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PubblicatoThorello Sassi Modificato 9 anni fa
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U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Dott. Antonio Zuccaro U.O.C.C. Legale e Supporto Organi 10 – 17 – 24 novembre 2014 - Giornate di formazione per la prevenzione della corruzione
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LEGGE n.190 del 6 novembre 2012 (GU n. 265 del 13.11.2012 in vigore dal 28.11.2012) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
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Introduzione Transparency International ITALIA al 69°posto (nel 2012 era al 72°) su 177 paesi ( rapporto di Transparency International, l’associazione non governativa che a dicembre di ogni anno pubblica la graduatoria del Paesi del mondo sulla base della corruzione percepita). QUALE CORRUZIONE Il concetto che a noi interessa va inteso in senso lato, ossia in tutti i casi in cui vi sia «abuso da parte del soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». E’ una nozione molto ampia diversa da quella penalistica, cioè si tratta di condotte che non sempre espongono a sanzioni penali. Per es.: conflitti di interessi, assenteismo, ritardo nella conclusione dei procedimenti, clientelismo, nepotismo, sprechi.. ecc.. La Legge n. 190/2012, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». Le norme contenute nel complesso articolato, prendono le mosse dal Rapporto della "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione", istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica, Patroni Griffi. La Commissione ha analizzato il complesso fenomeno della corruzione nella P.A. risalendo a due distinte cause: una economica e una socio-culturale. La Commissione ha rilevato che il livello di corruzione dipende da vari fattori quali la presenza di posizioni monopolistiche di rendita, l'esercizio di poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza o di responsabilizzazione. Una concreta ed efficace politica di repressione del citato fenomeno deve porsi anche l'obiettivo di favorirne la prevenzione, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa, dell’analisi del rischio e dei controlli interni. 3
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Art. 1 – Comma 2 La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (Legge Brunetta), opera come Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, con poteri istruttori, consultivi, di vigilanza e ispettivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione. 1 -La Legge 125 del 30/10/2013 (conversione del D.L.101 del 31/08/2013), all’art.5 comma 3, ha previsto che « Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 2 -Art. 19, comma 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 : Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC. 3 -la Legge 114 del 11/08/2014 (conversione del D.L.90 del 24/06/2014)all’art.19 comma 5 prevede compiti ulteriori per l’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) : riceve notizie e segnalazioni di illeciti (comprese le denunce da parte dei dipendenti pubblici) ; 4-I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-AVCP- sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione-ANAC ) 4
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Ulteriori competenze ANAC (http://www.anticorruzione.it/ ): analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (P.N.A. approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11.09.2013 e pubblicato con allegati su sito CIVIT e del Ministero della Funzione Pubblica); esprimere pareri facoltativi agli organi e alle Amministrazioni pubbliche in materia di conformità delle condotte dei funzionari pubblici alla legge e ai codici di comportamento, e in materia di autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001; esercitare ampi poteri ispettivi e di vigilanza in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa. 5 comma 2 (segue)
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Commi da 5 a 13 Obblighi ed adempimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche a) piano di prevenzione della corruzione b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione 6
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L'organo di indirizzo politico (per UniBS il Consiglio di Amministrazione) su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, da cui emerga l'effettuazione di una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, con l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. N.B.:Allo scopo, è stata emanata la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha dettato specifiche indicazioni sulla procedura di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, sulle caratteristiche, le modalità organizzative adottabili, ecc.. In particolare si ricorda che il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto all'approvazione della CIVIT (ora ANAC),contiene anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni. 7 Commi da 5 a 13 (segue)
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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve: 1)elaborare la proposta di Piano della prevenzione 2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 3) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 4) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; 5) verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. 8 Commi da 5 a 13 (segue)
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Responsabile della Prevenzione della corruzione responsabilità per il caso d'inadempimento: Responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, nonché per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano previsto, di aver osservato le prescrizioni di legge e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 9 Commi da 5 a 13 (segue)
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Comma 14 Quando siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare. ATTENZIONE: tutti i dipendenti che violano le citate misure di prevenzione individuate dal Piano ne rispondono sotto il profilo disciplinare. 10
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Comma 15 principio fondamentale TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione La trasparenza è garantita attraverso la PUBBLICAZIONE, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. 11
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Comma 17 Facoltà alle pubbliche amministrazioni e a tutte le stazioni appaltanti di inserire nei bandi, avvisi o lettere di invito per la selezione del contraente volta alla stipula di contratti pubblici per l'affidamento di lavori, la fornitura di servizi o di beni, cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici. 12
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(Modifica al comma 1 dell'articolo 241 del codice dei contratti pubblici) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo codice, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso, è nulla. (N.B.:L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Determina18-12-2013 n. 6 «Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.»- Gazz. Uff. 23 gennaio 2014, n. 18) 13 Commi da 19 a 25
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Commi 28-29 Le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. Ogni amministrazione pubblica, evidenzia, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 14
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Comma 30 Ogni pubblica amministrazione rende accessibile ai soggetti interessati o ai soggetti destinatari del provvedimento, mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata, firma digitale, servizi in rete erogati mediante identificazione informatica carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi) le informazioni relative a provvedimenti e procedimenti amministrativi che li riguardino, gli uffici competenti ecc. Il diritto di accesso resta regolato dalla Legge 241/1990. (vedi: http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Procedimenti%20amministrativi%2031-3%20UAS_0.pdf) 15
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Commi 32-33 Le amministrazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. (N.B: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Delibera del 22-5-2013 n. 26, «Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190/2012. Gazz. Uff. 10 giugno 2013, n. 134). Sono previste sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni. 16
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Con apposito Decreto Legislativo (D.Lgs. 33 del 14/3/2013, in vigore dal 20/04/2013) è previsto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale d) pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. 17 Comma 35
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Comma 37 La Legge 241/90 detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 1 di tale legge, "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza....". Tali criteri devono essere applicati sia dalle Pubbliche amministrazioni che dai Soggetti Privati preposti all'esercizio di attività amministrative (ad esempio, concessionari di opere e servizi pubblici, varie ipotesi di esternalizzazione che si realizzano quando una Pubblica amministrazione si appoggia a una gestione esterna per offrire servizi a costi più bassi o per carenza di risorse). 18
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Comma 38 ( nuovo testo dell'articolo 2, comma 1, della Legge 241/90, coordinato con le modifiche) "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". Si introduce un nuovo strumento di semplificazione consentendo di rispondere ad una istanza con un provvedimento sintetico (ulteriore semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa). La possibilità di concludere il procedimento con una motivazione sintetica deve comunque rispettare la norma generale che disciplina la motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 della Legge 241/90) ai sensi del quale la motivazione deve indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria«. 19
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Comma 41 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 6bis Legge 241/90) E’ TENUTO AD ASTENERSI nel caso in cui l'adozione di pareri, valutazioni tecniche o dei provvedimenti finali, possa determinare un CONFLITTO DI INTERESSI e a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La norma introduce un dovere di astensione per il funzionario che si trovi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi. 20
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Si introducono diverse modifiche all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 « Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici» Il conferimento di incarichi ai dipendenti, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, direttamente dall'amministrazione, nonchè l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità tali da escludere situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Sono stabiliti nuovi tempi entro cui i soggetti pubblici e privati sono tenuti a comunicare all’amministrazione, il compenso corrisposto al dipendente incaricato. Obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di avviare la trasmissione telematica al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, anche gratuiti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo. 21 Comma 42 (segue)
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Modifica integralmente l'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001 «Disciplina del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ed alle sue nuove finalità». Il Governo definisce un codice generale di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Si prevede che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento. 1-Con D.P.R. n.62 del 16/4/2013 (G.U. 129 del 04/06/2013) è stato emanato il REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI a norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001, in vigore dal 19/06/2013. 2-Con delibera 75/2013 del 24/10/2013 la CIVIT ha emanato le «Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni» in modo che le P.A. possano procedere all’adozione dei singoli codici di comportamento predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione, con un idoneo collegamento con il Piano triennale della prevenzione della corruzione. 3-Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 264/15689 del 4 febbraio 2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dell’Università di Brescia ( emanato con D.R. n. 31 del 10 febbraio 2014). 22 Comma 44
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( introduce l'articolo 35bis al D.Lgs. n. 165/2001 ) In materia di prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, sono previsti espressi divieti di adibire, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione: far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 23 Comma 46
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Commi 49-50 Delega al Governo a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate secondo i seguenti criteri: a) prevedere casi di non conferimento di incarichi dirigenziali (criterio generale della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per una serie di reati); b) prevedere casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. N.B.:con D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 (G.U. n.92 del 19/04/2013) sono state emanate le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012, in vigore dal 04/05/2013. 24
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( Nuovo art. 54 bis nel D.Lgs. n. 165/2001 ) Prevede la Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. -particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, sottrazione della nota contenente la denuncia all'accesso agli atti. L'identità del denunciante può essere resa nota solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. -il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente ovviamente fuori dai casi di calunnia e/o diffamazione. N.B:Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower): L’ANAC è competente a ricevere (ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.(sito ANAC 22 ottobre 2014) 25 Comma 51
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Commi 52-52-bis-53 Nuova procedura telematica per l’acquisizione della dichiarazione «antimafia» da appositi elenchi istituiti presso le prefetture. Nei casi specificamente indicati al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalle amministrazioni appaltanti attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. Comma 53:Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2014. Novità:D.Lgs.13 ottobre 2014, n. 153(Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)-G.U. n.250 del 27-10-2014 - Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2014.
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Comma 58 Prevede l'immediata risoluzione del contratto di appalto da parte del Responsabile del Procedimento: nei confronti dell'appaltatore qualora sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione. nei confronti dell'appaltatore qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per tutta una serie di delitti richiamati in articolo. Pertanto è necessario porre in essere tutte quelle misure dirette ad acquisire tutti i dati e le informazioni utili al fine di procedere alla risoluzione dei contratti in tutti i casi in cui sussistono i suindicati presupposti riguardanti l'accertamento dei reati commessi dall'appaltatore. 27
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Comma 59 Le disposizioni di prevenzione della corruzione, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche. Art 97 Cost.: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
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Comma 62 ( Modifica la Legge 20/1994 ) «Giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", in particolare, intervenendo sull'azione di responsabilità erariale per "danno all'immagine", quale danno non patrimoniale, derivante da reati contro la pubblica amministrazione su due aspetti: 1) la quantificazione si attesta sul seguente parametro: il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, salva prova contraria; 2) viene reso quasi automatico il sequestro conservativo preventivo che, nelle altre ipotesi di danno erariale diverse dal danno all'immagine, è disciplinato così: «Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge». 29
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Commi dal 63 al 74 I commi da 63 a 74 riguardano le cariche elettive, i magistrati tutti, gli avvocati e procuratori dello stato, gli incarichi presso istituzioni nazionali e internazionali. 30
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Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Codice civile secondo tre direzioni: 1)Rimodulazione dei reati esistenti; 2)Generale aumento delle pene; 3)Introduzione di nuovi reati. Principali modifiche al codice penale: Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»; Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»; Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.». Art. 2635 (c.c.). - (Corruzione tra privati). 31 Commi 75 e seguenti
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Normativa principale richiamata ( http://www.normattiva.it/) Legge 7-8-1990 n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. D.P.R. 28-12-2000 n. 445 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42. D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff.9 maggio 2001, n. 106 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 -Codice dell‘Amministrazione Digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112. D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100. D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 -Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254. D.L. 24-6-2014 n. 90 (convertito in Legge n.114 del 11 agosto 2014 -Gazz.Uff. n.190 del 18 agosto 2014)Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.
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