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JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA': TUTTE LE NOVITA’

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Presentazione sul tema: "JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA': TUTTE LE NOVITA’"— Transcript della presentazione:

1 JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA': TUTTE LE NOVITA’
Milano, 21 gennaio 2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani

2 Indennità mensile che dal 1°maggio 2015 sostituirà ASpI e miniASpI
1.NASpI–Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego Indennità mensile che dal 1°maggio 2015 sostituirà ASpI e miniASpI Destinatari Dipendenti che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro e possano far valere congiuntamente: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti Durata metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni massimo di 18 mesi nel 2017 Indennità rapportata all'imponibile contributivo degli ultimi 4 anni massimale di euro 1.300 Riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese Decorrenza 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)

3 2.ASDI – Assegno di disoccupazione
Forma di sostegno al reddito sperimentale dal 1°maggio 2015 Destinatari hanno esaurito la NASpI senza aver trovato occupazione versano in condizione economica di bisogno Condizionalità ricerca attiva di lavoro, disponibilità a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro Durata Massimo sei mesi Indennità 75% dell’ultima NASpI incrementato per i carichi familiari Decorrenza Dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda

4 3.DIS-COLL – Indennità di disoccupazione per collaboratori
Forma di sostegno al reddito istituita in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 Destinatari co.co.co. disoccupati iscritti in via esclusiva alla gestione separata, ad esclusione di: pensionati titolari partita IVA, amministratori e sindaci: Durata metà dei mesi di contribuzione maturati tra il 1° gennaio 2014 e la data di cessazione  Massimo 6 mesi Indennità come NASpI importo proporzionato al compenso medio mensile percepito negli anni Riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese Decorrenza 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)

5 all' assistenza nella ricerca di una nuova occupazione
4. POLITICHE ATTIVE- Contratto di ricollocazione A seguito di licenziamento illegittimo per GMO o per licenziamento collettivo, il lavoratore ha diritto a ricevere un voucher che indica la dote individuale di ricollocazione Presentando il voucher presso un’agenzia per il lavoro il lavoratore si impegna e cooperare con l’agenzia stessa, ottenendo il diritto: all' assistenza nella ricerca di una nuova occupazione alla realizzazione di programmi personalizzati di ricerca, addestramento e formazione A risultato ottenuto l’agenzia ha diritto ad incassare il voucher

6 5.BONUS 80 Euro – norme di stabilizzazione L. 190/2014 Art.1,c.12-15
Il credito d’imposta è rapportato al periodo di lavoro maturato durante l’anno e spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a € R.C. ≤ € credito = € 960 € < R.C. ≤ € credito = € 960 x ( – R.C.) 2.000 = x

7 Non concorrono a formare il reddito imponibile
6.BUONI PASTO L. 190/ Art.1, c.16 Non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore le prestazioni e le indennità sostitutive del pasto corrisposte dal datore di lavoro fino all’importo complessivo di €5,29 Dal 1°luglio 2015 tale importo è aumentato a € 7,00 per le prestazioni e indennità rese in forma elettronica

8 eliminata la riduzione del 10% introdotta dal D.L.66/2014
7.BASE IMPONIBILE IRAP e costo del lavoro L. 190/2014 Art.1,c.20-25 I- L’aliquota IRAP torna al 3,9% a decorrere dal periodo d'imposta 2014 eliminata la riduzione del 10% introdotta dal D.L.66/2014 II – dal 2015 è ammesso in deduzione il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato aumenta il divario di costo rispetto al contratto a termine

9 DECORRENZA OPZIONE DESTINATARI IMPORTO TASSAZIONE
8.TFR IN BUSTA PAGA L. 190/ Art.1, c.26-34 DECORRENZA 1°marzo 2015 – 30 giugno 2018 OPZIONE irrevocabile fino al 30 giugno 2018 DESTINATARI lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro IMPORTO rateo di TFR maturato nel mese TASSAZIONE ordinaria

10 8.TFR IN BUSTA PAGA L. 190/2014 Art.1, c.26
Per liquidare il TFR il datore può: Attingere alle proprie risorse Tre benefici: - deducibilità del 4% del TFR liquidato - esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia INPS - riduzione contributiva 0,28% Ricorrere a prestiti bancari stipulati con istituti convenzionati Tasso pari al tasso di rivalutazione TFR Contributo dello 0,2% a nuovo fondo INPS di garanzia se l’azienda ha meno di 50 dipendenti

11 I - Lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività:
9.LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO L. 190/ Art.1,c.116 I - Lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività: esposti all’amianto per un periodo > 10 anni accertato definitivamente in via giudiziale che hanno presentato domanda all’INPS dopo il possono accedere alla pensione con gli specifici benefici di anticipo previsti dall’art.13, c.8 L.257/1992 (moltiplicazione periodo per 1,25) II – Ex lavoratori di aziende cessate: già addetti a scoibentazione e bonifica amianto Affettoi da patologia asbesto-correlate accertata applicabile lo “scivolo” di 5 anni per raggiungere il requisito di 35 anni vigente prima della Riforma del 2011

12 10.PENSIONE ANTICIPATA – penalizzazione Art.1,c.113
Coloro che accedano alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, non subiranno alcuna decurtazione della pensione.

13 11.CURE TERMALI Art.1,c.301 Dal 1° gennaio 2016 le prestazioni economiche accessorie alle cure termali garantite dal SSN come terapie di prevenzione dell’invalidità non saranno più coperte dall’INPS e dall’INAIL

14 contributi previdenziali premi assicurativi
12.RESPONSABILITA' SOLIDALE - trasporto Art.1,c.248 Prima di stipulare un contratto di trasporto, il committente è tenuto a verificare che il vettore sia in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, mediante acquisizione di un DURC di data non anteriore a tre mesi Entro un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della sua durata, il committente che non abbia eseguito tale verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei sub-vettori, a corrispondere per I lavoratori impiegati: retribuzioni contributi previdenziali premi assicurativi Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative Se il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, il committente che non esegue la verifica è responsabile in solido anche per l'inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada

15 Brisciani & Partners srl
via G. B. Pergolesi, T F


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