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PubblicatoVelia Cortese Modificato 9 anni fa
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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014
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RIPARTI PARZIALI E FINALE Dopo decreto esecutività stato passivo: riparti parziali, ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal G.D. (art. 10, 1° co., l.f.). Termine liquidazione attivo: ripartizione finale.
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SOMME RIPARTIBILI Somma disponibile, escluso: nei riparti parziali 20% (art. 113, 2° co., l.f.); somme occorrenti per la procedura (stimate) anche nel riparto finale; somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi.
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PRIVILEGI Le somme vanno erogate ai creditori privilegiati, secondo l’ordine assegnato dalla legge, e successivamente ai creditori chirografari. I privilegi possono riguardare beni determinati oppure tutti i beni mobili o anche immobili. Per cui ………
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PREDEDUZIONE Crediti verso la massa (art. 111, 1° co., n.1, l.f.): le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate, in primo luogo, per il pagamento dei crediti verso la massa denominati prededucibili ossia quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: crediti sorti durante il fallimento per atti degli organi della procedura, inclusi quelli relativi all’esercizio provvisorio, in caso di consecuzione, i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura di concordato preventivo, debiti contratti in funzione della presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cd. finanziamenti ponte), e quelli sorti nella fase di esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 quater, l.f.) Vanno soddisfatti in via prioritaria sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
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PAGAMENTO CREDITI PREDEDUZIONE Possono essere pagati al di fuori del riparto i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento purché non contestati e sempre ché l’attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente tutti i crediti della massa. Vanno soddisfatti nel riparto: 1. I crediti prededucibili sorti nel corso di una procedura di concordato preventivo o in relazione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti e non soddisfatti alla data delle dichiarazione del fallimento consecutivo. 2. I crediti sorti nel corso del fallimento e contestati. 3. I crediti sorti nel fallimento in caso di presumibile insufficienza dell’attivo.
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PAGAMENTI TARDIVI I creditori ammessi tardivamente hanno diritto alle quote relative ai riparti già effettuati solo se: assistiti da privilegio, il ritardo non è loro imputabile come attestato nel provvedimento di ammissione. Tali somme potranno essere loro ripartite solo con l’utilizzo dell’attivo ancora da ripartire ed in occasione della prima ripartizione successiva alla loro ammissione, è invece esclusa la possibilità di ripetere dagli altri creditori quanto da essi percepito all’atto dei precedenti riparti.
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ACCANTONAMENTI 1. Creditori ammessi con riserva. 2. Creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari o la cui domanda è stata accolta nel giudizio di impugnazione con provvedimento non passato in giudicato. 3. Creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione o revocazione. Nel riparto finale vengono distribuiti anche le somme precedentemente accantonate, ma se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato (art. 117, 2° co., l.f.). Dopo lo scioglimento della riserva, ove risulti escluso il diritto al versamento delle quote assegnate, queste rientrano nell’attivo ripartibile se non si è ancora proceduto al riparto finale, altrimenti vanno fatte oggetto di un riparto supplementare. Dopo la chiusura del fallimento gli organi rivivono per procedere al riparto supplementare.
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SOMME NON RISCOSSE Le somme attribuite a creditori che non si siano presentati o risultino irreperibili, decorsi cinque anni dal loro deposito, vanno attribuite, con il rispetto delle regole sulla collocazione dei crediti, ai soli creditori che ne abbiano fatto richiesta (art. 117, 5° co., l.f.) e, in difetto di richiesta, vanno versate all’entrate del bilancio dello Stato.
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PROCEDIMENTO Il progetto di riparto va depositato ed è possibile la proposizione del reclamo al G.D. ex art. 36 l.f. entro quindici giorni dalla comunicazione che va fatta a tutti i creditori. Dopo il termine per il reclamo il G.D. emana il decreto di esecutività del progetto di riparto. L’esecutività del riparto comporta l’irripetibilità delle somme assegnate in sua esecuzione. Si ritiene ammissibile riparare, nelle successive ripartizioni, attraverso opportuni conguagli, ad errori commessi in precedenti riparti.
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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO lorenzo.benatti@unipr.it
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