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Seminario La riforma della PAC ed il suo impatto sull’agricoltura lombarda Università di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 19 aprile.

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Presentazione sul tema: "Seminario La riforma della PAC ed il suo impatto sull’agricoltura lombarda Università di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 19 aprile."— Transcript della presentazione:

1 Seminario La riforma della PAC ed il suo impatto sull’agricoltura lombarda Università di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 19 aprile 2013

2 LE TAPPE DEL DIBATTITO SULLE POLITICHE COMUNITARIE Ottobre – novembre 2010Comunicazione della Commissione UE sul futuro delle politiche comunitarie e della PAC e sul bilancio 2014 - 2020 Giugno 2011Proposte legislative sul bilancio 2014 - 2020 Ottobre 2011Proposte legislative sulla nuova PAC 2014 - 2020 Giugno 2012Proposte del relatore del Parlamento Europeo Luglio 2012Emendamenti del Parlamento Europeo Novembre 2012Consiglio Europeo sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) Gennaio 2013Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo - Approvazione delle relazioni Febbraio 2013Accordo Consiglio Europeo sul nuovo QFP Marzo 2013Parlamento Europeo in seduta plenaria - Approvazione delle relazioni e negoziato interistituzionale (Trilogo) Marzo 2013Consiglio Agricoltura – Accordo per il negoziato interistituzionale

3 LE TAPPE DEL NEGOZIATO SUL QFP E SULLA PAC 2014 - 2020 Aprile - giugno 2013Negoziato e approvazione finale regolamenti (Trilogo Parlamento, Consiglio Agricoltura, Commissione) Maggio 2013Veto / Approvazione Parlamento Europeo sul QFP 2014 - 2020 Giugno 2013Approvazione definitiva del regolamento sul QFP da parte del Consiglio Europeo Giugno 2013Parlamento Europeo – Approvazione definitiva regolamenti Giugno 2013Consiglio Agricoltura - Approvazione definitiva regolamenti

4 GLI SCENARI SUI TEMPI DI ATTUZIONE DELLA PAC 2014 - 2020 123 Approvazione del regolamento sul QFP 2014 – 2020 da parte del Parlamento europeo – Giugno 2013 Approvazione del regolamento sul QFP – Giugno 2013 Mancata approvazione del QFP 2014 – 2020 da parte del Parlamento europeo – Giugno 2013 Approvazione dei regolamenti sulla PAC – Giugno 2013 Approvazione regolamenti di transizione – Dicembre 2013 Approvazione dei regolamenti attuativi PAC – Settembre 2013 Approvazione regolamenti di transizione – Dicembre 2013 Approvazione del regolamento sul QFP 2014 – 2020 da parte del Parlamento europeo – Giugno 2014 Scelte nazionali – Settembre 2013 Approvazione dei regolamenti attuativi PAC – Dicembre 2013 Approvazione dei regolamenti sulla PAC – Giugno 2014 Entrata in vigore della nuova PAC – Gennaio 2014 Scelte nazionali – Luglio 2014Approvazione dei regolamenti attuativi PAC – Dicembre 2014 Entrata in vigore della nuova PAC – Gennaio 2015 Scelte nazionali – Luglio 2014 Entrata in vigore della nuova PAC – Gennaio 2016

5 GLI OBIETTIVI DELLA PAC 2014 - 2020  Produzione alimentare sostenibile  Gestione sostenibile delle risorse naturali  Azioni per il clima  Sviluppo equilibrato del territorio VALUTAZIONE D’IMPATTO E SCENARI SVILUPPATI  Aggiustamento dell'attuale quadro di riferimento, con un intervento sulla ripartizione degli aiuti diretti  Cambiamento strategico, con un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE  Riorientamento delle politiche, focalizzate esclusivamente sull'ambiente, con la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti, ipotizzando che la capacità produttiva possa essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche

6 LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA  Mantenimento dell'attuale struttura della PAC a due pilastri, con una maggiore sinergia tra primo (pagamenti diretti) e secondo pilastro (sviluppo rurale), il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE  Distribuzione più equa del sostegno, facendo convergere gradualmente il valore dei diritti a livello nazionale o regionale verso un valore uniforme (Convergenza interna ed esterna)  «Inverdimento» dei pagamenti diretti, attraverso pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente obbligatori per tutti gli agricoltori: tali pratiche vanno oltre la condizionalità e rappresentano a loro volta la base per le misure previste dal secondo pilastro (Greening)  Aiuti riservati agli agricoltori effettivamente impegnati in attività agricole  Riduzione progressiva e livellamento del sostegno per i beneficiari di grandi dimensioni, tenendo conto dell’occupazione (Capping)  Sostegno per i giovani in fase di avviamento, ad integrazione dell’aiuto nell’ambito dello sviluppo rurale(secondo pilastro)  Istituzione di un regime semplificato per i piccoli agricoltori, che possono così ricevere un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti, con una semplificazione amministrativa connessa all'alleggerimento degli obblighi di tali agricoltori in fatto di inverdimento, condizionalità e controlli  Sostegno accoppiato facoltativo per determinati tipi di agricoltura o determinati sistemi agricoli che si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali  Sviluppo Rurale maggiormente integrato con gli altri fondi strutturali europei, orientato al clima, con la novità del pacchetto «gestione rischi»

7 IL QUADRO FINANZARIO (QFP 2014 – 2020) COMMISSIONE EUROPEA – CONSIGLIO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO In riduzione rispetto al passato (approvato dal Consiglio Europeo del 7 – 8 febbraio 2013) Respinto l’accordo del Consiglio Europeo Risorse comunitarie per il capitolo «Crescita sostenibile» 2014 – 2020 pari a 373.179 milioni di euro (valori assoluti a prezzi 2011), di cui 277.851 per mercati agricoli e pagamenti diretti e 95.328 per lo sviluppo rurale Si giudicano inadeguate le risorse messe a disposizione in rapporto agli obiettivi ambiziosi e alle sfide future dell’Europa Flessibilità tra i pilastri (possibilità, per gli Stati membri, di trasferire fino ad un massimo del 10% delle loro risorse da un pilastro all’altro) Flessibilità tra i pilastri (possibilità, per gli Stati membri, di trasferire fino ad un massimo del 15% delle loro risorse da un pilastro all’altro) Ripartizione delle risorse del secondo pilastro secondo criteri oggettivi e sulla base dei risultati precedenti

8 LA CONVERGENZA COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Quota del massimale nazionale da destinare a diritti «uniformi» non inferiore al 40% Quota del massimale nazionale da destinare a diritti «uniformi» non inferiore al 10% Abbandono dei diritti «storici» entro il 2019 e introduzione definitiva di diritti «uniformi» a livello nazionale o regionale Possibilità di mantenere, al 2019, un valore differenziato dei titoli fino al 20% rispetto alla media nazionale o regionale Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello Riduzione, al 2020, dei titoli di non più del 30% rispetto al primo anno di applicazione Le risorse devono essere ripartite in modo tale che nessuno Stato membro percepisca meno del 65% della media europea

9 IL GREENING COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO 30% del massimale nazionale destinato al sostegno di pratiche agricole «verdi»: -3 colture diverse su seminativi (> 3 ha), con esclusione dei prati avvicendati, delle colture sommerse e delle superfici a riposo (la coltura principale non può superare il 70% della superficie a seminativi, quella meno estesa non può essere < al 5%) -Mantenimento dei prati permanenti aziendali -Mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (almeno il 7% della superficie ammissibile) 30% del massimale nazionale destinato al sostegno di pratiche agricole «verdi»: -2 colture diverse su seminativi se la superficie è compresa tra 10 e 30 ha (la principale < 80%) -3 colture diverse su seminativi se la superficie è > di 30 ha (la più estesa < 75%, le due più estese < 95%) -Esclusione delle aziende con oltre il 75% a prato avvicendato, superfici a risposo e colture sommerse -Mantenimento dei prati permanenti aziendali -Mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (almeno il 3 % della superficie ammissibile, che aumenta la 5% dal 2016) Le aziende biologiche beneficiano automaticamente del «greening» Beneficiano del «greening» le aziende biologiche, quelle che aderiscono alle misure agro climatico ambientali sullo sviluppo rurale, quelle ubicate nelle aree Natura 2000, quelle che partecipano a regimi di certificazione ambientale Il mancato rispetto del «greening» determina anche la decurtazione del premio base Il mancato rispetto del «greening» non determina anche la decurtazione del premio base

10 L’AGRICOLTORE IN ATTIVITA’ COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Possono accedere ai pagamenti diretti solo gli agricoltori in attività., alle seguenti condizioni:  l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure  le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se essi non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). Sono esclusi dalla definizione gli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti < a 5.000 euro l'anno precedente. Non possono beneficiare dei pagamenti diretti aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società sportive, campeggi, società minerarie, a meno che non dimostrino la rilevanza dell’attività agricola o che l’oggetto sociale consiste nell’esercizio di un’attività agricola Sono esclusi dalla definizione gli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti < a 5.000 euro l'anno precedente. Gli stati membri possono non applicare le restrizioni ai soggetti sopra indicato se hanno percepito pagamenti diretti < a 5.000 euro l'anno precedente. Gli Stati membri possono individuare gli agricoltori in attività in base a criteri flessibili ed oggettivi non discriminatori, in base alle specifiche peculiarità

11 IL CAPPING COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Riduzione dei pagamenti diretti in funzione degli importi percepiti: -del 20% per pagamenti tra 150.000 e 200.000 euro -del 40% per pagamenti tra 200.000 e 250.000 euro -del 70% per pagamenti tra 250.000 e 300.000 euro -del 100% per pagamenti > 300.000 euro Riduzione dei pagamenti diretti in funzione degli importi percepiti: -del 20% per pagamenti tra 150.000 e 200.000 euro -del 40% per pagamenti tra 200.000 e 250.000 euro -del 70% per pagamenti tra 250.000 e 300.000 euro -del 100% per pagamenti > 300.000 euro Gli importi dei pagamenti diretti sono al netto di salari e stipendi effettivamente versati e dichiarati Gli importi dei pagamenti diretti sono al netto di salari e stipendi effettivamente versati e dichiarati e dei costi sostenuti per ricorso a contoterzisti Sono escluse dalla riduzione le cooperative agricole che redistribuiscono i pagamenti ai propri soci

12 SOSTEGNO AI GIOVANI COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO I giovani con meno di 40 anni e che si sono insediati per la prima volta in un’azienda agricola hanno diritto ad un pagamento annuo per un periodo massimo di 5 anni L’importo del pagamento è calcolato in base al numero dei titoli attivati, moltiplicato per il valore medio dei titoli, aumentato del 25% Il numero di diritti attivati può essere:  un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole sono pari o inferiori a 25 ettari  negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie Delega agli Stati di fissare il limite dei diritti ad un massimo di 100 ha. Le risorse da destinare a questi pagamenti non possono superare il 2% del massimale nazionale annuo Lascia agli Stati membri la possibilità di aumentare la percentuale delle risorse da destinare a questi pagamenti

13 SOSTEGNO AI PICCOLI AGRICOLTORI COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Il regime è obbligatorio per gli Stati membri. Gli agricoltori che detengono dei diritti nel 2014 hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato denominato "regime per i piccoli agricoltori" Il regime è facoltativo per gli Stati membri. Gli agricoltori che detengono dei diritti nel 2014 sono automaticamente inclusi nel regime semplificato denominato "regime per i piccoli agricoltori«, con possibilità di recesso Il pagamento sostituisce i pagamenti diretti e agli aiuti accoppiati L'importo del pagamento è compreso tra 500 euro e 1.000 euro L'importo del pagamento è < 1.500 euro Il massimale annuo dei pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli non può superare il 10% del massimale nazionale annuo; in caso di superamento di tale limite, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare la percentuale. Il massimale annuo dei pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli non può superare il 15% del massimale nazionale annuo; in caso di superamento di tale limite, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare la percentuale.

14 SOSTEGNO ACCOPPIATO COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Il regime è facoltativo e limitato ad alcune produzioni agricole o regioni con settori agricoli particolarmente importanti o in difficoltà Il regime è facoltativo e aperto a tutte le produzioni agricole Il pagamento annuale può essere concesso entro limiti quantitativi determinati, sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi In via prioritaria saranno privilegiate le produzioni agricole che hanno già beneficato del sostegno accoppiato nel periodo 2007 - 2013 Le risorse destinate al sostegno accoppiato non possono superare il 5% del massimale nazionale; per alcuni Stati membri il massimale può arrivare al 10% Le risorse destinate al sostegno accoppiato non possono superare il 15% del massimale nazionale; tale massimale è aumentabile del 3% se lo Stato membro lo utilizza per le colture proteiche

15 19/03/11 SILUPPO RURALE COMMISSIONE EUROPEAPARLAMENTO EUROPEO Accordo di partenariato – Integrazione tra i fondi strutturali europei Programmi nazionali e regionali alternativiProgrammi nazionali e regionali Nuovi parametri nella definizione delle aree con svantaggi naturali Gestione del rischio – Assicurazione, Fondi di mutualizzazione. Contributi alle singole imprese agricole per compensazioni finanziarie per emergenze ambientali, epizoozie, fitopatie Gestione del rischio – Assicurazione, Fondi di mutualizzazione. Contributi alle imprese agricole, anche in forma associata per compensazioni finanziarie per emergenze ambientali, epizoozie, fitopatie, organismi nocivi, avversità atmosferiche (compresa la siccità) Facoltà per gli Stati membri (o Regioni) di utilizzare il 25% delle risorse per le misure agro climatico ambientali Obbligo per gli Stati membri (o Regioni) di utilizzare il 25% delle risorse per le misure agro climatico ambientali «Greening» primo pilastro baseline di condizionalità per le misure agro climatico ambientali Il «Greening» primo pilastro non è baseline di condizionalità per le misure agro climatico ambientali

16 IMPATTI DEI MASSIMALI DI BILANCIO STABILITI DAL CONSIGLIO EUROPEO  Il bilancio comunitario 2014 - 2020 è stato notevolmente ridimensionato sia rispetto al precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, sia rispetto alle proposte della Commissione Europea. Le risorse globali caleranno del 3,4% a prezzi 2011, ma quelle per la PAC addirittura dell’11,3%  L’11,3% in meno si ripercuoterà soprattutto sulle politiche del primo pilastro (-17,5%) e meno, in apparenza, quelle per lo sviluppo rurale. In realtà, poiché le risorse dello sviluppo rurale erano crescenti nel periodo 2007 - 13, questa è la voce che nel 2020 subirà il maggiore taglio  Il peso della PAC sul totale passa così dal 40% al 35,8% nel 2020  L’Italia subisce la redistribuzione degli aiuti tra Stati membri dell’UE, con una perdita totale, in sette anni, dell’11%, ma la perdita al 2020 sarà ben superiore e arriverà al 17,3%. Sulla base degli emendamenti del Parlamento Europeo, la situazione per l’Italia migliorerebbe e la perdita sarebbe contenuta al 4,7%  La Lombardia perderà, come minimo, in proporzione al dato nazionale ma il taglio potrebbe essere superiore, per effetto della convergenza dei titoli e delle scelte della regionalizzazione

17 IMPATTI DEL «GREENING» IN LOMBARDIA Fonte: dati 6°censimento agricoltura 2010

18

19 19/03/11 POSSIBILI CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL MASSIMALE

20 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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