La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE."— Transcript della presentazione:

1

2 STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE

3 STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO TRATTAZIONE ISTRUZIONE IN SENSO STRETTO RISERVA IN DECISIONE

4 REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti; 3) determinazione dell'oggetto della domanda; 3) determinazione dell'oggetto della domanda;

5 REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni; 5) indicazione dei mezzi di prova e dei documenti; 6) nome del procuratore e indicazione della procura, pec e codice fiscale del procuratore;

6 REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; 8) sottoscrizione del procuratore.

7 ELEMENTI DELLA VOCATIO IN IUS 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti; 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;

8 ELEMENTI DELLA EDITIO ACTIONIS 3) determinazione dell'oggetto della do- manda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni;

9 163-bis. Termini per comparire. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

10 164 1°. Nullità della citazione. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163.

11 VIZI DELLA VOCATIO IN IUS a) mancanza o incertezza assoluta di uno dei requisiti di cui all'art. 163 n.1 (indicazione del giudice) e n. 2 (indicazione delle parti); b) mancanza della data dell'udienza di comparizione; c) assegnazione di un termine a comparire minore di quello minimo; d) mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7.

12 164 3°. Nullità della citazione La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

13 164 2°. Nullità della citazione Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

14 SANATORIA DEI VIZI DELLA VOCATIO IN IUS Mediante rinnovazione o costituzione del convenuto Efficacia ex tunc

15 164 4°. Nullità della citazione La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

16 VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS a) mancanza o incertezza assoluta del requisito di cui all'art. 163 n. 3 (oggetto della domanda); b) mancanza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163 n. 4.

17 164 5°. Nullità della citazione Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

18 SANATORIA DEI VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS Mediante rinnovazione o integrazione Efficacia ex nunc

19 ANTONIO ALFA, residente in Napoli, via Garibaldi 6, (LFA NTN 65B01 F839T) elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., piazza Cavour 9, presso l'avv. Francesco Rossi (FRN RSS 64T56 F839X) dal quale è rappresentato e difeso per procura al margine del presente atto (fax n. 081675675; PEC francescorossi@postacertificata.it) A mezzo del sottoscritto assistente ufficiale giudiziario del Tribunale di Napoli CITA: GIOVANNI BETA residente in Napoli, corso Magenta 15 (BTE GVN 64E31 F839) A comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione e giudice a designarsi, il 3 ottobre 2013, ora di rito, per ivi sentir provvedere sulle domande che l'istante col presente atto propone Con invito a costituirsi in Cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata e a comparire nella medesima udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. TRIBUNALE DI NAPOLI CITAZIONE IN GIUDIZIO

20 Il dott. Antonio Alfa abita l'appartamento di sua proprietà in Napoli, via Garibaldi 6, scala B, piano 7°, int. 7. Sovrapposto all'immobile dell'odierno attore si trova al piano 8° l'attico di proprietà del dott. Giovanni Beta. Due mesi fa il dott. Beta ha intrapreso lavori di ristrutturazione del suo immobile. In particolare ha abbattuto muri, modificato impianti, radicalmente innovato l'assetto dell' intero attico. I lavori hanno prodotto notevoli inconvenienti alla proprietà di Alfa. Si sono verificate copiose infilitrazioni nel bagno e nel soggiorno, con profonde crepe nel soffitto della stanza da letto. Per conseguire il risarcimento di tutto il danno che gli è derivato dalla complessiva vicenda, Antonio Alfa è costretto a promuovere il presente giudizio. Con la sentenza che accerterà la reponsabilità del convenuto, il Tribunale condannerà Beta a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi e a ristorare Alfa di ogni danno e ogni spesa comunque connessi al crollo o ai lavori. Ogni somma dovrà corredarsi di interessi e rivalutazione (o maggior danno ex art. 1224 2° co. c.c.) dal danno al soddisfo. Spese del giudizio a carico del soccombente. SI CONCLUDE per l’accoglimento delle superiori conclusioni. Napoli, 12 marzo 2013 avv. Francesco Rossi

21 Corte cost., 26-11-2002, n. 477. È incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, 3º comma, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.


Scaricare ppt "STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE."

Presentazioni simili


Annunci Google