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PubblicatoVincenza Fedele Modificato 9 anni fa
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Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 N.A.S.p.I., A.S.D.I. e DIS-COLL
Consulenti del Lavoro A.N.C.L. Consiglio Provinciale Sindacato Unitario dell’Ordine di Milano U.P. di Milano Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 N.A.S.p.I., A.S.D.I. e DIS-COLL Milano, 18 marzo 2015
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IL D. Lgs. 22/2015 modifica gli ammortizzatori sociali previsti per lo stato di disoccupazione Aspi e Mini-Aspi N.A.S.p.I ASDI
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Le nuove tipologie dal 1 maggio 2015
NASPI Sostituisce l’attuale ASPI con regole diverse DIS-COLL Novità: ammortizzatore per i co.co. (no amministratori e p. iva) ASDI Interviene al termine della Naspi se permane lo stato di disoccupato
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Naspi: soggetti e requisiti
per eventi intervenuti dal 1° maggio 2015 (per rapporti di lavoro interrotti dal 30 aprile) Soggetti: tutti i lavoratori subordinati, compresi : apprendisti, soci lavoratori delle cooperative e personale artistico esclusi: dipendenti a t. indeterminato delle pp. aa., lavoratori agricoli a t. determinato e indeterminato
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Naspi: soggetti e requisiti
perdere il posto di lavoro involontariamente; essere in stato di disoccupazione (art.1, co.2, lett.c, D.Lgs. n.181/00), ovvero essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa; avere avuto almeno 13 settimane * di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; avere svolto 30 giornate di lavoro effettivo*, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. * Anche per sommatoria di più rapporti di lavoro
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Anche in caso di dimissioni:
Diritto alla Naspi Anche in caso di dimissioni: durante il periodo tutelato per maternità: dal concepimento (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al compimento del primo anno di vita del figlio B) per giusta causa
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Diritto alla Naspi Esempi non esaustivi di motivi di dimissioni per giusta causa (circ. Inps 163/03) mancato pagamento retribuzione (almeno 2 mesi); molestie sessuali sul luogo di lavoro; mobbing comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del lavoratore; modifica peggiorativa delle mansioni; notevole variazione delle condizioni di lavoro in seguito a trasferimento d’azienda; trasferimento senza le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive “ ex art 2103 c.c.
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La risoluzione consensuale da diritto alla Naspi:
per trasferimento del dipendente (se altra sede, della stessa azienda, a distanza > 50 km dalla residenza del lavoratore oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici; nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art.7 della L. n.604/66 * * Si ricorda che la nuova disciplina del “Contratto a tutele crescenti” ha sancito, per i rapporti ricadenti sulla novella normativa, la non applicabilità della predetta procedura conciliativa, istituita dalla L. 92/2012 .
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Naspi : durata eventi sino al La Naspi spetta per la metà delle settimane di contribuzione acquisite negli ultimi 4 anni * >>> durata massima 104 settimane (2 anni) <<< eventi dal 1° gennaio 2017 limite di fruizione ridotto ad un massimo di 78 settimane (1,5 anni / 18 mesi) Sistema di calcolo strettamente correlato all’anzianità contributiva, favorendo i lavoratori che vantano un maggiore periodo di contribuzione. * Non si computano periodi per cui si è già fruito della NASpI
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Retribuzione mensile di riferimento (RMR)
Naspi : importo Retribuzione mensile di riferimento (RMR) Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (imponibile evidenziato in modd. Uniemens), divisa per il numero delle relative settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 Esempio 1: imponibile totale ultimi 4 anni: : 208 x 4,33 = 1.873,55 Esempio 2: imponibile ultimi 3 anni (ne manca 1): : 156 x 4,33 = 2.081,73
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Naspi non può superare massimale di 1.300 euro *
Naspi : importo Se RMR < = euro * Naspi = 75 % RMR 2. Se RMR > euro * Naspi = 75 % di % (RMR-1.195) Naspi non può superare massimale di euro * >>> Naspi “cresce” fino ad RMR = euro 2.811 * Riferiti anno / / Importi rivalutati annualmente su indice Istat
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Naspi : importo L’indennità NASpI si riduce del 3 % ogni mese (3 % su base iniziale) a partire dal 1 ° giorno del 4 ° mese di fruizione (quindi decresce fino al 37 % circa del suo primo ammontare). Alla NASpI non si applica la detrazione di cui all’art. 26 L. 41/86 (contribuzione per apprendista, pari al 5,84 %),
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Naspi : Decorrenza e domanda
La domanda per la NASpI deve essere presentata in via esclusivamente telematica ad Inps entro 68 gg (termine di decadenza) dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta con decorrenza dall’ 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata successivamente a tale data, la NASpI spetta dal primo giorno successivo alla domanda.
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Naspi : Condizioni La fruizione della NASpI è condizionata: alla partecipazione regolare ad iniziative di attivazione lavorativa; alla frequenza a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Si attendono D. Lgs. e D.M. (entro 90 gg.) che stabiliranno: ulteriori misure per condizionare la NASpI a ricerca attiva di occupazione e reinserimento; a determinare condizioni e modalità per attuazione concreta delle disposizioni condizionanti la NASpI.
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Naspi : incentivi ad autoimprenditorialità
- Il lavoratore (avente diritto) può chiedere la liquidazione in via anticipata dell’indennità NASpI spettante per avvio attività autonoma o adesione a cooperativa con prestazione di attività lavorativa quale socio. In tal caso, no contribuzione figurativa e ANF Termine (decadenziale) della domanda :entro 30 gg. da inizio attività autonoma o sottoscrizione quota cooperativa (adesione). Se lavoratore instaura rapporto subordinato (tranne coop) prima della scadenza del periodo per cui era riconosciuta NASpI deve restituire l’ anticipazione.
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Naspi : compatibilità con lavoro subordinato
Se lavoratore instaura rapporto subordinato con reddito > reddito minimo imp. fiscale (8000 subordinato, 4800 autonomo) decade da NASpI. - (Se tale rapporto < 6 mesi NASpI sospesa). Se lavoratore instaura rapporto subordinato con reddito < reddito minimo imp. fiscale conserva diritto a NASpI per importo ridotto di una somma pari a 80 % reddito previsto, se: datore e/o utilizzatore diversi da datore licenziante; lavoratore comunica Inps reddito annuo previsto. C. Se lavoratore p-time con più rapporti ne cessa uno e situazione reddituale come B, si applica B.
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Naspi : compatibilità con lavoro autonomo
Se lavoratore inizia attività autonoma con reddito > reddito minimo imp. fiscale (4800) decade da NASpI. Se lavoratore inizia attività autonoma con reddito < reddito minimo suddetto conserva NASpI ridotta di un importo pari a 80 % reddito previsto, ma deve comunicare ad Inps (pena perdita Naspi : - entro 30 gg da inizio, reddito annuo previsto; - entro 31.3 reddito effettivamente percepito (qualora non presenti dichiarazione dei redditi *) . * In tal caso la riduzione è calcolata d’ufficio.
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Naspi : contribuzione figurativa
In caso di NASpI la contribuzione figurativa è rapportata a retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni (RMR). Massimale pari a 1,4 volte importo massimo mensile di NASpI relativamente ad anno in corso (per 2015: 1300 , quindi massimale 1820 euro). Fatta salva la maturazione dell’anzianità, le retribuzioni, se inferiori a retribuzione media pensionabile, non sono considerate per determinare importo pensione.
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Naspi : rimando ad ASpI Alla NASpI si applicano tutte le precedenti disposizioni in materia di ASpI, per quanto compatibili. Vedi in particolare finanziamento/contribuzione. (la non perfetta riproposizione del testo NASpI rispetto a quello ASpI - vedi art. 3 – sta suggerendo interpretazioni per cui non sarebbe dovuto il “ticket licenziamento” in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo)
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Naspi : paragone con ASPI
Retribuzione oltre massimale Sempre più conveniente NASpI
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Naspi : paragone con ASPI
Retribuzione bassa Aspi più conveniente nel primo periodo
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Naspi : paragone con ASPI
Retribuzione media Inizialmente più conveniente NASpI
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DISC-COLL Misura sperimentale e/o provvisoria: “in attesa semplificazione o superamento forme contrattuali”. Solo per 2015 e per eventi di disoccupazione verificatisi dal e fino al Sostituisce le indennità (anche in corso di corresponsione) ex L. 92/2012 (art. 2 co )
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DISC-COLL: soggetti Fruitori della DIS-COLL possono essere i collaboratori coordinati e continuativi (a progetto e non) iscritti in via esclusiva* alla Gestione Separata che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Restano esclusi: Amministratori e sindaci (e analoghe figure ?) Pensionati Professionisti senza cassa (p. iva) Venditori porta a porta (?) * Iscritti con altra contribuzione obbligatoria
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>> Non è più necessaria la monocommittenza <<
DISC-COLL: requisiti La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che possono vantare i seguenti requisiti: • stato di disoccupazione; • almeno tre mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno “solare” precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento • nell’anno “solare” in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e per un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (€ 647,83) . >> Non è più necessaria la monocommittenza <<
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Compenso/reddito mensile di riferimento (RDMR)
DIS-COLL: importo Compenso/reddito mensile di riferimento (RDMR) Reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – per rapporti di collaborazione – nell’anno di cessazione e nell’ anno solare precedente diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazione di essi), Il pratica il reddito medio di collaborazione dell’anno in corso e di quello precedente.
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Amche DIS-COLL non può superare massimale di 1.300 euro *
DIS-COLL: importo Se RDMR < o = euro * DIS-COLL = 75 % RDMR 2. Se RDMR > euro * DIS-COLL = 75 % di 1.195 + 25 % (RDMR-1.195) Amche DIS-COLL non può superare massimale di euro * * Rivalutabili annualmente su base Istat (ma non è sperimentale per il 2015 ?)
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DIS-COLL: durata e altre condizioni
E’ erogata, fino a un massimo di 6 mesi, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati/utili (esclusi quelli che hanno dato già luogo ad erogazione della medesima prestazione). Anche la DIS-COLL si riduce del 3 % a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. La DIS-COLL non fa maturare alcuna contribuzione figurativa.
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DIS-COLL: decorrenza e condizioni
(DIS-COLL come NASpI) La domanda per la DIS-COLL deve essere presentata in via esclusivamente telematica ad Inps entro 68 gg (termine di decadenza) dalla cessazione del rapporto di collaborazione. La DIS-COLL spetta con decorrenza dall’ 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto. Se la domanda è presentata successivamente a tale data, la DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
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DIS-COLL: decorrenza e condizioni
La fruizione della DIS-COLL è condizionata: - alla permanenza della disoccupazione; alla partecipazione regolare ad iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Si attende D. Lgs. che stabilirà ulteriori misure per condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di occupazione e reinserimento al lavoro.
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DIS-COLL: compatibilità con lav. subordinato
Se beneficiario instaura rapporto subordinato per periodo > 5 gg, decade dalla fruizione Se beneficiario instaura rapporto subordinato per periodo < 5 gg, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio (tramite comunicazione Uni-Lav). In tal caso, riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
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DIS-COLL : compatibilità con lavoro autonomo
Se soggetto inizia attività autonoma con reddito superiore limite (4.800/anno) per conservazione stato disoccupazione decade da DIS-COLL. Se lavoratore inizia attività autonoma con reddito inferiore al predetto conserva diritto a DIS-COLL per importo ridotto di una somma pari a 80 % reddito previsto, ma deve comunicare ad Inps (pena la perdita della DIS-COLL) : - entro 30 gg da inizio attività, reddito annuo previsto; - entro 31.3 anno successivo reddito effettivamente percepito (se non presenta dichiarazione dei redditi *) . * In tal caso la riduzione è calcolata d’ufficio.
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ASDI: Assegno Disoccupazione
Introdotto in via sperimentale per l’anno 2015. Spetta a beneficiari di NASpI che hanno già fruito di NASpI (e non anche di ASpI) per intera durata; siano privi di occupazione; siano in condizione economica di bisogno. Nel 2015, ordine di priorità: lavoratori con nuclei familiari con minorenni; lavoratori prossimi al pensionamento. Erogazione ASDI sino ad esaurimento Fondo (200 mil. 2015). Conta ordine cronologico di presentazione delle domande
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ASDI: condizioni La fruizione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai servizi per l’impiego competenti, che preveda: specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro; disponibilità a partecipare a iniziative di formazione ed orientamento; accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione ad iniziative e proposte è obbligatoria ai fini del conseguimento dell’ASDI.
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ASDI: durata e importo L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi. L’ASDI è pari al 75 % dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (per 2015: 5839,63 annui / 448,51 mensili). L’ammontare ASDI è incrementato per carichi familiari secondo misure stabilite con successivo decreto.
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ASDI: prossimo decreto
Entro 90 gg. dal 7 marzo 2015, un emanando decreto interministeriale definirà: stato economico di bisogno (accertato con ISEE); criteri di priorità per accesso ASDI; incrementi per carichi familiari; cumulabilità eventuali redditi da lavoro; caratteristiche del progetto personalizzato e degli obblighi ad esso connessi; flussi informativi tra Inps e servizi all’ impiego; modalità di controllo fruizione ASDI e/o abusi; modalità di erogazione ASDI con pagamento elettronico.
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CONTRATTO RICOLLOCAZIONE
Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere da servizi pubblici per il lavoro o soggetti privati un “servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro”. A tal fine deve essere definito un profilo personale di occupabilità,a fronte del quale è definita una “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso soggetti accreditati. Il soggetto accreditato incassa la dote solo a risultato occupazionale ottenuto.
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CONTRATTO RICOLLOCAZIONE
Il contratto di ricollocazione prevede: il diritto del soggetto ad un’assistenza appropriata e tecnicamente strutturata nella ricerca di lavoro; il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative; il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative mirate di ricerca, addestramento, riqualificazione predisposte dall’operatore accreditato. Il disoccupato decade dalla dote nei casi di : perdita stato di disoccupazione; mancata partecipazione alle iniziative proposte; rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro pervenuta tramite l’accompagnamento attivo al lavoro.
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