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Gli Istituti Tecnici.

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Presentazione sul tema: "Gli Istituti Tecnici."— Transcript della presentazione:

1 Gli Istituti Tecnici

2 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
è disposto: dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che la declinazione dei risultati di apprendimento dei percorsi degli istituti tecnici è effettuata: dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base di specifiche linee guida. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, art.2, l’identità degli istituti tecnici si caratterizza per: una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.

3 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, art.2, l’identità degli istituti tecnici è espressa da: un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i percorsi degli istituti tecnici sono suddivisi: in due settori e undici indirizzi. degli istituti tecnici hanno la seguente struttura: due bienni e un quinto anno

4 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che negli istituti tecnici l’insegnamento di scienze motorie è impartito: secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca.

5 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che l’ufficio tecnico: e in dotazione degli istituti tecnici per il settore tecnologico, con il compito di sostenere l’organizzazione e la funzionalita dei laboratori. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti possono essere costituiti dagli istituti tecnici, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. 15 marzo 2010, n.88, attribuisce al comitato tecnico- scientifico degli istituti tecnici: funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilita

6 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce la declinazione dei risultati di apprendimento degli istituti tecnici in: competenze, abilita e conoscenze, effettuata anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che l’orario complessivo annuale delle lezioni degli istituti tecnici è: di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, dal primo al quinto anno.

7 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, all’art.5, comma 2, stabilisce che i percorsi degli istituti tecnici nel primo biennio hanno la seguente struttura: 660 ore di insegnamenti e attivita di istruzione generale e 396 ore di attivita e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici sono articolati, per ciascun anno, In 495 ore di insegnamenti e attivita di istruzione generale e 561 ore di attivita e insegnamenti obbligatori di indirizzo

8 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, nell’Allegato A, stabilisce che le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i percorsi degli istituti tecnici si realizzano: attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti.

9 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici possono utilizzare la seguente quota di autonomia dei curricoli: fino al 20 per cento dell’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio 15 marzo 2010, n.88, all’art.5 stabilisce che gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia: nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo di cui all’Allegato A).

10 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, all’art.5, comma 3, stabilisce che la quota di autonomia dei curricoli può essere utilizzata per: attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che la determinazione della quota di autonomia: tiene conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che per l’utilizzo della quota di autonomia: nessuna disciplina puo essere decurtata per piu del 20% dell’orario complessivo delle lezioni previsto dai quadri orari di cui agli Allegati e C).

11 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, all’art.5, comma 3, stabilisce che l’utilizzo della quota di autonomia è: gestito dagli istituti tecnici nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici possono utilizzare i seguenti spazi di flessibilità: entro il 30 per cento nel secondo biennio e il 35 per cento nell’ultimo anno.

12 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici possono utilizzare gli spazi di flessibilità per: articolare le aree di indirizzo in opzioni, purche incluse in un apposito elenco nazionale. tecnici possono utilizzare la flessibilità: nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

13 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti tecnici in opzioni sono definiti:con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome. Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici precisano che le opzioni sono: indicate da un elenco nazionale contenente anche le classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzate per gli insegnamenti previsti.

14 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che nel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono indicati: l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche in riferimento alle eventuali opzioni scelte. Nelle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici (Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n.57 del 15 luglio 2010), le scienze integrate, introdotte nel primo biennio degli istituti tecnici, vanno intese: come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di insegnamento delle scienze.

15 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici : possono dotarsi, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che: ai componenti del comitato tecnico scientifico non spettano compensi ad alcun titolo.

16 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, articolo 7, stabilisce che i percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di Monitoraggio costante, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che indirizzi, profili e risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati: periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio, agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonche alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di: un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca.

17 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il Regolamento che detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici è stato emanato: con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20101, n.88 Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20101, n.88 stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo ipiani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio: con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali

18 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20101, n.88 stabilisce, per i percorsi del settore tecnologico, le seguenti ore di compresenza in laboratorio: 264 nel primo biennio, 561 nel secondo biennio e 330 nel quinto anno marzo 20101, n.88 prevede l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina: non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno.

19 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20101, n.88 prevede che le prove per la valutazione periodica e finale siano definite in modo da accertare, in particolare: la capacita dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. Il Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQARF), promuove la condivisione di: criteri qualitativi, descrittori e indicatori per migliorare la qualita dei sistemi educativi di istruzione e formazione e costruire una cultura comune della valutazione e della qualita

20 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti tecnici (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88) fa riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente di: mettere in relazione e posizionare in una struttura a otto livelli l’intera gamma dei titoli di studio e di qualificazione rilasciati nei Paesi membri.

21 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Qual è l’obiettivo dell’area di istruzione generale degli istituti tecnici indicato nel PECUP (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88)? Fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione Qual è l’obiettivo delle aree di indirizzo degli istituti tecnici indicato nel PECUP (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88)? Far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilita cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilita per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

22 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori, con l’obiettivo prioritario di: sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, i percorsi quinquennali degli istituti tecnici si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione: ai settori e agli indirizzi di studi, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A e ai profili di uscita di ciascun indirizzo di cui agli Allegati B e C.

23 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, qual è negli istituti tecnici il compito principale dell’ufficio tecnico? Sostenere la migliore organizzazione e funzionalita dei laboratori i a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonche per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti tecnici possono contrarre contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni: ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto.

24 Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i criteri generali per l'insegnamento nel quinto anno degli istituti tecnici di una disciplina non linguistica in lingua inglese sono definiti: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 15 marzo 2010, n.88, prevede nel quinto anno degli istituti tecnici l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica: scelta tra le discipline dell'area di indirizzo.


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