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PubblicatoFelìcita Randazzo Modificato 9 anni fa
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diritti sindacali/libertà sindacale La libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.), per essere effettiva, ha bisogno di ulteriori previsioni normative relative al riconoscimento di “diritti sindacali” nei luoghi di lavoro
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Titolo II e III della legge 300/70 Titolo II: Della libertà sindacale art. 14 - diritto di associazione e di attività sindacale art..15-16 - divieto di discriminazioni art. 17 - sindacati di comodo
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Titolo III St.Lav. Titolo III - Dell’attività sindacale Art. 20 - assemblea Art. 21 - referendum Art. 25 - affissione Art. 26 - raccolta di contributi sindacali e proselitismo Art. 27 - riunione in idonei locali aziendali
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segue I diritti sindacali di cui al titolo III “si aggiungono” alla libertà sindacale di cui al titolo II e all’art. 39, comma 1, Cost.
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Limiti ai poteri datoriali Rispetto ai diritti sindacali, il datore di lavoro si trova in una condizione di obbligo (pati) ovvero di soggezione nei confronti dei lavoratori che, tramite le proprie rappresentanze, esercitano detti diritti
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segue Il diritto a svolgere l’attività sindacale comporta pertanto, in linea di massima, un immediato sacrificio delle ragioni tecnico- produttive del datore di lavoro
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A chi spettano tali diritti? I soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di cui al Titolo III sono accordati (non a qualunque organizzazione dei lavoratori presenti in azienda), ma soltanto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) in quanto costituite nell’ambito si sindacati particolarmente qualificati (i sindacati rappresentativi a mente dell’art. 19 St.lav.), e/o alle RSU (dopo il protocollo del 1993)
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Art. 14 ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
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Art. 20 assemblea I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
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segue Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
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segue Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
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segue L’assemblea ed il referendum costituiscono istituti di democrazia diretta La finalità di detti istituti è consentire ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare all’elaborazione e decisione delle politiche sindacali, specie contrattuali 12
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segue La titolarità del diritto spetta a tutti i lavoratori Il potere di convocazione è riservato a ciascuna RSA 13
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segue L’assemblea può svolgersi durante l’orario di lavoro nei limiti delle 10 ore annue per ciascun lavoratore Le ore sono regolarmente retribuite 14
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referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. 15
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segue Facoltà di convocazione spetta alle RSA soltanto congiuntamente o RSU 16
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Diritti di informazione, consultazione e controllo Al di fuori della legge 300/70, ci sono due ipotesi in cui vengono in risalto siffatte prerogative del sindacato: Licenziamenti collettivi (legge 223/91) Trasferimento d’azienda o di ramo di azienda (art. 2112 c.c.) 17
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segue Rispetto a decisioni datoriali sull’organizzazione produttiva, il sindacato ha un diritto di essere informato e consultato Se il datore di lavoro omette di riconoscere siffatti diritti, incorre in una ipotesi di comportamento antisindacale, punibile ai sensi dell’art. 28 St.lav. 18
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segue Differente graduazione e profondità dei diritti: Informazione: è il livello più basso, consiste nella mera trasmissione di dati al sindacato da parte del datore di lavoro, finalizzata alla conoscenza delle questioni attinenti all’attività dell’impresa 19
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segue consultazione: rappresenta un momento di effettivo coinvolgimento del sindacato; spesso sfocia in un obbligo del datore di lavoro di sottoporre la materia ad un esame congiunto con il sindacato 20
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Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
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segue Carattere “aperto” (determinato soltanto teleologicamente), della norma di cui all’art. 28 Il comportamento antisindacale, e quindi illegittimo, non è descritto dalla disposizione, ma è individuato in base alla sua idoneità a ledere i beni protetti 22
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segue I beni protetti dalla norma sono: Libertà sindacale Attività sindacale Diritto di sciopero 23
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segue “Comportamento” antisindacale Sono ricompresi sia atti giuridici (un licenziamento) sia meri comportamenti materiali (minacce), sia comportamenti omissivi posti in essere dal datore di lavoro 24
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Legittimato attivo Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiamo interesse 25
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