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PubblicatoLudovica Guerrini Modificato 9 anni fa
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DIRITTO COSTITUZIONALE I MODULO LO STATO
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SOMMARIO 1. I U.D. : Lo stato moderno e i suoi elementi costitutivi. 2. II U.D. : Evoluzione giuridica dello stato italiano dall’unificazione alla nascita della Repubblica. 3. III U.D. : La storia del diritto di voto in Italia nelle tappe fondamentali.
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I UNITÀ DIDATTICA Lo stato moderno e i suoi elementi costitutivi. Il concetto di stato Il concetto di stato Il popolo Il popolo Il territorio Il territorio La sovranità La sovranità
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Lo STATO MODERNO ha avuto origine a partire dalla fine dell’ XV secolo, inizi del XVI secolo. Lo STATO MODERNO ha avuto origine a partire dalla fine dell’ XV secolo, inizi del XVI secolo. STATO : organizzazione socio-politica che esercita la propria sovranità * su un popolo * stanziato su un certo territorio *.
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I tre elementi costitutivi dello stato: POPOLO cittadinanza ius sanguinis POPOLO cittadinanza ius sanguinis situato su ius loci TERRITORIO TERRITORIO dotato di una SOVRANITA’ SOVRANITA’
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POPOLO : L’insieme dei cittadini di uno stato, ovvero le persone legate allo stato stesso da un rapporto di cittadinanza, ovunque risiedano. POPOLAZIONE : L’insieme delle persone, cittadini, stranieri e apolidi (coloro che non hanno alcuna cittadinanza) che risiedono nel territorio dello stato in un determinato momento.
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CITTADINANZA : Rapporto giuridico di appartenenza ad un determinato stato dal quale discende una serie di diritti e di doveri per il cittadino. Si acquista : Nascita Matrimonio Nascita Matrimonio Naturalizzazione Naturalizzazione Si perde: Si perde: Per rinuncia spontanea Art. 22 Cost. “ Nessuno può essere privato per motivi politici della cittadinanza ” Cittadinanza dell’Unione: Nel 1992 il trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell’Unione, specificando che è cittadino dell’unione europea “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”
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NAZIONALITÀ : Appartenenza ad un gruppo etnico con il quale si condividono le medesime origini, la lingua, la storia, la cultura e le tradizioni.
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TERRITORIO : Lo spazio in cui una comunità organizza la propria attività e lo stato esercita la propria sovranità. Comprende il suolo delimitato da confini, il sottosuolo, lo spazio aereo (fino a 200 km di distanza), il mare territoriale ovvero il mare fino a 12 miglia dalla costa. PRINCIPIO DI EXTRATERRITORIALITÀ : Sui fatti che si verificano a bordo di navi e aerei militari ovunque si trovino si applicano le regole giuridiche dello stato di cui battono bandiera. A bordo delle navi mercantili e degli aerei civili si applicano le norme giuridiche dello stato di cui battono bandiera quando si trovino in spazi internazionali o sottoposti alla propria sovranità. Quando solcano le acque o sorvolano gli spazi aerei di altri paesi saranno le leggi di questi ultimi ad essere applicate. IMMUNITÀ TERRITORIALE : Caratterizza le sedi diplomatiche. Lo stato ospite limita la propria sovranità a favore delle sedi di rappresentanza straniera.
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SOVRANITÀ : Il potere politico, il potere di comando ovvero la possibilità che ha lo stato di stabilire in modo autonomo le proprie regole e di farle rispettare dalla propria comunità entro un determinato territorio. ORIGINARIA: nasce con lo Stato, dalla volontà dello Stato ORIGINARIA: nasce con lo Stato, dalla volontà dello Stato INTERNA: che consiste nella supremazia rispetto a tutti i soggetti che operano al suo interno INTERNA: che consiste nella supremazia rispetto a tutti i soggetti che operano al suo interno ESTERNA: che riguarda l’indipendenza dello Stato nei confronti degli altri stati ESTERNA: che riguarda l’indipendenza dello Stato nei confronti degli altri stati
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Secondo la teoria della divisione dei poteri del filosofo francese Montesquieu (1700) SOVRANITÀ Potere legislativo (Parlamento) Potere esecutivo (Governo) Potere giudiziaria (Magistratura)
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II UNITÀ DIDATTICA Evoluzione giuridica dello stato italiano dall’unificazione alla nascita della Repubblica. La nascita del Regno d’Italia. La nascita del Regno d’Italia. Lo Statuto Albertino: caratteristiche. Lo Statuto Albertino: caratteristiche. L’Italia come monarchia parlamentare. L’Italia come monarchia parlamentare. Lo Stato totalitario. Lo Stato totalitario. Il 2 Giugno 1946. Il 2 Giugno 1946. L’Italia: Repubblica parlamentare e Stato democratico. L’Italia: Repubblica parlamentare e Stato democratico.
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L’Italia nasce come STATO UNITARIO il 17 marzo 1861. Diventa Costituzione del Regno d’Italia lo Statuto Albertino, concesso nel 1848 dal re Carlo Alberto ai sudditi del Regno di Sardegna e Piemonte.
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Le caratteristiche principali dello Statuto Albertino COSTITUZIONE ELARGITA BREVE FLESSIBILE
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Dalla lettera dello Statuto Albertino emerge Dalla lettera dello Statuto Albertino emerge una monarchia uno Stato liberale Costituzionale Forma di governo in cui il potere del re è limitato dall’osservanza di una Costituzione. Forma di Stato che tutela anche se solo formalmente i diritti del popolo e prevede la separazione dei poteri.
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La forma di governo che si instaura è la monarchia parlamentare caratterizzata dalla presenza di un parlamento dotato del potere di dare o negare la fiducia al governo.
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Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la realtà socio- politica dell’Italia comincia a modificarsi soprattutto grazie alla nascita delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici dei lavoratori: avvio di un processo di democratizzazione. Tuttavia, il disagio economico che segue la prima guerra mondiale sfocia in scioperi, occupazioni delle fabbriche e delle terre, manifestazioni che intimoriscono la classe borghese e la monarchia. Nel 1922 le squadre d’azione fasciste marciano su Roma e il re Vittorio Emanuele III, anziché far intervenire l’esercito per fermarle, dà l’incarico di formare il nuovo governo al capo del partito fascista, Benito Mussolini. Nel 1926 avviene l’instaurazione vera e propria del regime totalitario con la soppressione dei diritti di libertà e il rafforzamento dei poteri del governo e del suo capo. La dittatura fascista segna per un ventennio la vita degli italiani e viene annientata soltanto alla fine del secondo conflitto mondiale.
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Il 2 giugno del 1946 gli italiano votano sia per il referendum istituzionale che per l'elezione dell'Assemblea Costituente. Per la prima volta le donne italiane sono ammesse a votare nelle elezioni politiche. 2 giugno 1946 L'Italia diviene così una Repubblica con il referendum del 2 giugno del 1946
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Il 2 giugno del 1946 gli italiani votano anche per l'Assemblea Costituente, composta da 556 deputati eletti dai cittadini fra i candidati presentati dai vari partiti. L’Assemblea costituente L'Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta il 22 giugno del 1946, ed elegge Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato, in attesa che il Presidente della Repubblica venga eletto in base alle norme della Costituzione.
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All'interno della Costituente viene creata una commissione di 75 deputati, con il compito di redigere il progetto della nuova Costituzione, da sottoporre all'esame dell'Assemblea. L’approvazione della Costituzione Il 1° gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica italiana
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Il 2 giugno 1946, data fondamentale per la storia e per il diritto: Referendum istituzionale per la scelta della forma di governo monarchica o repubblicana. Referendum istituzionale per la scelta della forma di governo monarchica o repubblicana. Elezione dei membri dell’Assemblea Costituente incaricata di scrivere il testo della nuova Costituzione. Elezione dei membri dell’Assemblea Costituente incaricata di scrivere il testo della nuova Costituzione. Suffragio universale, votano anche le donne. Suffragio universale, votano anche le donne.
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Principi fondamentali nella Costituzione: il principio democratico Il popolo è l'unico soggetto in grado di legittimare il potere dello Stato. Il secondo comma dell'art. 1 afferma infatti: "La sovranità appartiene al popolo.” Il principio democratico è contenuto nell'art. 1 al primo comma: "L'Italia è una Repubblica democratica“, quindi tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la vita pubblica.
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Come forma di stato l’Italia assume le caratteristiche dello Stato democratico nel quale la sovranità appartiene al popolo che può esercitarla: in modo diretto (referendum abrogativo, potere di iniziativa legislativa popolare, petizione) o in modo diretto (referendum abrogativo, potere di iniziativa legislativa popolare, petizione) o in modo indiretto (elezione dei membri del Parlamento che agiscono in rappresentanza della volontà popolare. in modo indiretto (elezione dei membri del Parlamento che agiscono in rappresentanza della volontà popolare.
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III UNITÀ DIDATTICA Il diritto di voto in Italia. I principi fondamentali della Costituzione Dal voto limitato al suffragio universale Dal voto limitato al suffragio universale Il principio personalista Il principio personalista Il principio pluralista Il principio pluralista Il principio dell’autonomia del decentramento Il principio dell’autonomia del decentramento E gli altri principi contenuti nella Costituzione. E gli altri principi contenuti nella Costituzione.
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1861 : il diritto di voto è riconosciuto agli uomini maggiori di 25 anni che sappiano leggere e scrivere ed abbiano una certa ricchezza. Elettori : 2 % 1861 : il diritto di voto è riconosciuto agli uomini maggiori di 25 anni che sappiano leggere e scrivere ed abbiano una certa ricchezza. Elettori : 2 % 1872 : la sinistra parlamentare abbassa la soglia della maturità elettorale da 25 a 21 anni. 1872 : la sinistra parlamentare abbassa la soglia della maturità elettorale da 25 a 21 anni. 1882 : legge Zanardelli = abbandono del limite di censo ma restano escludi dal diritto di voto ancora gli analfabeti. 1882 : legge Zanardelli = abbandono del limite di censo ma restano escludi dal diritto di voto ancora gli analfabeti.
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1912 : Giolitti stabilisce un suffragio quasi universale maschile = tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni possono votare mentre gli analfabeti possono votare soltanto a partire dai 30 anni. Vota il 23.20% 1912 : Giolitti stabilisce un suffragio quasi universale maschile = tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni possono votare mentre gli analfabeti possono votare soltanto a partire dai 30 anni. Vota il 23.20% 1919 : possono votare tutti gli uomini con 21 anni di età = abolita la distinzione degli analfabeti. 1919 : possono votare tutti gli uomini con 21 anni di età = abolita la distinzione degli analfabeti. 1945 : 1 febbraio 1945 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo luogotenenziale n° 23 intitolato “Estensione alle donne del diritto di voto”. 1945 : 1 febbraio 1945 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo luogotenenziale n° 23 intitolato “Estensione alle donne del diritto di voto”. Suffragio universale ma restano escluse le prostitute schedate che esercitano il meretricio fuori dai locali autorizzati: norma abrogata nel 1947. Tale decreto non dispone alcuna norma sull’elettorato passivo. Solo con il d.l.lgt.10 marzo 1946 viene disposta l’eleggibilità delle donne.
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1946 : anche le donne votano, in primavera alle elezioni amministrative e il 2 giugno al referendum per la scelta tra monarchia e repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. 1946 : anche le donne votano, in primavera alle elezioni amministrative e il 2 giugno al referendum per la scelta tra monarchia e repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente.
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Principi fondamentali nella Costituzione: il principio personalista Il principio personalista è contenuto nell'art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo“, sia come singolo sia come appartenente alle più diverse "formazioni sociali", come la famiglia, il sindacato, il partito politico, le associazioni culturali.
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La Repubblica non crea diritti fondamentali, può solo riconoscerli: Principi fondamentali nella Costituzione: il principio personalista essi appartengono ad ogni essere umano in quanto tale e nascono prima dello Stato. Per questo sono definiti "inviolabili": lo Stato non può sopprimerli neppure modificando la stessa Costituzione.
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Principi fondamentali nella Costituzione: il principio pluralista Il pluralismo è posto a fondamento del nostro ordinamento. La Repubblica promuove e tutela le libertà del singolo e i suoi interessi nei gruppi, nelle associazioni, nella famiglia, nella scuola ecc.
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Altri principi contenuti nella Costituzione: il principio dell’autonomia e del decentramento L'art. 5, pur affermando il carattere unitario ed indivisibile dello Stato, stabilisce Garantendo l'autonomia, cioè la capacità riconosciuta agli enti locali di autoregolamentarsi, la Costituzione mira a rispettare le diversità esi- stenti nelle comunità locali: la cultura, la mentalità, gli interessi degli individui sono diversi in ogni regione d’Italia. due principi: quello dell'autonomia e quello del decentramento.
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Altri principi contenuti nella Costituzione: il principio dell’autonomia e del decentramento L'art. 114 afferma che il territorio è diviso in: regioni (attuate nel 1970) province comuni enti pubblici territoriali previsti dalla Costituzione, che comprendono più Comuni enti territoriali autonomi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione; rappresentano l'ente territoriale più piccolo nell'ambito dell'amministrazione locale i più importanti enti pubblici territoriali, a cui sono attribuite moltissime competenze, anche di tipo legislativo
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L’art. 6 afferma che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Con questo articolo si è voluto ribadire l'impegno costituzionale a eliminare qualsiasi ostacolo che possa creare discriminazioni fra i cittadini; in tal modo si consente, ad esempio, che in Alto Adige e in Valle d'Aosta sia riconosciuto il bilinguismo. Altri principi contenuti nella Costituzione: la tutela delle minoranze linguistiche
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Altri principi contenuti nella Costituzione: i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e le altre comunità religiose La Costituzione fissa le regole fondamentali che disciplinano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (art. 7) e tra lo Stato e le altre confessioni religiose (art. 8).
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Mentre lo Statuto Albertino considerava la religione cattolica come religione di Stato e tollerava gli altri culti, la Costituzione riconosce pari dignità a tutte le religioni, che possono quindi essere professate liberamente. Altri principi contenuti nella Costituzione: i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e le altre comunità religiose
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Altri principi contenuti nella Costituzione: i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica Il primo comma dell’art. 7 stabilisce infatti che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Il secondo comma dell’art. 7 afferma che “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”, firmati l’11 febbraio 1929 I rapporti fra Stato e Chiesa sono inoltre regolati dal Concordato del 1984.”
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Altri principi contenuti nella Costituzione: i rapporti tra lo Stato e le altre comunità religiose Il primo comma dell’art. 8 afferma che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge “. E il secondo comma dello stesso art. 8 precisa che “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano“.
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Altri principi contenuti nella Costituzione: il principio di uguaglianza Il primo comma dell'art 3 afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
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Altri principi contenuti nella Costituzione: il principio di uguaglianza Il secondo comma dell’art. 3 chiarisce pertanto che l'uguaglianza tra tutti i cittadini deve essere realizzata nella pratica. L'analfabetismo, la disoccupazione, la povertà, le preoccupazioni per la sopravvivenza sono situazioni che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua piena partecipazione alla vita politica e sociale del paese.
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La maggior parte dei diritti e dei doveri indicati dalla Costituzione (ad eccezione di quelli politici) non riguarda il cittadino in senso stretto cioè chi ha la cittadinanza italiana. La Costituzione intende riferirsi piuttosto ai diritti fondamentali dell'uomo o della persona in quanto tale, I rapporti civili a prescindere dal fatto che sia un cittadino italiano o uno straniero che vive o si trova occasionalmente in Italia.
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