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Principali obblighi certificativi medico legali
finalità Fonte giuridica destinatario trasmissione tempistica Primo certificato di malattia (mod. 5 SS) Assicurativo / Previdenziale Art. 53 DPR 1124/’65 INAIL Nel sospetto o certezza di malattia di origine professionale (presente o non in tabella) Non appena si accerti o anche solo si sospetti una patologia professionale rilasciare il modello 5 SS al lavoratore in triplice copia. Denuncia ex art. 139 Epidemiologico / Preventiva Art. 139 DPR 1124/’65 + Art. 10 D. Lgs. 38/2000 Azienda USL + sede INAIL, competenti per territorio (domicilio assicurato) In caso di malattie elencate nelle liste previste dal D M. 11 /12/2009 All’atto della diagnosi
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Principali obblighi certificativi medico legali
finalità Fonte giuridica destinatario trasmissione tempistica Referto Esercizio della Giustizia penale / Perseguibilità d’ufficio Art. 365 C.P. (obbligo di referto) Autorità giudiziaria (pubblico ministero o qualsiasi ufficiale di P.G. del luogo in cui si è prestata la propria opera o, in loro mancanza , all’U.P.G. più vicino. Nel sospetto di reato procedibile d’ufficio (per violazione delle norme di sicurezza del lavoro) che abbia prodotto morte (omicido colposo – Art C.P.) o lesioni personali colpose (art. 590 C.P.). Entro 48 ore o, se c’è pericolo nel ritardo, immediatamente (art. 334 C.P.P.).
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Principali obblighi certificativi medico legali
finalità Fonte giuridica destinatario trasmissione tempistica Denuncia da parte di Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio Esercizio della Giustizia penale / Perseguibilità d’ufficio Art. 361 C.P. Art. 362 C.P. Autorità giudiziaria o altra autorità che a quella ha l’obbligo di riferire. In presenza di una concreta notizia di reato, riferibile a lesioni conseguenti a violazioni a norme di sicurezza del lavoro. Presentata o trasmessa “senza ritardo” (art. 331 C.P.P.).
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Poniamoci subito una Domanda!
Qual’è il livello di adesione a questi obblighi da parte dei medici in generale e dei medici competenti in particolare? Proviamo a dare una risposta: Primo certificato medico di M.P. a fini assicurativi / previdenziali = considerate le finalità, nell’esclusivo interesse e vantaggio del lavoratore assicurato, si presume un adempimento pieno e puntuale. Denuncia ex art. 139 = bisognerebbe far una indagine conoscitiva presso le sedi INAIL e le U.F. PISLL delle ASL per avere qualche dato attendibile; l’impressione, confortata dall’esperienza, è che vi sia una sostanziale sottonotifica. Referto ex art. 365 C.P. = obbligo, per quanto risulta, ampiamente disatteso.
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Al di la delle PRESUNZIONI, c’è anche chi avanza perplessità sul livello di reale adempimento anche all’obbligo del primo certificato medico. Così si esprime il coordinamento medicolegale INCA della Lombardia: Per prima cosa non riteniamo che “viene sempre puntualmente adempiuto” l’obbligo di redigere il primo certificato medico di M.P. “considerate le precipue finalità assicurative di tale certificato, compilato nell’esclusivo interesse e vantaggio del lavoratore assicurato”. Infatti presso i nostri ambulatori INCA in questi anni abbiamo rilevato numerosi casi di patologie professionali non denunciate dal medico competente aziendale, casi per i quali i nostri consulenti medici hanno provveduto direttamente ad adempiere a tale obbligo.
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Così continua il coordinamento medicolegale INCA:
Vi è sempre una maggiore consapevolezza che le malattie professionali siano “sottodiagnosticate” e “sottodenunciate”. Le motivazioni del fenomeno della sottonotifica, comuni alla maggior parte dei paesi europei, sono le seguenti: reticenza da parte dei lavoratori a denunciare disturbi legati al lavoro per timore di ritorsioni; non motivazione a segnalare agli istituti assicuratori le patologie da lavoro perché spesso non vengono riconosciute e/o indennizzate; non denuncia da parte dei medici competenti (per evitare conflitti con il DDL); non conoscenza delle patologie professionali da parte dei medici di base, ospedalieri e specialisti.
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Diamo per scontato che tutti conoscono e osservano l’obbligo di redigere il primo certificato medico di M. P., per una serie di motivi: le finalità = esclusivo interesse e vantaggio del lavoratore assicurato; la disponibilità di modulistica facilmente reperibile; la possibilità di compilare e inoltrare la documentazione anche per via telematica. Pertanto l’argomento potremmo ritenerlo esaurito! Si ricorda soltanto che le malattie da certificare sono ricomprese nelle tabelle aggiornate di cui al D. M. 9/04/2008. Si possono certificare, in base alla Sentenza della Corte Costituzionale N° 179/’88, anche le malattie non ricomprese nelle tabelle, purchè si riesca a documentare il nesso di causalità con l’attività lavorativa svolta (onere della prova a carico del lavoratore interessato).
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Merita invece un approfondimento specifico la tematica inerente gli altri due obblighi certificativi: la denuncia ex art. 139/DPR 1124/’65, il referto ex art. 365 C. P., considerata la situazione, documentabile o meno, di sottonotifica. Può essere utile pertanto un’analisi puntuale delle finalità, dei contenuti, delle criticità di tali obblighi, anche in termini di consapevolezza e disponibilità all’adempimento, da parte dei medici certificatori. Utile infine definire ed analizzare i rapporti tra referto ex art. 365 C. P. e denuncia ex art. 361 e 362 C. P., mettendo in evidenza analogie e differenze, che possono, quest’ultime, anche configurare disparità di trattamento tra categorie di personale sanitario (liberi professionisti o pubblici dipendenti) e tra cittadini / utenti.
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Art. 139 Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto (*) del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale. … … ... (*) Decreto Ministero del Lavoro … del 18/04/1973.
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Tale obbligo è tornato di attualità grazie al D. Lgs. 23/02/2000 N° 38
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 Tale obbligo è tornato di attualità grazie al D. Lgs. 23/02/2000 N° 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, N° 144”, che ha portato all’aggiornamento dell’elenco delle malattie per cui vige l’obbligo di denuncia ex art. 139, nonché delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del DPR 1124/’65.
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Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 D. Lgs. 23/02/2000 N° 38 Art. 10 Malattie professionali Con decreto del Ministero del Lavoro … è costituita una commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 e delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico … … l’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli art. 3 e 211 … La trasmissione della copia della denuncia di cui all’art. 139, c. 2 del testo unico e s.m.i., è effettuata, oltre che alla ASL, anche all’Istituto assicuratore competente per territorio. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate da lavor0 ovvero ad esso correlate
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Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 La prima revisione ed aggiornamento dell’elenco delle malattie per cui vige l’obbligo della denuncia ex art. 139 è stata recepita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 27/04/2004. L’elenco precedente, recepito sempre con Decreto ministeriale, porta la data del 18/04/1973. L’ultima revisione da parte della Commissione scientifica nazionale è stata recepita con Decreto ministeriale il 10 giugno 2014.
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Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 La commissione scientifica ex art. 10 D. Lgs. 23/02/2000 N° 38 procedendo per la prima volta all’elaborazione e revisione dell’elenco (dopo 30 anni!), ha ritenuto che, in base alle attuali conoscenze, le malattie la cui origine professionale sia assolutamente certa sono verosimilmente pressochè di nessuna evidenza. Ha pertanto ritenuto opportuno ricorrere al concetto di “elevata probabilità” oltre a quello di “limitata probabilità”. Il criterio di probabilità è in rapporto non tanto al potenziale patogeno dei diversi agenti di rischio, quanto all’evidenza epidemiologica e allo stato di conoscenza in materia.
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Codice identificativo
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 L’elenco è stato pertanto suddiviso, secondo l’art. 10, c. 4 del D.Lgs. 38/2000, in tre distinte liste: lista 1 = Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità: costituiranno la base per la revisione delle tabelle di cui all’art. 3 e 211 del T. U. lista 2 = Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità: non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo. lista 3 = Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità: le evidenze scientifiche sono sporadiche e ancora non precisabili. Struttura delle liste N° progressivo agente malattie Codice identificativo
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ASL INAIL Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65
Registrare e monitorare le segnalazioni di varia provenienza ai fini di non disperdere dati utili per il confronto e i necessari approfondimenti di ordine scientifico ed epidemiologico. Le Finalità della denuncia Più specificamente: FINALITA’ PREVENTIVA FINALITA’ EPIDEMIOLOGICA ASL INAIL Attivazione dei Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Registro nazionale delle malattie causate da lavoro
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OBBLIGO AMPIAMENTE DISATTESO
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 IL VERO PROBLEMA DENUNCIA ex ART DPR 1124/’65 OBBLIGO AMPIAMENTE DISATTESO RISCHIO, per la commissione, DI AVER FATTO UN LAVORO INUTILE SE NON ACCOMPAGNATO DA UN INTERVENTO ATTIVO DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL’ELENCO
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NECESSITA’ DI DEFINIRE
Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 NECESSITA’ DI DEFINIRE UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA CON L’ADOZIONE ANCHE DI UN APPOSITO MODULO STANDARD DI DENUNCIA UNA PROCEDURA UNIVOCA IN RELAZIONE AL FLUSSO DELLE DENUNCE E AI DESTINATARI DELLE STESSE INAIL USL
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Denuncia ex art. 139 DPR 1124/’65 INAIL e ASL, destinatari della denuncia ex art. 139, sono organi che hanno l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria, anche in base all’art. 361 del C. P. Volendo estremizzare, per lo stesso caso denunciato dal medico, nel caso vi siano le condizioni, l’INAIL e l’ASL dovrebbero a loro volta fare denuncia all’A. G. Nell’ipotesi che per lo stesso caso denunciato vi sia anche l’obbligo del referto, all’Autorità Giudiziaria (direttamente o tramite altro U.P.G.) dovrebbero giungere: un referto dal medico, due denunce da INAIL e ASL. Saremmo in presenza di un vera pletora informativa!
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Referto ex art. 365 C. P. Art. 365 C. P. – Omissione di referto Chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria abbia prestato assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’A. G. … è punito … Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Essenziale perché si debba procedere alla redazione del referto non già il sospetto dell’origine lavorativa della malattia, quanto il sospetto che la malattia sia stata determinata da una “colpa” del datore di lavoro e quindi, da un “delitto”.
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Quali sono i delitti perseguibili d’ufficio ?
Art. 589 C.P. omicidio colposo Art. 590 C.P. lesioni personali colpose Lesioni personali gravi e gravissime (vedi art. 583 “circostanze aggravanti”). Il delitto è punibile a querela della parte offesa ad eccezione dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
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Art. 583 C.P. circostanze aggravanti La lesione personale è grave …
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto; La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; l’aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, N° 124
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Art. 334 C.P.P. referto Definisce: i destinatari, i tempi, i contenuti e le modalità di trasmissione del referto. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a un ufficiale di P.G. del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di P.G. più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quant’altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
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Torniamo all’art. 365 C.P.: … “casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio” … A proposito di possibilità Questa deve essere vagliata soggettivamente da parte del sanitario implicato, il quale sulla base delle proprie conoscenze e della propria personale discrezionalità, deve essere in grado di decidere sulla necessità o meno di referto. Al riguardo bisognerebbe che l’omissione punibile sia quella dolosa volontà di omettere o ritardare il referto pur sapendo che nella circostanza esso si doveva presentare. A proposito di perseguibilità d’ufficio E’ un lodevole intento del legislatore di non lasciare ad una persona che, come il lavoratore, può trovarsi in una posizione di infermità (e quindi di inferiorità / disparità), l’iniziativa per mettere in moto l’azione giudiziaria.
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UN DATO “INCERTO” UN DATO “INCOGNITO” MEDICO DI FRONTE AL REFERTO
COSTITUITO DALLA “DIAGNOSI” LA EVENTUALE ESISTENZA DI CONDOTTA COLPOSA DA PARTE DI TERZI PER MOTIVO DELLA QUALE LA M.P. DIVIENE UNA “LESIONE PERSONALE COLPOSA” PERCHE’ LE MALATTIE “CAUSATE DA LAVORO” POSSONO ESSERE: IL MEDICO INFATTI SI TROVA NELL’IMPOSSIBILITA’ DI INDAGARE IN MERITO “PROFESSIONALI” NEL SENSO TRADIZIONALE DEL TERMINE GENERICAMENTE CORRELATE AL LAVORO
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REFERTO obbligo indirizzato storicamente al sanitario libero professionista DENUNCIA DI REATO (RAPPORTO) Pubblico Ufficiale (art. 361 C.P.) Incaricato di pubblico servizio (art. 362 C.P.) obbligo del Il viraggio in senso pubblicistico dell’attività medica ha collocato sempre più il medico nelle vesti di un Pubblico Ufficiale (art. 357 C.P.) Incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.) In questa logica potrebbe venir meno l’obbligo del Referto? A meno che non si ammetta che l’obbligo del referto è a carico anche del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio! In questo caso in aggiunta alla denuncia?
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Rapporti fra “referto” (Art. 365 C.P.)
e “denuncia” (Art. 361 e 362 C.P.) Nel diverso esercizio dell’obbligo di “referto” e “denuncia si può ravvisare, in ogni caso, una disparità di trattamento tra categorie di sanitari - libero-professionisti - pubblici dipendenti (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) tra cittadini utenti Situazione questa fondatamente sospetta di incostituzionalità!
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DISPARITA’ TRA CATEGORIE
DI SANITARI Il medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si trova, sotto il profilo diagnostico e medico, nelle stesse condizioni, ma se dal suo accertamento non ricava una concreta notizia di reato non dovrebbe fare la denuncia di cui agli Art. 361 e 362. Per il sanitario libero-professionista l’obbligo di referto scatterebbe in un congruo numero di circostanze, perché, nel caso ad esempio di M.P., l’impossibilità del sanitario di verificare l’esistenza di un comportamento colposo di terzi suscita automaticamente la opposta “possibilità” di tale comportamento colposo.
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DISPARITA’ TRA CITTADINI UTENTI
Il medico che ha l’obbligo di denuncia non potendo valersi dell’esimente speciale esporrebbe necessariamente la persona assistita a procedimento penale. Il medico che ha l’obbligo di referto può avvalersi dell’esimente speciale quando “il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.
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QUALI LE RAGIONI DI QUESTA DISPARITA’?
La ragione di tale differenza sta nel fatto che l’obbligo di denuncia riguarda qualsiasi pubblico ufficiale, il referto soltanto gli esercenti una professione sanitaria. Per questi ultimi si impone l’obbligo del rispetto dei doveri deontologici di tutela e salvaguardia dell’assistito prima ancora di quello dell’espletamento dei doveri giuridici, secondo gli stessi canoni che sono alla base del segreto professionale. Proprio questa considerazione conferma quanto sia incomprensibile la disparità evidenziata fra categorie sanitarie.
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DIFFERENZE ANCHE SUL PIANO PROCEDURALE DENUNCIA REFERTO (ART
DIFFERENZE ANCHE SUL PIANO PROCEDURALE DENUNCIA REFERTO (ART. 331 CPP) (ART. 334 CPP) contenuti Reca informazioni circa gli elementi di fatto: fonte della notizia data acquisizione della notizia dati riguardanti la persona autrice del fatto e la persona offesa. Non reca giammai dati di natura biologica. Estremamente dettagliato nel fornire: un giudizio diagnostico e prognostico delle lesioni un’ analisi approfondita sulla natura, sulla causa e sulle conseguenze delle stesse.
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DIFFERENZE SEMPRE SUL PIANO PROCEDURALE DENUNCIA REFERTO (ART
DIFFERENZE SEMPRE SUL PIANO PROCEDURALE DENUNCIA REFERTO (ART.331 CPP) (ART.334 CPP) Obblighi giuridici E’ necessario che il pubblico ufficiale abbia avuto notizia durante il proprio servizio di un reato ossia di un delitto o di una contravvenzione effettivamente realizzatasi. E’ sufficiente che l’esercente una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili di ufficio.
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IN ALTRI TERMINI “reato” “ipotesi di reato”
La normativa prevede che si debba denunciare solo il reato perseguibile d’ufficio che risulti effettivamente già consumato. La condizione richiesta dalla legge per la sussistenza dell’obbligo del referto consiste nella semplice possibilità che il fatto costituisca delitto perseguibile d’ufficio. “reato” “ipotesi di reato”
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LE DENUNCE ex ART. 139 – DPR 1124/65 NON DIRETTE ALL’A.G.
Poniamoci un’altra domanda: LE DENUNCE ex ART. 139 – DPR 1124/65 NON DIRETTE ALL’A.G. POTREBBERO VALERE AD ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI REFERTO ex ART. 365 C.P.? QUALCUNO SI E’ POSTO IL PROBLEMA DELL’EQUIPOLLENZA DELL’ATTO IN SE’ (CONTENUTO) DEL DESTINATARIO DELL’ATTO
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IN RIFERIMENTO AL CONTENUTO
VI POTREBBE ESSERE UNA COINCIDENZA FRA DENUNCIA ex Art.139 E QUANTO PRESCRITTO dall’Art. 334 DEL C.P.P. IN RIFERIMENTO AI DESTINATARI INAIL ASL SONO ORGANI CHE SVOLGONO FUNZIONI PUBBLICHE I CUI TITOLARI RIENTRANO NELL’ALTRA AUTORITA’, CHE HA L’OBBLIGO DI RIFERIRE ALL’A.G. // la asl è anche organo di vigilanza con operatori U.P.G. ! Basterebbe quindi, nell’ottica della semplificazione l’inoltro della sola denuncia ex art. 139 per assolvere anche all’obbligo di referto?
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E’ AUSPICABILE UNA EVOLUZIONE GIURISDIZIONALE CHE TENGA CONTO:
da una parte DELLA GRAVOSITA’ DEL CUMULO DI OBBLIGHI INFORMATIVI dall’altra DEL RISCHIO DI UNA PERDITA DI INFORMAZIONI Tale tesi ha senso nella prospettiva di una semplificazione del sistema che porti di fatto alla riduzione delle operazioni materiali volte alla denuncia dello stesso fatto.
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Il problema se l’era posto anche il coordinamento medico legale dell’inca della Lombardia, che così si esprimeva: “E’ vero che assolvere gli obblighi di certificazione, denuncia e referto di una malattia professionale, impegna il medico per qualche ora. Ma è possibile arrivare ad una semplificazione della modulistica … (con l’us0) di un unico modulo che comprende la denuncia (da inviare all’INAIL e alla ASL) ed il referto (da inviare alla ASL). Purchè venga salvaguardato il ruolo della ASL come destinatario dei referti e delle denunce sia a scopo epidemiologico che preventivo”.
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La stessa posizione viene ribadita dai colleghi, medici del lavoro, di alcuni Servizi PSAL di ASL della Lombardia, che così si esprimevano: “La complessità degli obblighi certificativi in caso di malattia professionale, nell’attuale situazione di sottonotifica, è certamente una criticità per il raggiungimento dell’obiettivo da tutti ritenuto prioritario dell’emersione delle patologie professionali e lavoro correlate; ma tale condizione … è correggibile con una loro semplificazione, da definire con il coinvolgimento e la collaborazione degli enti destinatari delle segnalazioni. L’unificazione della modulistica che comprenda la denuncia ex art. 139 e il referto è possibile, come dimostra la recente esperienza condotta in Regione Lombardia dove è stato avviato un tavolo di lavoro tra INAIL e SSR, e che ha dato come primo risultato appunto un modulo unico che comprende la denuncia ex art. 139 da inviare a INAIL e ASL, e il referto da inviare alla ASL”
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UNA PROPOSTA PROVOCATORIA NELL’OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE
Teniamo innanzi tutto conto dell’evoluzione pubblicistica del Sistema Sanitario e del Sistema pubblico di tutela dei lavoratori! Invio denuncia ex Art. 139 Sostituire termine “denuncia” con “segnalazione” per togliere a questo obbligo qualsiasi significato improprio, magari di natura ”penale”. INAIL Finalità epidemiologiche di aggiornamento registro nazionale delle malattie da lavoro.
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Trasmissione copia denuncia
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA… INAIL Trasmissione copia denuncia Az. USL Finalità preventive/ Attivazione interventi di prevenzione
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UNA PROPOSTA PROVOCATORIA…
Az. USL Denuncia all’A.G. Solo nel caso in cui da elementi di conoscenza già in possesso dell’Az. USL, da indagini attivate ad hoc emergano elementi che possono configurarsi come “notizia di reato”.
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1°certificato medico M.P:
UNA PROPOSTA PROVOCATORIA… 1°certificato medico M.P: INAIL Denuncia al’A.G. Solo nei casi definiti positivamente in cui si è accertato un rapporto sicuro di causalità fra l’attività lavorativa e la malattia.
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UN’ULTIMA PROVOCAZIONE
ABOLIAMO L’OBBLIGO DI REFERTO Le ragioni Il referto appare uno strumento ormai anacronistico rispetto alle forme di tutela oggi esistenti, riconducibili al sistema pubblico di salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori. Se l’obiettivo è garantire, laddove vengono accertate, che notizie di reato siano in ogni caso inoltrate all’A. G., allora si può affermare che questa garanzia c’è! L’Az. USL e l’INAIL sono soggetti che hanno l’obbligo di riferire all’A.G., salvo commettere essi stessi un reato di omissione di denuncia.
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Per capirci meglio … Se la ratio di questo istituto (il referto) consiste nel garantire che le notizie del reato vengano inoltrate all’Autorità Giudiziaria, tale adempimento risulterà pienamente assolto in quanto sia i medici INAIL che i medici ASL, nelle evenienze previste dalla norma di segnalazione di malattie professionali, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono obbligati alla denuncia di reato, che renderebbe pertanto superfluo il referto a carico degli altri medici, che in ogni caso attivano il percorso informativo mediante la segnalazione a INAIL e ASL della malattia professionale, sia essa 1° certificato medico di M. P., sia essa denuncia ex art. 139.
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UN’ULTIMA RIFLESSIONE
Emerge un’altra contraddizione: nell’elenco di cui al D.M. 27/4/’04 e successive modifiche sono ricomprese le stesse voci contenute nelle tabelle ex Art 3 e 211 del DPR 1124/’65. C’è una sostanziale equivalenza in particolare fra la lista I e le tabelle in quanto la lista I, malattie la cui origine lavorativa è considerata altamente probabile, è stata proprio utilizzata come base per la revisione e l’aggiornamento delle tabelle delle malattie assicurate.
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COME COMPORTARSI ALLORA?
La denuncia (segnalazione) di una malattia elencata in lista I dovrebbe accompagnarsi necessariamente anche a primo certificato medico M.P. Oppure nell’ottica sempre della semplificazione basterebbe inviare solo il primo certificato medico M.P. attribuendo allo stesso anche il significato di denuncia ex art. 139. La denuncia (segnalazione) di una malattia elencata in lista II o III non dovrebbe accompagnarsi ad altri adempimenti, in quanto trattasi di malattie considerate di limitata probabilità o solamente possibili. Questa segnalazione dovrebbe assumere davvero un significato soltanto epidemiologico/preventivo. Abolizione dell’obbligo di referto fermo restante l’obbligo di denuncia ex art. 361 e 362 C.P., nei casi previsti, a carico dei medici dell’INAIL e dell’ASL.
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Bibliografia F. Loi, Moira Centini
“A proposito di obblighi certificativi” Med Lav.2007;98,2: Susanna Cantoni, B. Magna, Carolina Mensi, C. Panizza, G. Saretto “Obblighi certificativi dei medici: non indebolirne il valore” Med. Lav. 2007; 98,5: F. Brandi, G. Cassina, A. Ferioli, Lelia Della Torre, M. Clara Guerrieri “Quale utilità nel semplificare gli obblighi certificativi dei medici?” Med. Lav. 2007; 98,5: Antonella Miccio, A. Ossicini “Sempre a proposito di obblighi certificativi” Med. Lav. 2008, 99,4:
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