscimento di 4 anni + 1/3 del rimanente servizio ai fini giuridici ed economici ed i rimanenti 2/3 ai soli fini economici. Successivamente, l’art. 81 del D.P.R , n. 417 (ora art comma 5 - D.Lgs 297/94) ha elevato tale riconoscimento nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, salvo che per i docenti privi di vista o per i servizi prestati nelle scuole statali o parificate per ciechi, ai quali viene riconosciuto per intero (art comma 4 - D.Lgs 297/94). La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità. L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra da una fascia alla successiva.
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L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 16 per anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88). Quindi, per i docenti nominati in ruolo dall’1/9/1995 in poi, dalla data della conferma si opera il riconoscimento del servizio pre ruolo separando l’anzianità giuridica ed economica da quella ai soli fini economici: l’anzianità giuridica è utile ai fini del collocamento nella fascia, mentre l’anzianità economica si applica al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore.
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Servizi riconoscibili al personale docente
Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo: servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali e pareggiate (escluse, quindi, le parificate o legalmente riconosciute) servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nelle scuole popolari, nelle scuole degli educandati femminili statale o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali, nei convitti nazionali statali.
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servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge , n.327) servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, anche senza il possesso dei titolo di specializzazione a decorrere dal , ai sensi della Legge , n. 124, art. 7, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione Non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private (V. anche Ordinanza della Corte Costituzionale 21 marzo 2001, n. 89). Ai docenti privi della vista, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
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Docenti delle scuole elementari
Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo: servizio prestato in qualità di insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari, parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo di studio richiesto servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge , n.327)
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servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione: dal , ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali e alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS (Ente Scuole materne della Sardegna - C.M. 17 luglio 1987, n. 215), nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla L.R , n. 21 servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione Al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. La circolare 9 luglio 1982, n. 210 conferma la non valutabilità in carriera dei servizi non di ruolo prestati dagli insegnanti elementari nei doposcuola gestiti da Enti territoriali ed istituzionali.
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Docenti delle scuole materne
Per il personale delle scuole materne sono riconoscibili i seguenti servizi: servizio prestato in qualità di insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari, parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo di studio richiesto servizio di ruolo e non prestato in attività di sostegno servizio non di ruolo in qualità di docente delle scuole materne statali, comunali e regionali e alle dipendenze delle province di Trento e Bolzano servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge , n.327)
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Per tutto il personale docente sono riconoscibili i servizi prestati nelle Università in qualità di:
Professore incaricato Assistente incaricato Assistente straordinario Contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di impiego In merito al dottorato di ricerca è recentemente intervenuto il MIUR con nota 11/12/2008 prot /DGPS, chiarendo che il docente, destinatario di nomina annuale o temporanea, impegnato in attività di dottorato di ricerca ed in servizio presso l’Università, può accettare la suddetta nomina senza perfezionare il rapporto di lavoro ed essere collocato contemporaneamente in congedo senza retribuzione. Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici per la carriera e per la pensione, ma non può essere valutato nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di Istituto. Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile. Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali (sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002).
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Requisiti per il riconoscimento dei servizi - Durata, qualifica e titolo di studio -
I servizi pre ruolo del personale docente si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata prescritta per la validità dell’anno scolastico dall’ordinamento vigente al momento della prestazione (D.L. n. 370/70 e art. 489 del D.Lgs n. 297/94: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. I mesi sono tutti pari a 30 giorni. Nel calcolo del numero dei giorni vengono sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello stesso ordine( scuola primaria: materna ed elementare, secondaria: 1° grado e 2° grado) ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine.
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Unica eccezione viene fatta per i corsi di scuola popolare che vengono valutati come anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata di almeno cinque mesi o il servizio sia stato prestato per l’intero corso, con apposita annotazione sul certificato di servizio e si sia avuta la qualifica, anche dopo il 12 novembre 1974 (C.M. n. 256/77 e n. 65/96 , integrata con C.M. n. 129 del ). Dall’anno scolastico 1974/75, indipendentemente dall’ordine di scuola, il servizio viene considerato come svolto per l‘intero anno scolastico se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per quanto riguarda la qualifica, il servizio, per essere riconosciuto in carriera, doveva, in passato, essere prestato con un giudizio non inferiore a buono, oppure senza demerito nei periodi in cui non era prevista la sua attribuzione. La qualifica ha costituito un requisito per il riconoscimento dei servizi fino all’anno scolastico 1973/74, quando fu abolita dall’art. 66 del D.P.R. 417/74. Attualmente, il D.Lgs 297/94 prevede, comunque, che i servizi siano riconosciuti “purché prestati senza demerito” (art. 487, comma 6).
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Altro requisito per il riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera è che i servizi stessi siano stati prestati con il “possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94), ossia: diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole elementari diploma di laurea, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto per gli "esperti"), per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali diploma di conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di I e di II grado diploma ISEF (dal 1961/62) o diploma equipollente previsto dall'art. 14 della L. 88/58, laurea in scienze motorie per l'insegnamento dell'educazione fisica
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Per le attività prestate su sostegno, come già chiarito, ai fini del riconoscimento in carriera non è più necessario che siano prestate con il titolo di specializzazione a decorrere dal , in quanto, da tale data, sono comunque riconoscibili purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola. Una precisazione va fatta per il servizio non di ruolo prestato all’estero dal personale docente: tale servizio è riconosciuto se prestato in base ad uno specifico incarico del Ministero Affari Esteri (L. 327/1975, C.M , n.41) negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere (Legge , n.327)
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Per quanto riguarda il servizio pre ruolo prestato per l’insegnamento della religione cattolica:
i servizi resi fino al 31/8/1990 sono riconoscibili in carriera anche senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione i servizi resi successivamente all’anno scolastico 1990/91 sono riconoscibili solo se prestati con il possesso del titolo di studio o abilitazione (la circolare 19 febbraio 1992, n. 43 precisa che, dall’1/9/1990, il possesso del titolo di studio prescritto, da parte dell’insegnante di religione cattolica designato, deve essere verificato a cura del Dirigente scolastico). è necessario che il servizio sia stato prestato almeno per 9 ore settimanali. E’ importante sottolineare che è possibile sommare periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso - ed anche di diverso ordine - al fine di raggiungere la durata necessaria al riconoscimento purché si possiedano i titoli di studio per i diversi insegnamenti (C.M. 9/2/1996, n. 65). Nel conteggio, inoltre, devono essere considerati i periodi di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché coperti da nomina (art comma 2 - del D.Lgs 297/94).
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Riconoscimento dei servizi pre ruolo al personale ATA
Per il personale ATA il riconoscimento dei servizi pre ruolo, fino all’avvento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, era pari a tre anni ai fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini economici. Con l’ art.4, comma 13, del D.P.R. n.399/1988 è stata estesa, a decorrere dall’1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici). La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità. L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra. L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 18 per anni per i DSGA e dei 20 anni per il restante personale ATA (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88).
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Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali. E’ riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge , n.327). Pertanto, per il personale ATA è ammessa: la valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74) la valutazione del servizio di ruolo in carriere uguali e in carriere superiori viene riconosciuto integralmente. Il servizio di ruolo in carriere inferiori è riconosciuto come servizio di pre-ruolo
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Il servizio svolto in qualità di docente nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado dopo anni di controversie interpretative è stato definitivamente riconosciuto come servizio valutabile, in misura ridotta se trattasi di servizio non di ruolo o in misura intera se di ruolo. Inoltre nel caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di insegnante, viene valutato anche se prestato senza il prescritto titolo di studio . Sono valutabili anche i servizi prestati alle dipendenze degli enti locali( comuni e province) fino al 31/12/1999 purchè svolti in istituzioni scolastiche statali e in qualifiche corrispondenti a quelle del personale statale. Per il personale ATA gli effetti del riconoscimento dei periodi di pre ruolo decorrono comunque dal 1° settembre dell’anno scolastico di immissione in ruolo La domanda si prescrive in 10 anni e gli effetti economici dopo 5 anni
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Riconoscimento del servizio militare
La normativa previgente (art. 84 del D.P.R. 417/74) stabiliva, di contro, che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo doveva essere riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo, significando che tale periodo poteva essere valutato per intero solo a chi aveva ricevuto la nomina, l’aveva accettata, aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare. Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, la valutazione era effettuata per la sola durata della nomina. I periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all’entrata in vigore della L. 958/ gennaio , anche se resi non in costanza rapporto di impiego, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato. Il servizio militare riconosciuto alla nomina resta interamente valido ai fini giuridici ed economici alla conferma in ruolo. Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tale periodo concorre, in parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre ruolo, la quota parte corrispondente deve essere detratta dall’anzianità giuridica ed economica derivante dalla valutazione del servizio pregresso per non conteggiare due volte lo stesso periodo.
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Riconoscimento dei benefici ex L. 336/1970
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 336/1970, in favore degli ex combattenti partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati ed ex perseguitati sia politici sia razziali (Legge 8 luglio 1971, n. 541), viene previsto un beneficio consistente nel riconoscimento di un'anzianità pari a due anni ai fini giuridici ed economici Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo, l’attribuzione una tantum, a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo, riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva (dal 13/1/93 ai sensi L.498/92 chiarita con C.M. 432/97) Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra citate deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e lo stato di servizio militare devono riportare il timbro di parifica.
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Riconoscimento dei benefici previsti dal R.D. 1290/1922 e L. 539/1950
In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998, l’attribuzione di : un miglioramento economico del 2,50% non riassorbibile né rivalutabile per le prime 6 categorie di invalidità un miglioramento economico dell’1,25% non riassorbibile né rivalutabile per le ultime categorie di invalidità Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di invalidità, se successivo alla presentazionedell’istanza.
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Supervalutazioni del servizio
Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi nei quali sono stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto alla supervalutazione del servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini della carriera e/o in benefici economici. Analizziamo, nel dettaglio, i principali istituti: Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D , n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96 Servizio prestato in zone di confine Previsto dal R.D. 1127/1932, tale servizio non è più soggetto alla supervalutazione ai fini economici di 1/3 a decorrere dall’1/1/1999, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n.448/98
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Servizio prestato in scuole di montagna
Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ex l. 49/87 Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione dell’Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative. Le medesime disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei PVS o che dipendono da tali paesi e da organismi o enti internazionali. Tale riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/87, equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che, attualmente, si sostanzia in un’anticipazione della posizione stipendiale successiva (C.M. 595/96). Servizio prestato in scuole di montagna L’art. 3 della Legge , n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna e pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. L’anticipazione consiste nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).
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Ritardi della carriera
La carriera può, inoltre, subire dei ritardi rispetto alla normale progressione. I casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del CCNL 4/8/1995 che testualmente recita “il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti”: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA
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Passaggi di ruolo del personale docente
L'articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “in caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Tale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo: da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico pratico) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico – economica acquisita nel precedente ruolo. Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, trattandosi di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle modalità: al momento del passaggio di ruolo si applicano le norme previste per i passaggi a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori ovvero la cosiddetta
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“temporizzazione dei servizi” che permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole trasformando il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito all'atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 81 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole. I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più favorevole. In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e viene confermata la posizione più favorevole. Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni. Si applica , pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.
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L’INQUADRAMENTO ECONOMICO
Connesso alla ricostruzione di carriera è l’inquadramento retributivo; non avrebbe infatti senso vedere riconosciuti i servizi ai fini della carriera, se al riconoscimento non seguisse l’inquadramento retributivo. Di fatto l’inquadramento retributivo consiste nell’inserimento nelle tabelle retributive, previste dall’ordinamento vigente al momento in cui tale operazione si effettua, in base all’anzianità posseduta e, quindi, nell’attribuire la classe o fascia stipendiale corrispondente all’anzianità posseduta. Se l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni retribuite, viene attribuita la posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza di anzianità rispetto a quella della posizione attribuita sarà utilizzata per la maturazione anticipata della posizione retributiva successiva per semplice decorso di tempo.
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LA TEMPORIZZAZIONE Un meccanismo alternativo alla ricostruzione di carriera - e che si applica al personale della scuola in caso di passaggio a una qualifica superiore (sempre nell’ambito delle scuole statali) – è la temporizzazione. Il meccanismo della temporizzazione dei servizi è molto utile, perché permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole in caso di passaggio:è un procedimento mediante il quale il “valore economico maturato nel ruolo di provenienza è trasformato in anzianità nel nuovo ruolo”. La temporizzazione é applicata in caso di insegnanti di scuola materna passati alle scuole secondarie, o personale ATA che passi nei ruoli dei docenti e personale docente nominato nel ruolo direttivo. Il calcolo per la temporizzazione consiste nel determinare, dapprima, l’assegno ad personam da temporizzare e, quindi, nell’applicare ad esso la formula della temporizzazione per determinare il numero di giorni maturati nel gradone in cui si è collocati utili per il passaggio al gradone successivo.
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Calcolo dell’assegno ad personam da temporizzare:
Maturato economico ruolo di provenienza = Stipendio in godimento ruolo di provenienza alla data del passaggio - Stipendio iniziale ruolo di provenienza Stipendio ad personam = Maturato economico ruolo di provenienza + Stipendio iniziale nuovo ruolo Assegno ad personam da temporizzare = Stipendio ad personam - Posizione stipendiale nuovo ruolo immediatamente inferiore ed attribuzione della relativa anzianità Calcolo della temporizzazione: Giorni maturati nel gradone = (Assegno ad personam x 2160 giorni di durata del gradone) / (fascia retributiva 1 – fascia retributiva 2) Fascia retributiva 1= posizione stipendiale immediatamente successiva a quella attribuita nel nuovo ruolo Fascia retributiva 2= posizione stipendiale attribuita nel nuovo ruolo
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Passaggi di ruolo del personale ATA
Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente, si applica, all’atto del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983 (temporizzazione) e non si procede alla valutazione del servizio pregresso alla conferma in ruolo, in quanto il servizio ATA non è riconoscibile nei ruoli del personale docente. Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del personale ATA, si procede, alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione della carriera, attribuendo l’inquadramento più vantaggioso per l’interessato. Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore scolastico – assistente amministrativo) si applica, al momento del passaggio, la temporizzazione (art. 6 del DPR 345/1983) ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio pregresso ai sensi dell’art.4, comma 13, del D.P.R. 399/1988. Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro secondo la ricostruzione, si conferma quello più favorevole per l’interessato.
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Passaggi da altra Amministrazione
Per i passaggi da altra Amministrazione Statale al comparto scuola e viceversa, trova applicazione, decorrere dal 1° gennaio 1994, l’art. 3, comma 57, della legge 24/12/1993, n Tale norma ha stabilito che, nei casi di passaggio in argomento, l’inquadramento debba essere effettuato all’iniziale del nuovo ruolo, con l’attribuzione del relativo stipendio, e di un eventuale assegno ad personam pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. La norma dispone, infine, che l’assegno ad personam non è riassorbibile con la normale progressione economica di carriera, è pensionabile e non rivalutabile.
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Docenti di religione Come per il restante personale della scuola, anche per i docenti di religione – a tempo indeterminato ma anche per quelli incaricati - la ricostruzione di carriera avviene a seguito di domanda da parte dell’interessato. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, competente all'emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto. Con l’approvazione della Legge 18 luglio 2003, n. 186, si è conclusa una vicenda durata quasi un ventennio. La revisione concordataria del 1984 aveva, infatti, dapprima collocato l’insegnamento della religione cattolica - ancorché opzionale - nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola. L’intesa del 1985 registrava, poi, il preciso impegno dell’amministrazione dello stato di dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione. La Legge 18 luglio 2003, n. 186, è una norma innovativa che prevede l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica previo superamento di concorsi per titoli ed esami. La norma ha previsto due ruoli regionali: uno per la scuola dell’infanzia ed elementare ed uno per la scuola secondaria.
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La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è stata determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica. Una particolarità del trattamento riservato agli insegnanti di religione riguarda i docenti con incarico annuale che hanno, per quanto riguarda il trattamento economico, un loro particolare ordinamento. A decorrere dall’1/4/1979, per effetto dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e, successivamente, dei vari contratti retributivi (art. 2, comma 8 e seguenti, D.P.R. 10 aprile 1987, n art. 3, comma 7, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) è stata infatti concessa, anche ai docenti di religione a tempo determinato, la progressione economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa ricostruzione della carriera. Il trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale costituisce , dunque un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale al momento del passaggio di ruolo.
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I requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione economica sono i seguenti: aver prestato almeno 4 anni di servizio, ad incarico o supplenza annuale , anche con orario parziale e discontinuo essere in possesso, a partire dall’anno scolastico 1990/91, del prescritto titolo di studio, anteriormente è sufficiente l’apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia Arcivescovile aver ottenuto, al quinto anno, un incarico annuale con orario cattedra per la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un servizio prestato per almeno 12 ore settimanali nelle scuole secondarie di I e II grado l’orario cattedra – pari a 18 ore settimanali – è ritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e tale riduzione è dovuta a ”motivi strutturali” (art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) I motivi strutturali, come ribadito dalla C.M. n. 206 del 26/07/1990, sono quelli dovuti al mancato raggiungimento dell’orario pieno di cattedra per cause di forza maggiore ovvero, dopo aver conferito incarichi con orario cattedra, residuano ore che, anche tra più Scuole o Istituti, non consentono la formazione di posti a 18 ore settimanali.
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A seguito della revisione del Concordato tra la Santa Sede ed il Ministero della Pubblica Istruzione, Intesa 18/02/1984, è stato emanato il D.P.R. 751 del 16/12/1985 che ha reso obbligatorio per i docenti di religione, a decorrere dal 01/09/19990, il possesso del prescritto titolo di studio. I docenti di religione sprovvisti del titolo di studio o di qualificazione non hanno diritto alla ricostruzione di carriera, ancorché in possesso degli altri requisiti. Il servizio prestato come docente di religione, con tutti i requisiti previsti per la valutazione in carriera, concorre al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari
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Progressione ed interruzione della carriera
I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio, un aumento biennale pari al 2,50% della posizione stipendiale iniziale (legge 28 luglio 1961, n. 831). Al quinto anno, qualora l’incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il docente viene inserito nella normale progressione economica del personale di ruolo ed inquadrato nella fascia stipendiale corrispondente (fascia 3 – 8 con 1 anno di anzianità utile per il passaggio alla posizione successiva). Il personale che, compiuti i 4 anni di servizio, non abbia ottenuto l’orario di cattedra continua ad avere un aumento biennale ogni due anni di servizio sino a quando non ottiene detto regime orario. Solo in quel momento il docente acquisisce il diritto alla ricostruzione della carriera ed il servizio prestato sino ad allora vene valutato nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, prevista dall’art. 81 del D.P.R , n.417 (ora art comma 5 - D.Lgs 297/94).
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E’ riconosciuto ai docenti di religione della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado, mentre per gli insegnanti che prestano servizio nella scuola materna ed elementare è attribuito il trattamento economico previsto per gli insegnanti elementari (art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209). Nel caso in cui venga assegnato una parte dell’orario nella scuola primaria e una parte nella scuola secondaria, il trattamento economico vene attribuito in proporzione alle ore secondo l’ordinamento retributivo dell’uno e dell’altro ordine di scuola. Indipendentemente dalla ricostruzione di carriera, lo stipendio deve essere corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di servizio.
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Ricostruzione della carriera dei docenti di religione di ruolo
La Legge n. 186/2003, ha istituito ruoli specifici per i docenti di religione, determinato gli organici, ha stabilito nel concorso la modalità di reclutamento e regolato le procedure di assunzione, ha definitivamente reso applicabile lo stato giuridico e contrattuale del personale della scuola. Pertanto, con l’entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei docenti di religione assunti a tempo indeterminato, viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale della scuola. il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, ha stabilito che gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli “conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento” Successivamente al superamento del periodo di prova si procede alla ricostruzione della carriera ed all’attribuzione stipendiale definitiva.
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Registrazione del decreto di ricostruzione
Il decreto di ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da parte della competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve essere inviata triplice copia del provvedimento con firme originali del Dirigente scolastico corredato della relativa documentazione. Al provvedimento di ricostruzione della carriera devono essere allegati: la domanda dell’interessato, debitamente documentata o autocertificata il contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovvero il decreto se antecedente all’1/9/1995) debitamente vistato dalla Ragioneria provinciale dello Stato (non è sufficiente avere una lettera di nomina o un contratto non vistato per poter emettere il provvedimento formale di riconoscimento dei servizi pre – ruolo) copia del decreto di conferma in ruolo copia della relazione relativa al superamento del periodo di prova Il decreto di ricostruzione, una volta vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, è Trasmesso a cura della Ragioneria, per la sua applicazione economica, alla Direzione Provinciale del Tesoro competente per territorio.
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