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PubblicatoFaustino Barbieri Modificato 9 anni fa
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Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)
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Art. 4, co. 1, lett. h) legge 80/03 Facoltà delle società di capitali di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. Società di capitali con soci società di capitali residenti (per le non residenti solo se non si applica alcun prelievo sugli utili distribuiti). Responsabilità patrimoniale della partecipata con le partecipanti.
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Ratio Armonizzazione del nostro sistema fiscale con quello degli altri Paesi UE Va collegata con l’introduzione del regime di participation exemption; indeducibilità delle perdite su partecipazioni;
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Trasparenza per le società di capitali Art. 115 Società di capitali i cui soci sono esclusivamente altre società di capitali ciascuna con determinate (10-50%) percentuali di partecipazione. Art. 116 Società a responsabilità limitata di ridotte dimensioni la cui base sociale è costituita da un nucleo ristretto di persone fisiche (max 10 o 20).
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Profili soggettivi art.115 (partecipata) Soggetti ammessi: società per azioni; società in acc.p.a.; società a resp. limit.; società cooperative; società di mutua ass. tutte residenti nello Stato Soggetti esclusi: enti non societari; società non residenti; società partecipata che ha optato per il consolidato; società che ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
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Profili soggettivi art. 115 (partecipanti) Soggetti ammessi: società di capitali con una percentuale di partecipazione e di voto non inferiore al 10% e non superiore al 50% Soggetti esclusi: società non residenti nel territorio dello Stato se vi è obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti.
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Esercizio dell’opzione Va esercitata congiuntamente da tutte le società (all in all out); Va comunicata all’A.F. entro il primo esercizio; E’ irrevocabile per tre anni.
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Effetti dell’opzione 1 Imputazione ai soci del reddito della società partecipata indipendentemente dalla effettiva percezione. Imputazione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Non tassabilità degli utili prelevati da redditi che siano già stati imputati ai soci.
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Effetti dell’opzione 2 Il venir meno delle condizioni per l’esercizio dell’opzione fa venir meno retroattivamente l’efficacia dell’opzione; Corresponsabilità della partecipata con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi (art. 115, co. 8); In caso di accertamento di un maggior reddito l’ufficio procede con un unico atto per la partecipata e le partecipanti (ex art.40, co. 2, D.P.R. n. 600/1973).
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Società a ristretta base azionaria ex art. 116 La partecipata deve essere una srl o una cooperativa; il volume dei ricavi della partecipata non deve superare le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore; i soci devono essere persone fisiche; i soci possono essere al max 10 (20 per le soc. cooperative); esclusione specifica del regime di trasparenza nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione esente.
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Segue: ratio La trasparenza delle società a ristretta base azionaria discende dalla circostanza che dopo il 2003 il flusso reddituale delle società di capitali può essere gravato di un’imposizione complessiva superiore a quella applicabile al reddito delle società di persone → in questo modo la fase di imposizione Ires viene evitata e si passa subito all’imposizione Iref sui soci.
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Consolidato nazionale artt- 117 e ss. Non si tratta di un soggetto giuridico unico; Non è una forma di tassazione fondata sul bilancio consolidato; A differenza del consolidato civilistico, nel consolidato fiscale i risultati fiscali conseguiti da ciascuna società si sommano algebricamente.
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segue Requisiti soggettivi: tutti i soggetti rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) e b) fra i quali sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. I soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. d) solo in qualità di controllanti e a determinate condizioni.
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segue Rapporto di controllo: La controllante deve disporre del controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. (ossia della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, con i requisiti di cui all’art. 120: partecipazione al capitale o agli utili della controllata in misura superiore al 50%. N.B. non si considerano le azioni prive di voto.
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Consolidato nazionale: caratteristiche Possibilità per il gruppo di determinare il proprio reddito imponibile ai fini Ires in maniera unitaria; Le società partecipanti devono essere legate da un rapporto partecipativo che soddisfi la nozione di controllo rilevante ex artt. 117 e 120 TUIR; Il reddito complessivo globale è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società oggetto di consolidamento.
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Consolidato: caratteristiche Regime opzionale Natura bilaterale dell’opzione (c.d. esercizio di opzioni “ a coppia”) Consolidato unico: formato da tutte le società che hanno esercitato l’opzione bilaterale con la medesima consolidante.
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CONSOLIDATO: obblighi normativi Art. 121: Obblighi delle società controllate: Compilare il proprio modello di dichiarazione (è però senza la liquidazione dell’imposta; Comunicazioni alla consolidante per consentirle di effettuare il calcolo del reddito complessivo globale; Fornire ogni necessaria collaborazione. Obblighi della società controllante: Ex art. 122: obbligo di presentazione della dichiarazione del consolidato (oltre alla propria); Ex art. 118: riporto a nuovo dell’eventuale perdita globale ovvero liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’eccedenza riportabile e obblighi di versamento a saldo e in acconto;
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CONSOLIDATO: soggettività Società controllate: hanno una soggettività passiva di accertamento, ma solo per un primo grado di determinazione dell’imponibile; Società controllante: è soggetto passivo per un secondo grado di determinazione dell’imponibile ed è esclusivo soggetto passivo d’imposta (cfr. art. 118, co. 1 e 3).
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CONSOLIDATO MONDIALE Ex art. 130 l’opzione è volta ad includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti. Ex art. 131 l’esercizio dell’opzione consente di imputare alla controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotte dalle controllate non residente.
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