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LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:

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Presentazione sul tema: "LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:"— Transcript della presentazione:

1 LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
85. Invalidità delle deliberazioni assembleari LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI: IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA IN MATERIA MANIFESTA L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI RICONDURRE TUTTI I VIZI DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ALLE DUE CATEGORIE DELLA: NULLITA’ ANNULLABILITA’ SENZA LASCIARE SPAZIO ALLA CATEGORIA, DI ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELL’INESISTENZA

2 ANNULLABILITA’ POSSONO ESSERE IMPUGNATE TUTTE LE DELIBERAZIONI CHE “NON SONO PRESE IN CONFORMITA’ DELLA LEGGE O DELLO STATUTO” (art. 2377, co.1, cod. civ.) al di fuori dai casi (tassativi) di nullità, la sanzione prevista per tutti gli eventuali vizi delle deliberazione è l’annullabilità Il legislatore precisa che sono soggette ad annullabilità le deliberazioni in cui si riscontri: la partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, qualora tale partecipazione sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge o per statuto l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti, ma, anche in questo caso, solo laddove i voti invalidi o erroneamente conteggiati siano stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo l’incompletezza o l’inesattezza del verbale tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione

3 SOGGETTI LEGITTIMATI dai soci assenti dai soci dissenzienti dai soci astenuti dagli amministratori dal consiglio di sorveglianza dal collegio sindacale dal rappresentate comune degli azionisti di risparmio dalla Consob dalla Banca d’Italia dall’Isvap L’impugnazione della delibera può essere proposta: in alcuni casi tassativamente previsti

4 DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
SONO PREVISTE DELLE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AL DI SOTTO DELLE QUALI NON E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, MA UNICAMENTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA NON CONFORMITA’ DELLE DELIBERAZIONE ALLA LEGGE O ALLO STATUTO. TALI SOGLIE COINCIDONO: nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito delle deliberazione, che rappresentino l’uno per mille del capitale sociale nelle altre società, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito della deliberazione, che rappresentino il 5% del capitale sociale E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ PER LO STATUTO DI RIDURRE OD ESCLUDERE TALE REQUISITO

5 TERMINE Il termine per proporre impugnazione (o per richiedere il risarcimento dei danni) dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede la società è di 90 giorni dalla data della deliberazione (ovvero, se essa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, di 90 giorni dalla iscrizione o dal deposito) EFFICACIA l’annullamento della deliberazione spiega la propria efficacia nei confronti di tutti i soci ed obbliga gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità

6 NULLITA’ LA SANZIONE DELLA NULLITA’ E’ COMMINATA PER LE SOLE DELIBERAZIONI IN CUI SI RISCONTRI: la mancata convocazione dell’assemblea la mancanza del verbale l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione per essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume SOGGETTI LEGITTIMATI dai soci assenti, dissenzienti o astenuti dai membri degli organi amministrativi e di controllo da chiunque vi abbia interesse l’impugnazione della delibera può essere proposta:

7 Il termine per proporre impugnazione è di tre anni decorrenti dalla iscrizione o dal deposito delle deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, laddove non soggetta né ad iscrizione né a deposito Nessun limite temporale è dettato con riguardo alla impugnazione delle delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili Sia nell’ipotesi di annullabilità della deliberazione che in quella di nullità : riguardo agli effetti della deliberazione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in esecuzione della deliberazione successivamente impugnata l’assemblea ha la facoltà di sanare i vizi della deliberazione impugnata adottandone altra in conformità alla legge o allo statuto (cd. sostituzione della delibera)

8 ULTERIORI IPOTESI DI SANATORIA DELLA NULLITA’
l’impugnazione per mancanza del verbale, a sua volta, può essere sanata mediante successiva verbalizzazione, purché eseguita prima dell’assemblea successiva. In tal caso, la deliberazione ha efficacia dalla data in cui è stata adottata, fatti salvi i diritti dei terzi che, in buona fede, ignoravano la deliberazione l’impugnazione per mancata convocazione non può essere esercitata dal soggetto che, anche successivamente, abbia prestato il suo consenso allo svolgimento dell’assemblea

9 NULLITA’ DI PARTICOLARI TIPI DI DELIBERAZIONI
Per le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e di emissione delle obbligazioni, i termini per impugnare sono di 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel Registro delle Imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito IN ENTRAMBI I CASI E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI SOCI ED AI TERZI

10 INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
LE AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLAMENTO NON POSSONO ESSERE PROPOSTE LADDOVE SIA GIÀ AVVENUTA L’APPROVAZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI TRASFORMAZIONE L’INVALIDITÀ DELL’ATTO DI TRASFORMAZIONE NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA DOPO CHE SIANO STATE ESEGUITE LE FORMALITÀ PRESCRITTE PER TALE TIPO DI OPERAZIONE. E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI PARTECIPANTI ALL’ENTE TRASFORMATO ED AI TERZI DANNEGGIATI DALLA TRASFORMAZIONE


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