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PubblicatoSergio Fantini Modificato 9 anni fa
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CEISA: background giugno 2002 Convegno Nazionale sull’Etica della sperimentazione animale 4 dicembre 2002 primo incontro collegiale tra i comitati già costituiti 19 febbraio 2003 secondo incontro collegiale - Commissione ristretta (Ferrara, Padova, Perugia, Pisa, Roma Cattolica,Verona) 23 maggio 2003 Riunione commissione ristretta, elaborazione dati e proposta 10 ottobre 2003 Riunione conclusiva collegiale e proposta requisiti essenziali fine 2006 Incontro con Presidente CRUI- sua approvazione verbale 28 novembre 2007/Giugno 2008 Pisa - incontri Comitati Etici per la Sperimentazione Animale
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ISTITUZIONE: In quanto organismo universitario addetto ad una specifica funzione, il Comitato è istituito mediante apposito Decreto rettorale. DENOMINAZIONE: L’opzione prevalente è per la denominazione "Comitato Etico di Ateneo per la Sperimentazione Animale", già adottata, dalla maggioranza degli organismi costituiti. COMPOSIZIONE: composto da dipendenti dell’Università di appartenenza, preferibilmente docenti, in qualità di rappresentanti delle Facoltà o Dipartimenti nelle quali si pratica la sperimentazione animale o che sono ad essa interessate sul piano etico-giuridico. Componenti Ceisa Chieti/Pescara-Teramo Chieti: Renato Mariani-Costantini, Francesco Caciagli, Giustino Orlando, Mario Romano, Cosmo Rossi. Teramo: Andrea Boari, Salvatore Dettori, Pia Lucidi, Tonino Talone, Luca Valbonetti. Segretario: Ing. Francesco Petaccia
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ART. 13. Proposta legge 2157 XV legislatura (Comitati per la cura e l’utilizzo degli animali). 1. Ciascun ente di ricerca pubblico e privato che utilizzi animali per fini scientifici o tecnologici istituisce un Comitato per la cura e l’utilizzo degli animali, di seguito « Comitato ». 2. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti entro un mese dalla data di presentazione della relativa domanda; b) promuovere l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali; 3. Nell’analisi dei progetti, il Comitato deve considerare: a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto in relazione alle implicazioni bioetiche; b) la corretta applicazione della presente legge; c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle Farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; d) la possibilita` di sostituire una o piu` tecniche o procedure con i metodi alternativi; e) l’adeguata formazione e la congruita` dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.
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