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OBBLIGHI ASSICURATIVI INAIL E TUTELA INFORTUNI
MODALITA’ E PROCEDURE PER GLI ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
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SOGGETTI RAPPORTO ASSICURATIVO
1) ENTE ASSICURATORE INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie professionali) 2) SOGGETTO ASSICURANTE E’ il Datore di lavoro (Dirigente scolastico; Responsabile dell’Unità Scolastica Regionale) che è tenuto a tutti gli adempimenti assicurativi 3) SOGGETTI ASSICURATI Insegnanti Alunni Personale A.T.A (amministrativo-tecnico-ausiliario) Dirigente scolastico Collaboratori coordinati e continuativi
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QUANDO NASCE IL RAPPORTO INFORTUNISTICO
Il rapporto infortunistico nasce se ricorrono contestualmente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti rispettivamente dagli art. 4 e 1 del T.U. D.P.R. 1124/ 1965 REQUISITI SOGGETTIVI Essere uno dei soggetti assicurabili, così come individuato dal T.U. D.P.R. 1124/65 art. 4 REQUISITI OGGETTIVI Consistono nelle attività rischiose così come individuate dall’art. 1 del citato T.U.
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PERSONE ASSICURATE INSEGNANTI ALUNNI
PERSONALE A.T.A. (amministrativo – tecnico – ausiliario) DIRIGENTE SCOLASTICO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
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INSEGNANTI Sono assicurati all’Inail gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado se ricorrono i requisiti individuati dall’art. 1 T.U. , in particolare: se per lo svolgimento delle loro attività fanno uso in via non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc) se sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
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INSEGNANTI – ATTIVITA’
esperienze tecnico scientifiche esercitazioni pratiche (all’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica e l’attività ludico-motoria praticata nelle scuole materne ed elementari); esercitazioni di lavoro (sono assimilati all’esercitazione di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo) attività di sostegno attività di accompagnatore degli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo quando tale viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa (purché non svolta in modo occasionale) Se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti macchine elettriche (computer; fotocopiatrici, ecc) Attività ludico-motoria nelle scuole dell’infanzia
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ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA
INSEGNANTI Gli insegnanti una volta entrati nel campo di applicazione della tutela assicurativa, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati. ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA Non trova applicazione la tutela assicurativa Inail quando il lavoratore volontariamente si espone a un rischio che non ha alcun collegamento con lo svolgimento del suo lavoro (rischio elettivo).
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INFORTUNIO IN ITINERE L’infortunio in itinere è quello che può accadere al lavoratore mentre dalla propria abitazione si reca al luogo di lavoro e viceversa L’infortunio in itinere è stato regolamentato dall’art. 12 del D.LGS 38/2000 recependo e ampliando gli orientamenti giurisprudenziali
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E’ TUTELATO L’INFORTUNIO OCCORSO:
INFORTUNIO IN ITINERE E’ TUTELATO L’INFORTUNIO OCCORSO: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate.
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INFORTUNIO IN ITINERE IL TRAGITTO CASA-LAVORO E VICEVERSA PUÒ ESSERE PERCORSO SIA A PIEDI CHE CON MEZZI PUBBLICI E’ TUTELATO ANCHE L’EVENTO OCCORSO UTILIZZANDO IL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO PURCHÈ NECESSITATO
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INFORTUNIO IN ITINERE PRINCIPALI CRITERI PER VALUTARE LA NECESSITA’ DELL’USO DEL MEZZO PRIVATO distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro eccessivo tempo impiegato per l’attesa e l’uso del mezzo pubblico
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INTERROMPENDO IL NESSO DI CAUSALITÀ FRA LAVORO ED INFORTUNIO
INFORTUNIO IN ITINERE Il legislatore ha ritenuto che l’abuso di alcolici e di psicofarmaci, l’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, la conduzione di veicolo senza la patente, configurino l’ipotesi del RISCHIO ELETTIVO INTERROMPENDO IL NESSO DI CAUSALITÀ FRA LAVORO ED INFORTUNIO
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ALUNNI SCUOLA MATERNA Per gli alunni della scuola materna non trova applicazione la tutela assicurativa
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ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
Sono assicurati: per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche. per gli infortuni che accadano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”. per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche (laboratorio di chimica e fisica) modificato
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ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
Sono assicurati per lo svolgimento delle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche (attività di laboratorio); esercitazioni pratiche e di lavoro: (attività di educazione fisica, uso di computer, laboratori di lingue con supporti audiovisivi ecc.)
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ESEMPI DI INFORTUNI ESCLUSI DALLA TUTELA
ALUNNI - ESCLUSIONE A differenza degli insegnanti, gli alunni sono assicurati soltanto per gli infortuni che accadano nel corso delle attività per le quali sussiste l’obbligo. ESEMPI DI INFORTUNI ESCLUSI DALLA TUTELA infortunio in itinere ( tragitto casa/scuola e scuola/casa) infortunio avvenuto durante la ricreazione infortunio avvenuto cadendo dalle scale
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ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
Tali studenti sono tutelati anche durante: viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (sono quelli finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche) perchè costituiscono un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica
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SONO ESCLUSI DALLA TUTELA GLI INFORTUNI AVVENUTI DURANTE
ALUNNI ESCLUSIONI VISITE D’ISTRUZIONE In base alla circolare Ministero dell’istruzione n. 291/1992 SONO ESCLUSI DALLA TUTELA GLI INFORTUNI AVVENUTI DURANTE Viaggi di integrazione culturale Visite guidate Viaggi connessi ad attività sportive (salvo il caso di prolungamento dell’esercitazione pratica)
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PERSONALE A.T.A. Personale assicurato se ricorrono i requisiti oggettivi previsti dall’art.1 T.U., in particolare SE: è adibito in via non occasionale all’uso di macchine elettriche; frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine svolge attività di pulizia
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DIRIGENTI SCOLASTICI Sono assicurati SE:
adibiti in via non occasionale all’uso di macchine elettriche frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti dette macchine
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GESTIONE PER CONTO la copertura antinfortunistica degli alunni, insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuola primaria e secondaria pubblica viene attuata mediante la “gestione per conto” dello Stato (lo Stato rimborsa all’Inail le prestazioni che ha corrisposto nell’anno con maggiorazione per le spese di gestione sostenute) In questi casi non è previsto il pagamento del premio Inail
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COLLABORATORI Co.Co.Co. Sono assicurati se ricorrono i requisiti oggettivi previsti dall’art.1 T.U. in particolare se: adibiti in via non occasionale all’uso di macchine elettriche (la tutela non comprende il cosiddetto “rischio ambientale”) adibiti alle seguenti attività : esperienze tecnico-scientifiche; esercitazioni pratiche; esercitazioni di lavoro Personale A.T.A., Dirigenti Scolastici e Co.co.co. sono assicurati per tutti gli infortuni che si verificano per finalità lavorative anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere) con il solo limite del rischio elettivo.
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COLLABORATORI CO.CO.CO. per i Co.co.co., ove ricorrano i requisiti oggettivi, va istituito dall’Istituto scolastico sia pubblico che privato il rapporto assicurativo con la Sede Provinciale Inail entro il giorno di inizio del rapporto lavorativo con pagamento del premio ordinario (retribuzioni effettive tra minim.e max X tasso pari all’11%°)- gestione ALTRE Attività – voce di tariffa 0611
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER I CO.CO.CO.
DENUNCIA DI ISCRIZIONE PAGAMENTO PREMIO COMUNICAZIONI VARIAZIONI AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO DENUNCIA DI INFORTUNIO
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COMUNICAZIONI VARIAZIONI
LEGALE RAPPRESENTANTE SEDE LEGALE AUMENTO \ RIDUZIONE RETRIBUZIONI CESSAZIONE RISCHIO
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DENUNCE RETRIBUZIONI E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
I premi INAIL si pagano al 16 febbraio di ogni anno, con l’Autoliquidazione, che prevede il pagamento dell’acconto (rata) relativo all’anno in corso e del saldo dell’anno trascorso. Solo in occasione dell’inizio attività è previsto il pagamento di un acconto (ratino) che deve essere versato su richiesta dell’Inail con diversa scadenza.
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DENUNCE RETRIBUZIONI E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
Ogni anno, entro la fine di dicembre, l’INAIL invia a tutti i datori di lavoro assicurati: Il modello da utilizzare per la dichiarazione delle retribuzioni erogate nell’anno precedente; Le basi di calcolo dell’autoliquidazione con: Il tasso di premio dell’anno di regolazione e dell’anno di rata L’importo dell’anticipo della rata richiesta (che si presume anche pagata) utile per la regolazione dell’importo di premio dovuto per l’anno trascorso
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DENUNCE RETRIBUZIONI E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
Il datore di lavoro (Istituto scolastico), entro la scadenza del 16 febbraio, deve: Calcolare, con l’aliquota di tasso ricevuta, la regolazione del premio, a debito o a credito, sulle retribuzioni effettive erogate nell’anno precedente, detraendo il premio anticipato con il ratino o con l’autoliquidazione precedente Calcolare l’anticipo (rata) dell’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente oggetto di regolazione
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DENUNCE RETRIBUZIONI E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO
Inoltrare eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte inerenti il calcolo della rata, se prevede una riduzione rispetto a quelle denunciate per l’anno precedente Compensare su F24 l’eventuale credito di regolazione con la rata a debito
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I PAGAMENTI Il pagamento della somma della regolazione e della rata va effettuato entro il 16 febbraio per intero con il modello F24 operando anche eventuali compensazioni con altri contributi o imposte E’ possibile chiedere il pagamento rateale ex legge 449/97 (quattro rate al 16 febbraio, al 16 maggio, al 16 agosto e al 16 novembre, con gli interessi definiti dal Ministero dell’Economia), contrassegnando l’apposita casella sul mod.1031
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I PAGAMENTI Trasmettere all’INAIL il mod a mezzo: ATTRAVERSO INTERNET SU “PUNTO CLIENTE” SUL SITO
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DENUNCIA DI INFORTUNIO
La denuncia di infortunio va effettuata dal 1 luglio solo con modalità telematica Il criterio per individuare la Sede Inail competente a trattare i casi di infortunio, valido su tutto il territorio nazionale, è il domicilio (luogo in cui vive abitualmente) dell’assicurato; Copia della denuncia va inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si è verificato l’infortunio entro due giorni dal ricevimento del primo certificato La denuncia di infortunio va effettuata entro 2 giorni dal ricevimento del primo certificato con prognosi superiore a tre giorni; la tardata o la mancata presentazione della suddetta denuncia entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 53 T.U.
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DENUNCIA DI INFORTUNIO
Tale sanzione amministrativa viene notificata al Responsabile dell’Istituto Scolastico. L’importo della sanzione, ai sensi dell’art.2 della L.561/93 e successive modifiche è pari a: € 1.290,00 se pagata entro i termini fissati dalla diffida dell’Inail (art.4 c.6 L.123/2007 ed art.13 D.Lgs 124/2004) € 2.580,00 nel caso di mancato adempimento, nei termini indicati nella diffida, su notifica contestazione di violazione dell’Inail € 7.745,00 importo massimo su esecuzione della Direzione Provinciale del Lavoro
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PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL
INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO BIOLOGICO) RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI
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INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA
Tale prestazione è dovuta nelle Scuole Private a tutte le figure assicurate con la sola esclusione degli alunni nelle Scuole Pubbliche ai soli collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) Natura - indennizzo per mancata retribuzione. Requisiti - inabilità che comporta l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Decorrenza - dal quarto giorno successivo alla data di infortunio. Calcolo - 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni - 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
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Calcolo dell’indennizzo in base al grado di menomazione accertato
INDENNIZZO DELLA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA (DANNO BIOLOGICO) A partire dal 25 luglio 2000 gli infortuni e le malattie professionali con menomazioni vengono indennizzati con una prestazione che sostituisce la rendita permanente di cui al Testo Unico. Calcolo dell’indennizzo in base al grado di menomazione accertato grado di menomazione inferiore al 6%: nessun indennizzo grado dal 6 al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale grado dal 16 al 100% : indennizzo del danno biologico in rendita
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RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Quando la morte del lavoratore è causata dall’infortunio o dalla malattia professionale, spetta a: coniuge figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi In mancanza di coniuge e figli spetta a: genitori naturali o adottivi fratelli e sorelle
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FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI
La fornitura della protesi o del presidio va intesa come parte integrante del processo di riabilitazione e reinserimento sociale ed occupazionale del soggetto
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AZIONI DI RIVALSA L’ordinamento della gestione per conto dello Stato consente di raffigurare il rapporto tra le amministrazioni statali e l’Inail come un rapporto di mandato in forza del quale l’Istituto provvede per conto di dette amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti. Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatti di terzi, l’Inail (mandatario) non può attivare direttamente l’azione di rivalsa, né può istituire un’azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all’amministrazione statale interessata (mandante).
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AZIONI DI RIVALSA L’Inail come mandatario è tenuto a fornire alle amministrazioni statali le notizie ed i documenti necessari (spese sostenute e/o danno biologico e/o valore capitale della rendita costituita) per l’esperimento di detta azione e compiere tutti gli atti idonei per cautelare, nell’interesse delle amministrazioni medesime, l’eventuale esercizio di tale azione (diffida). Per gli Istituti Scolastici non Statali le azioni di rivalsa sono a cura dell’Inail.
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AZIONI DI RIVALSA Invia la diffida ai terzi responsabili per conto dell’amministrazione scolastica Notifica all’amministrazione scolastica eventuali spese sostenute ed invia documentazione relativa all’esercizio dell’azione di rivalsa
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