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PubblicatoSonia Grimaldi Modificato 9 anni fa
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A MMORTIZZATORI IN DEROGA E FONDI PREVISTI ALL ' ART. 3 DELLA L EGGE "F ORNERO " Relatore: dott. Massimo Brisciani Palermo, 31 ottobre 2014
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ARGOMENTI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 3 PARTE I I FONDI DI SOLIDARIETA’ 15 PARTE II
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P ARTE I A MMORTIZZATORI S OCIALI IN DEROGA
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1.FONTI Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. (Art 1 D.L. 54/2013)
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1.FONTI Decreto interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014 Stabilisce i criteri generali per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga Lascia alle regioni e alle province il compito di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale
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2.SOGGETTI Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati – operai, impiegati e quadri – compresi apprendisti e lavoratori somministrati Non hanno accesso a tale trattamento i lavoratori per i quali ricorrono le condizioni per il riconoscimento di analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente
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3.CIG IN DEROGA R EQUISITI SOGGETTIVI Per le prestazioni di CIG in deroga relative all’anno 2014 è sufficiente che il lavoratore abbia maturato un’anzianità lavorativa di 8 mesi Anzianità lavorativa Almeno 12 mesi di anzianità presso l’impresa alla data di inizio del periodo d’intervento
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3.CIG IN DEROGA CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere determinata da una delle seguenti cause: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori situazione aziendale determinata da situazioni temporanee di mercato crisi aziendale ristrutturazione o riorganizzazione Il trattamento non può essere concesso per cessazione di attività d’impresa
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3.CIG IN DEROGA – Procedura C ONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI REGIONALI Entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda presenta telematicamente all’Inps e alla Regione la domanda di concessione o proroga del trattamento di CIG in deroga, corredata dall’accordo Entro 30 giorni la Regione effettua l’istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, determina e comunica all’Inps l’onere connesso al trattamento integrativo in deroga Dopo aver accertato la coerenza dell’onere con l’importo stimato preventivamente nell’accordo, l’Inps eroga il trattamento In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della stessa
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3.CIG IN DEROGA – Procedura C ONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI SOTTOSCRITTI IN SEDE GOVERNATIVA Il Mlps, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti Il Mlps quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione al Ministero dell’Economia per acquisirne, entro 15 giorni, il parere conforme Entro 5 giorni dalla concessione, il MLPS trasmette all’Inps copia del provvedimento
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3. CIG IN DEROGA DURATA DEL TRATTAMENTO Il trattamento, in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte, può avere una durata massima pari a: 11 mesi per l’anno 2014 5 mesi per l’anno 2015 Per le imprese soggette alla disciplina in materia di integrazione salariale, il superamento dei limiti temporali previsto dalla normativa vigente può essere disposto unicamente in casi eccezionali legati alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
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3. CIG IN DEROGA M ONITORAGGIO Per consentire all’Inps il monitoraggio dei flussi finanziari legati alle concessioni di trattamenti di integrazione salariale in deroga, le aziende destinatarie del provvedimento di concessione devono trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento, entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento
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4.MOBILITA' D URATA DEL TRATTAMENTO *Si considerano anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati prima del 1°agosto 2014 Periodo di riferimento Periodo (anche non continuativo) in cui il lavoratore ha già beneficiato del trattamento Durata massima del trattamento in deroga Residenti nel Mezzogiorno 2014 maggiore di 3 anni5 mesi nel corso del 2014*+ 3 mesi* inferiore a 3 anni 7 mesi* Periodo di fruizione massimo complessivo: 3 anni e 5 mesi + 3 mesi* 2015–2016 inferiore a 3 anni 6 mesi Periodo di fruizione massimo complessivo: 3 anni e 4 mesi +2 mesi dal 2017Il trattamento NON potrà più essere erogato
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4.MOBILITA' I STANZA I lavoratori interessati alla fruizione del trattamento di mobilità in deroga devono presentare istanza all’Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita
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4.MOBILITA' P ROCEDURA Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in un’unica Regione La Regione adotta i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga, ne quantifica l’onere finanziario e trasmette i provvedimenti all’Inps Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in diverse Regioni Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza il MLPS effettua l’istruttoria e, accertata la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere finanziario e trasmette lo schema di decreto al Ministero dell’Economia per acquisirne il parere conforme entro 15 giorni Entro 5 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, il MLPS deve darne comunicazione all’Inps
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P ARTE II FONDI BILATERALI A SOSTEGNO DEL REDDITO
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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI “Al fine di assicurare la definizione di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale” Art. 3, comma 4 L. 92/2012
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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI C ARATTERISTICHE DEI F ONDI 1)non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS 2)l’istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano più di 15 dipendenti 3)nei casi previsti dalla normativa in tema di CIGO o CIGS, assicurano la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale con durata non inferiore a un ottavo delle ore lavorabili in un biennio mobile (monte ore trimestrale) e non superiore al periodo massimo previsto per la CIGO (proroghe trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi nel biennio)
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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI F INALITÀ DEI F ONDI 1)assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria 2)assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’ASPI 3)erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni 4)contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea
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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE F ONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE (Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2014, pubblicato in G.U. del 6 giugno 2014, n.129) Il trattamento previsto dal fondo residuale non si applica a favore del personale dirigente, salvo che il fondo settoriale non lo preveda espressamente Soggetti datori di lavoro con organico superiore a 15 unità appartenenti a settori che non abbiano ancora stipulato contratti collettivi per l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali
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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE P RESTAZIONE Il fondo eroga ai lavoratori sospesi, o la cui attività sia stata ridotta, un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale al netto della riduzione del 5,84%
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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE Le imprese interessate devono versare un contributo ordinario mensile Aliquota pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti di cui : un terzo a carico del lavoratore due terzi a carico del datore di lavoro un contributo addizionale In caso di ricorso all’ammortizzatore sociale per sospensione o riduzione dell’attività, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo un contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse pari al: 3% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti
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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE DURATA La prestazione può essere erogata al massimo per tre mesi continuativi, con possibile proroga trimestrale fino ad un massimo di nove mesi in un biennio mobile in casi eccezionali Durante i periodi di sospensione, al lavoratore è riconosciuta la copertura contributiva ai fini pensionistici
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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE L IMITI Il fondo potrà riconoscere prestazioni solo nei limiti delle proprie disponibilità A partire dal 1° gennaio 2020 potranno essere erogate prestazioni nei limiti dei contributi versati da ciascuna impresa negli otto anni precedenti, dedotte le prestazioni già autorizzate
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Brisciani & Partners srl via G. B. Pergolesi, 24 20124 T +39 02 66 90 142 +39 02 67 07 43 09 info@briscianipartners.it F +39 02 66 98 99 80 www.briscianipartners.it
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