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Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.

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Presentazione sul tema: "Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria."— Transcript della presentazione:

1 Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria

2  È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.  Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 (Ministero di Giustizia e dello Sviluppo Economico Emilio Abruzzese 2

3  Strutture societarie utilizzabili: S.S., S.n.C., S.A.S., S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., Coop. Le presunzioni di qualificazione e determinazione del reddito per le società commerciali di persone e di capitale. 3 Emilio Abruzzese

4 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. 4 Emilio Abruzzese

5  Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione. 5 Emilio Abruzzese

6 a) Ritenute sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 Dpr 600/1973 (da società residente a società residente); b) Ritenute sui redditi da capitale di cui all’art. 26, 5° c., Dpr 600/1973. Presunzione di relatività all’impresa: 2° c. art. 65 Tuir:  Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 6 Emilio Abruzzese

7  Non inquadrabile fra le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c..  Ciò nonostante: attività d’impresa, se esercitata in forma di società commerciale.  Necessità di norma derogatoria: comma 1093 art. 1, Legge 27/12/2006, n. 296. 7 Emilio Abruzzese

8  Cita e commenta 2 risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: ◦ Società di ingegneria: Ris. N. 56/E del 4/5/2006 ◦ Società tra avvocati: Ris. N. 118/E del 28/5/2003 8 Emilio Abruzzese

9  L'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lettera b) [così come modificata dall'art. 7, comma 1, lettera i), della L. n. 166/2002 e, successivamente, dall'art. 24 della legge comunitaria 2004] stabilisce che per "società di ingegneria" si intendono "le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile... che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale". Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una "società di ingegneria" se sussistono contemporaneamente due presupposti: - presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai Capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del Titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti"; - presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate. 9 Emilio Abruzzese

10  D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.  La parte che qui più interessa, per derivarne indirettamente la disciplina fiscale, si trova all’art. 16 di tale decreto legislativo:  “L’attività professionale …..può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito tra avvocati.  La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. …” 10 Emilio Abruzzese

11  Sostanziale difformità fra le STP di cui alla Legge 183/2011 con la citata pregressa casistica. 11 Emilio Abruzzese

12  Alle società costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 12 Emilio Abruzzese

13  Tassazione e deducibilità interessi?  Consolidato fiscale Nazionale?  Versamenti a fondo perduto non costituenti compensi per prestazioni svolte?  Società di comodo ex art. 30, L. 729/1994? 13 Emilio Abruzzese

14  Rivalutazioni dei beni d’impresa?  Rideterminazione valore quote e terreni ex artt. 5 e 7, Legge 448/2001?  Antiriciclaggio: quadro RW?  Quale norma convenzionale applicare? ◦ Professioni indipendenti o da attività d’impresa?  IRAP: certezza di autonoma organizzazione. 14 Emilio Abruzzese

15 Conseguente disparità di trattamento fra le società commerciali con attività di lavoro autonomo «riservate» a quelle con attività di lavoro autonomo «non riservate». 15 Emilio Abruzzese


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