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PubblicatoAgapito Mantovani Modificato 9 anni fa
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“Il modello del maestro unico e l’autonomia delle istituzioni scolastiche” Anna Armone Firenze, 14 febbraio 2008 Le competenze riservate allo Stato, alle Regioni, alle Scuole del’autonomia nelle fonti legislative, dal d.p.r. 275/1999 alla legge 169/2008, allo Schema di Regolamento attuativo
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Il posto della scuola SCUOLA STATOTERRITORIO legislatore Lo Stato amministratore
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Il riparto delle competenze nazionali e regionali I criteri fondamentali di ripartizione delle competenze sono ribaditi anche nelle decisioni della Corte Costituzionale: I principi fondamentali sono stabiliti dallo Stato e costituiscono il limite entro il quale può essere esercitata la potestà legislativa concorrente delle Regioni; La Regione ha essenzialmente la competenza sulla programmazione della rete scolastica e sull’offerta di istruzione con la correlata allocazione sul territorio delle dotazioni organiche del personale, determinate e assegnate dal livello nazionale; Le Regioni hanno l’unitarietà della gestione relativamente all’organizzazione e alla gestione del servizio scolastico e di formazione
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….. a proposito di Stato La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni ; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. significato di Stato Più ristretto quando, in qualità di persona giuridica, esercita la funzione legislativa Più ampio quando, nei rapporti con il sistema regionale, si pone come “conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall’art. 5 Cost”
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L’importanza degli organismi interistituzionali L’attuazione delle politiche nazionali richiede sempre di più il consolidamento e l’efficace funzionamento degli organismi interistituzionali, in attuazione del principio della leale collaborazione tra regione ed enti locali tra regione/EELL e Stato
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La collaborazione è un tema coessenziale al nostro sistema, le cui radici si ritrovano nell’art. 5 della Costituzione Non si collabora per altruismo!!!. Si collabora per tutelare gli interessi propri e gli interessi comuni che devono coincidere con gli interessi di tutti gli ingranaggi del sistema
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La dimensione regionale dell’organo collegiale non consente “che in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli del coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica e complementare attività di tutti gli attori del sistema formativo. È pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di intese che raccordi l’attività didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con quella dei comuni e delle province nelle materie di rispettiva competenza” “è necessario stabilire un percorso metodologico che faciliti la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuali a livello regionale e locale per tutte quelle aree di attività dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto” (Allegato all’Accordo MIUR regioni, province autonome, comuni, province e comunità montane del 2001)
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Il filo rosso………. Programmazione offerta formativa, programmazione della rete scolastica Elaborazione piano dell’offerta formativa
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Il sistema organizzativo del Ministero della PI alla luce del nuovo regolamento Ufficio scolastico regionale “Nella prospettiva della graduale attuazione dell’art. 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;……..
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Il sistema organizzativo del Ministero della PI alla luce del nuovo regolamento “svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa…” Ufficio scolastico regionale
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Integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal d.lgs n. 112/1988; Promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali; dulcis in fundo………. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l’organo collegiale di cui all’art. 75, comma 3, del d.lgs n. 300/1999
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l’organo collegiale Art. 75, comma 3, d.lgs n. 300/99 prevede che “ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati”
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Proposta di intesa Stato regioni per l’attuazione del Tit V della Cost in materia di istruzione allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale le Regioni si impegnano per la produzione di una propria normazione organica nell’ambito ed a completamento delle disposizioni dello Stato, specificamente in materia di: forma, livelli e organismi di governo territoriale; programmazione dell’offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale, ivi compresa la funzione di organizzazione della rete scolastica; interrelazioni e collaborazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale; forme di rappresentanza e partecipazione dei diversi soggetti dell’istruzione e formazione professionale e della formazione professionale a livello locale e regionale; interventi di supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche; criteri di assegnazione del personale alle scuole; rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio che hanno interesse ad operare nel campo dell’istruzione e della formazione; ……………….
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Art. 3, comma 2 d.p.r. n. 275 1999 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa Le norme sulla pianificazione dell’offerta formativa
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CONFERENZA UNIFICATA (EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) ACCORDO 19 aprile 2001 Art. 4 I piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle eventuali intese e/o accordi conclusi a livello locale. Le istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei POF, ricorreranno alla metodologia delle intese.
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Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale I piani delle istituzioni scolastiche saranno elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie di propria competenza tenendo conto delle eventuali intese e/o accordi conclusi a livello locale è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti Livello unitario delle prestazioni Livello territoriale Livello interno
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Soggetto scuola sul territorio Policy (azioni strategiche) Norme generali Livelli essenziali Determinazioni organizzative regione Determinazioni amministrative EE.LL.
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Il sistema delle relazioni SCUOLA scuola USR Regione Enti locali Relazioni dirette - codeterminazioni Partecipazione decisionale indiretta
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Le scuole sono titolari di FUNZIONI ALCUNE POTESTA’ che possono incontrare limiti o condizionamenti operativi pubblicistici derivanti dalla medesima fonte normativa attributiva dei compiti …..con quale spazio d’azione?
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La costituzionalizzazione dell’autonomia Autonomia come diritto di libertà costituzionale? (facoltà positiva di autodeterminarsi illimitatamente) Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 novembre 1998 affermò che l’autonomia scolastica non è riconosciuta “…a fini generali”, ma solo “…in funzione della definizione e della realizzazione di educazione, formazione e istruzione”. Da ciò l’espressione di “autonomia funzionale”
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Nello svolgimento delle proprie funzioni le scuole devono rispettare non solo i divieti derivanti da norme codificate, ma anche le competenze spettanti a StatoRegioniProvinceComuni
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La sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale afferma che il principio di autonomia va inteso nel senso che alle scuole debbano essere lasciati “adeguati spazi di autonomia” non pregiudicabili né in conseguenza di leggi statali, né regionali “adeguatezza” si rapporta alla “funzione istituzionale” propria della scuola
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Quando c’è compressione dello spazio autonomistico? La compressione deve essere talmente grave e arbitraria da non trovare alcuna giustificazione in valori o parametri ugualmente oggetto di protezione da parte di norme costituzionali “bilanciamento” “proporzionalità”
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Spunti desumibili dalle sentenze: Estensione non illimitata dell’autonomia Significato della clausola di salvaguardia dell’autonomia scolastica ex art. 117 Cost. Spazio spettante al potere statuale di regolazione Spazio spettante alla potestà concorrente regionale in materia di istruzione, con ciò che comporta la leale cooperazione tra Stato e Regione Significato da attribuire al alla nozione di “servizio scolastico”
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Lo spazio dell’autonomia clausola di salvaguardia presumibile limite all’esercizio delle potestà legislative “limiti” desumibili, secondo la Corte Costituzionale, solo da legislazione primaria Legge n. 59/1997
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d.p.r. 275/1999 L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale
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d.p.r. 275/1999 L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
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La sequenza normativa che ha introdotto “il maestro unico” Art. 64 l. n. 133/2008 (conversione dl n. 112/2008) “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica” Organizzazione scolastica Competenza legislativa concorrente della regione Competenza regolamentare della regione
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Art. 64 l. 6 agosto 2008 n. 133/2008 c. 3 prevede Piano programmatico c. 4 prevede che si provveda con uno o più regolamenti alla revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico I regolamenti possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti !!!!!!!!
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Art. 4 l. 30 ottobre 2008 N.169/2008 Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
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La natura del Piano programmatico Atto amministrativo Previsto da norma primaria Non è immediatamente produttivo di effetti Sarà attuato attraversi i Regolamenti Impugnabile???
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Di che si occupa il Piano Art. 64 l. n. 133/2008 (conversione dl n. 112/2008) “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica” Materia oggetto di potere legislativo concorrente delle Regioni Lo Stato non ha potere regolamentare nelle materio oggetto di potere legislativo concorrente delle Regioni Funzione amministrativa Può solo fissare i principi fondamentali nella legge
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Il contenuto dei Regolamenti Art. 64 I regolamenti possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti L’art. 17 della l. 400/1988 prevede che possono essere emanati regolamenti per “l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale” Sul maestro unico le norme sono contenute nell’art. 4 della l. 169/2008
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art. 4 della l. 169/2008 Art. 4 della l. 169/2008 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola Non è prevista la generalizzazione del maestro unico a tutte le classi È presa in considerazione l’esigenza delle famiglie in relazione ad una più ampia articolazione del tempo - scuola
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Cosa prevede il Regolamento sull’insegnante unico” Sostituzione del modulo didattico
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L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale
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Grazie per l’attenzione Anna Armone
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