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PubblicatoAmbrogino Catalano Modificato 9 anni fa
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Trasparenza e pubblicazione obbligatoria: il D.Lgs. 33/2013
Stefano Bigolaro Torri di Quartesolo
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LA LEGGE DI DELEGA LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) Art. 1, co. 35. Il Governo è delegato ad adottare (…) un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (…)
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 7: l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica (…) Art. 1, co.12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano (…); b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 19. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee (…) possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
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Legge 190/2012 Varie modifiche alla legge 241/1990.
Ad es.: art. 1, co. 39, introduce l’ art. 6-bis della legge 241/ (Conflitto di interessi). - Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 49. (…) il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (…) e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (…) nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto (…).
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DECRETO 39/2013 Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale co. 2. (…) a coloro che nell’anno precedente siano stati (…) presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 62. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. (…)
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Legge 190/2012 Art. 1, co. 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: Art (Concussione). Art (Corruzione per l'esercizio della funzione). Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). Art. 1 co. 76: nuovo articolo 2635 c.c.. - (Corruzione tra privati).
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Art. 1 D.Lgs. 33/2013: Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (…) 2. La trasparenza (…) concorre ad attuare (…) i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità (…) Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali (…) 3. Le disposizioni del presente decreto (…) integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni (…)
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione 2. Tale diritto comprende in particolare: b)il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda (…) Articolo 42 Diritto d'accesso ai documenti Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
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Art. 2 D.Lgs. 33/2013: Oggetto (…) per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
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Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli (…)
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Art. 5 Accesso civico 1. L'obbligo (…) in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza (…), che si pronuncia sulla stessa.
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Art. 5 Accesso civico 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione (…) 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (…)
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Art. 2, co. 9-bis, legge 241/1990. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.(…) Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare (…) e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
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Art. 5 Accesso civico 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. Art. 43, co. 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione (…) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV - organismo indipendente di valutazione - ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
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Art. 22 legge 241/1990: Definizioni e princìpi in materia di accesso.
1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati (…) che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti (…) che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
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Art. 50 Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Art. 116 del D.Lgs. 104/2010. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
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Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (…) sono pubblicati per un periodo di 5 anni (…) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti
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Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente
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Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
1. Ogni amministrazione (…) adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente
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Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (…) 2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (…) le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» (…)
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Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.
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Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici (…) le pubbliche amministrazioni pubblicano (…) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione (…); b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
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Art. 47 Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 (…) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione
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Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. (…) le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali (…) nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (…); d) i compensi (…) relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (…).
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Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi (…) nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (…) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 3. In caso di omessa pubblicazione (…) il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società 1. Ciascuna amministrazione pubblica (..): a) l'elenco degli enti pubblici (…) istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (…); c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione (…); 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi (…) all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
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Art. 47 Sanzioni per casi specifici
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
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Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
. Le pubbliche amministrazioni pubblicano (..) gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (…); c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (…); d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo (…).
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Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi (…)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: (…)
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Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. (…) ciascuna amministrazione pubblica (…) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare (…) la delibera a contrarre.
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Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, (…) strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; (…); i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento (…) di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale (…) nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie (…) è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
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Art. 43 Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione (...) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, (…) e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione (…) segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
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Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (…) o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance (…). 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
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