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LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.

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1 LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174) Milano, 22 - 26 ottobre/5 novembre 2010 La Manovra sulle pensioni Milano

2 Pensione di anzianità e di vecchiaia Nel nostro ordinamento previdenziale, a tutela dell’evento vecchiaia, sono previste, fondamentalmente, due prestazioni: Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Entrambe, richiedono sia un requisito d’età anagrafica sia un requisito d’anzianità contributiva.

3 La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia si ottiene a: - 65 anni per gli uomini, con 20 anni di contributi -60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi. Al requisito dei 20 anni, esistono alcune deroghe (15 anni se maturati entro il 31.12.1992, 15 anni per gli autorizzati ai versamenti volontari entro la stessa data…)

4 La pensione di anzianità La pensione di anzianità si ottiene con: -35 anni di contributi e 60 di età; oppure 36 anni di contributi e 59 di età (quota 95). Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 la quota è 96 -indipendentemente dall’età, con 40 anni di contributi. In presenza di contribuzione da lavoro autonomo o mista (autonomo dipendente), attualmente la quota è 96 (dal 1.1.2011, 97).

5 Maturazione del requisito e finestra E’ necessario distinguere tra il momento in cui viene perfezionato il requisito a pensione di anzianità o vecchiaia e il momento da cui decorrerà la prestazione pensionistica (c.d. finestra) La legge 122/2010 non ha modificato i requisiti a pensione ma è intervenuta drasticamente sulle finestre, ampliando il tempo di attesa tra il momento del perfezionamento del requisito e quello da cui decorrerà la pensione.

6 La manovra: art. 12, comma 1 Pensioni di vecchiaia Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011, “finestra mobile” personalizzata: cancellate le attuali quattro finestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre). Finestre a distanza rispetto al mese di maturazione di tutti i requisiti di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, di diciotto mesi per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo (ART, COM, CD/CM) oppure mista autonomo- dipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure iscritti alla Gestione separata INPS. Milano

7 Articolo 12 – comma 1 Pensioni di vecchiaia Sono interessati alla modifica anche i lavoratori appartenenti al sistema contributivo (assicurati dopo il 31.12.1995 o che optino per il sistema contributivo) o iscritti alla Gestione separata, che maturino dopo il 31.12.2010 i seguenti requisiti: : 60 anni di età se donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro e importo maturato pari almeno a 1,2 quello dell’assegno sociale 65 anni di età se uomini o donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro versati a prescindere dall’importo maturato. Milano

8 Articolo 12 – comma 1 Pensioni di vecchiaia Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all’interno di 25 anni di assicurazione all’INPS) Milano Uomini nati nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza ott-4501/04/2011id nov-4501/04/2011id dic-4501/04/2011id gen-4601/07/201101/02/20127 mesi feb-4601/07/201101/03/20128 mesi mar-4601/07/201101/04/20129 mesi apr-4601/10/201101/05/20127 mesi mag-4601/10/201101/06/20128 mesi giu-4601/10/201101/07/20129 mesi lug-4601/01/201201/08/20127 mesi ago-4601/01/201201/09/20128 mesi set-4601/01/201201/10/20129 mesi ott-4601/04/201201/11/20127 mesi nov-4601/04/201201/12/20128 mesi dic-4601/04/201201/01/20139 mesi

9 Articolo 12 – comma 1 Pensioni di vecchiaia Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritti alla Gestione Separata INPS Milano Uomini nati nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza ott-4501/07/2011id nov-4501/07/2011id dic-4501/07/2011id gen-4601/10/201101/08/201210 mesi feb-4601/10/201101/09/201211 mesi mar-4601/10/201101/10/201212 mesi apr-4601/01/201201/11/201210 mesi mag-4601/01/201201/12/201211 mesi giu-4601/01/201201/01/201312 mesi lug-4601/04/201201/02/201310 mesi ago-4601/04/201201/03/201311 mesi set-4601/04/201201/04/201312 mesi ott-4601/07/201201/05/201310 mesi nov-4601/07/201201/06/201311 mesi dic-4601/07/201201/07/201312 mesi

10 Articolo 12 – comma 1 Pensioni di vecchiaia Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…) Milano Donne nate nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza ott-5001/04/2011id nov-5001/04/2011id dic-5001/04/2011id gen-5101/07/201101/02/20127 mesi feb-5101/07/201101/03/20128 mesi mar-5101/07/201101/04/20129 mesi apr-5101/10/201101/05/20127 mesi mag-5101/10/201101/06/20128 mesi giu-5101/10/201101/07/20129 mesi lug-5101/01/201201/08/20127 mesi ago-5101/01/201201/09/20128 mesi set-5101/01/201201/10/20129 mesi ott-5101/04/201201/11/20127 mesi nov-5101/04/201201/12/20128 mesi dic-5101/04/201201/01/20139 mesi

11 Articolo 12 – comma 1 Pensioni di vecchiaia Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritte alla Gestione separata INPS Milano Donne nate nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza ott-5001/07/2011id nov-5001/07/2011id dic-5001/07/2011id gen-5101/10/201101/08/201210 mesi feb-5101/10/201101/09/201211 mesi mar-5101/10/201101/10/201212 mesi apr-5101/01/201201/11/201210 mesi mag-5101/01/201201/12/201211 mesi giu-5101/01/201201/01/201312 mesi lug-5101/04/201201/02/201310 mesi ago-5101/04/201201/03/201311 mesi set-5101/04/201201/04/201312 mesi ott-5101/07/201201/05/201310 mesi nov-5101/07/201201/06/201311 mesi dic-5101/07/201201/07/201312 mesi

12 Articolo 12 – comma 2 Pensioni di anzianità medesime modifiche sulle “finestre” di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti di età e contribuzione (cosiddetta “quota” introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il requisito dei 40 anni di contributi, che verranno maturati dopo il 31.12.2010 pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i lavoratori dipendenti pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni autonome o miste autonome-dipendenti, e in Gestione separata. Milano

13 Articolo 12 – comma 2 Pensioni di anzianità Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente Milano "Quota 96" raggiunta nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza gen-1101/01/201201/02/20121 mese feb-1101/01/201201/03/20122 mesi mar-1101/01/201201/04/20123 mesi apr-1101/01/201201/05/20124 mesi mag-1101/01/201201/06/20125 mesi giu-1101/01/201201/07/20126 mesi lug-1101/07/201201/08/20121 mese ago-1101/07/201201/09/20122 mesi set-1101/07/201201/10/20123 mesi ott-1101/07/201201/11/20124 mesi nov-1101/07/201201/12/20125 mesi dic-1101/07/201201/01/20136 mesi

14 Articolo 12 – comma 2 Pensioni di anzianità Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista autonomo-dipendente Milano "Quota 97" raggiunta nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza gen-1101/07/201201/08/20121 mese feb-1101/07/201201/09/20122 mesi mar-1101/07/201201/10/20123 mesi apr-1101/07/201201/11/20124 mesi mag-1101/07/201201/12/20125 mesi giu-1101/07/201201/01/20136 mesi lug-1101/01/201301/02/20131 mese ago-1101/01/201301/03/20132 mesi set-1101/01/201301/04/20133 mesi ott-1101/01/201301/05/20134 mesi nov-1101/01/201301/06/20135 mesi dic-1101/01/201301/07/20136 mesi

15 Articolo 12 – comma 2 Pensioni di anzianità Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi: Milano 40 anni di contributi nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza gen-1101/07/201101/02/20127 mesi feb-1101/07/201101/03/20128 mesi mar-1101/07/201101/04/20129 mesi apr-1101/10/201101/05/20127 mesi mag-1101/10/201101/06/20128 mesi giu-1101/10/201101/07/20129 mesi lug-1101/01/201201/08/20127 mesi ago-1101/01/201201/09/20128 mesi set-1101/01/201201/10/20129 mesi ott-1101/04/201201/11/20127 mesi nov-1101/04/201201/12/20128 mesi dic-1101/04/201201/01/20139 mesi

16 Articolo 12 – comma 2 Pensioni di anzianità Lavoratori con da lavoro autonomo, oppure mista autonomo-dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi Milano 40 anni di contributi nel mese diDecorrenza oggiDecorrenza nuove regoleDifferenza gen-1101/10/201101/08/201210 mesi feb-1101/10/201101/09/201211 mesi mar-1101/10/201101/10/201212 mesi apr-1101/01/201201/11/201210 mesi mag-1101/01/201201/12/201211 mesi giu-1101/01/201201/01/201312 mesi lug-1101/04/201201/02/201310 mesi ago-1101/04/201201/03/201311 mesi set-1101/04/201201/04/201312 mesi ott-1101/07/201201/05/201310 mesi nov-1101/07/201201/06/201311 mesi dic-1101/07/201201/07/201312 mesi

17 Articolo 12 – comma 5 Deroghe alle nuove “finestre” mantenimento delle attuali decorrenze per: i lavoratori che avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell'età (es. Autisti mezzi pubblici..). nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). L’ordine di fruizione delle deroghe sarà in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Milano

18 Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015 Articolo 22-ter comma 2 della legge n. 102/2009  introduzione dell’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2015 verrà applicato un aumento dell’età pensionabile fino a tre mesi per il diritto della pensione di anzianità ottenuta dalla somma di età anagrafica e contributi (cd. “quote”, compresa la quota stessa), ai fini della pensione di vecchiaia retributiva e contributiva, sull’età prevista per l’accesso all’assegno sociale. Milano

19 Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015 Età e quote saranno incrementate in misura pari all'aumento dell'aspettativa di vita registrata dall'Istat nel triennio di riferimento Il triennio si determina a partire andando indietro nel tempo dal secondo anno precedente la decorrenza dell'adeguamento (es. dal 1/1/2015 variazione in base al triennio 2010/2012 da determinare da parte dell'Istat entro il 30/6/2013 e da attuare con Decreto Direttoriale Interministeriale entro il 31/12/2013) Solo in sede di prima applicazione e quindi per il 2015, l’aumento non potrà essere superiore ai 3 mesi. In caso di riduzione delle aspettative di vita, il requisito di età non verrà modificato. Il primo adeguamento avverrà nel 2015, il secondo è previsto nel 2019 per poi stabilizzarsi a cadenza triennale Milano


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