Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoFelìcita Guarino Modificato 9 anni fa
1
126. Titoli impropri e documenti di legittimazione TITOLI IMPROPRI E DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE (art. 2002 cod. civ.) si tratta di documenti che hanno solo una funzione di legittimazione e non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo come i titoli di credito servono ad identificare gli aventi diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza la osservanza delle forme proprie della cessione
2
DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE rispondono alle esigenze delle prestazioni alla massa. L’imprenditore, cui è indifferente la personalità dei destinatari della prestazione, prepara una serie di documenti appositamente emessi (biglietti di viaggio, contromarche di guardaroba, biglietti di pubblico spettacolo) determinano la liberazione del debitore, il quale adempia nei confronti dell’esibitore del documento servono ad identificare gli aventi diritto alla prestazione legittimano il possessore come titolare originario della prestazione non hanno funzione ai fini della circolazione del documento stesso: ad essa si applica, infatti, la disciplina della cessione
3
DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE IN SENSO PROPRIO CONTRASSEGNI l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione può avvenire indipendentemente dal possesso del documento, contrassegno di legittimazione (es. contromarca di guardaroba, scontrino del posteggio auto) RELATIVAMENTE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA OCCORRE DISTINGUERE TRA: È da escludere che il possessore possa propriamente pretendere la prestazione, avendo il debitore diritto di richiedere ulteriori prove Nel caso di assoluta irrilevanza della personalità del creditore, il documento è l’unico elemento qualificatore dell’avente diritto. Il possessore del documento può pretendere la prestazione
4
TITOLI IMPROPRI consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione ma con gli effetti di quest’ultima (es. polizza di assicurazione) sono di regole redatti con la clausola all’ordine rispetto ai documenti di legittimazione risultano avere uno specifico rilievo per l’esercizio del diritto, in modo da tutelare il cessionario contro il pericolo di pagamento al precedente titolare del diritto rispetto ai titoli di credito resta fermo che il diritto alla prestazione deriva dalla qualità di cessionario del credito Il possesso del titolo attribuisce la legittimazione attiva, consentendo di pretendere la prestazione senza dover provare altrimenti la titolarietà del diritto
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.