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PubblicatoMaddalena Bartoli Modificato 9 anni fa
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Sala colonne del Comune di Torino Agevolazioni per la regolarizzazione delle difformità catastali degli immobili Città di Torino Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004 art.1 comma 336
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Legge 311/04, art. 1. comma 336 (G.U. n.192/l del 31dic 2004) I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
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Legge 311/04, art. 1. comma 336 (G.U. n.192/l del 31dic 2004)
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COME PROCEDERE Definizione agevolata fino al 31/12/2005 Analisi del Settore Catasto delle situazioni di accatastamento non coerenti e (a partire dal 1 gennaio 2006) notifica al proprietario affinchè provveda al riclassamento
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AZIONI DI SUPPORTO 1 –Presso lo sportello catastale decentato di via Monte Ortigara, 95 è stato preposto un nucleo di tecnici in grado di fornire chiarimenti ai proprietari di immobili 2 - Istituito un numero verde telefonico per primi chiarimenti su cosa fare. NUMERO VERDE : 80072 7507
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Principali azioni intraprese 1 - Definita una metodologia per individuare le unità non accatastate 2 - Idem per individuare quelle il cui stato di fatto non è coerente con il classamento 3 – Verificare se tale situazione è conseguente lavori eseguiti
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Cosa deve fare il proprietario 1 – Verificare la corrispondenza tra la situazione reale del proprio alloggio e quanto risulta dai dati denunciati al catasto 2 - Se non risulta a lui chiaro cosa fare; chiedere chiarimenti allo sportello decentrato in via Monte Ortigara, 95 3 – Se risulta necessario aggiornare i dati del catasto; rivolgersi ad un professionista di fiducia
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Cosa Farà il professionista di fiducia Presenterà una variazione catastale agli sportelli dell’Agenzia del Territorio (utilizzando un programma informatico messo a disposizione dalla Agenzia stessa). Il programma si chiama DOCFA. Il programma DOCFA registra i dati di consistenza e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare e consente di attribuire la categoria e la classe di appartenenza.
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FINANZIARIA 2005_ ART. 1 COMMA 336 RECUPERO ICI ICI (se abitazione principale) 124,83 Rendita 444,15 CLASSAMENTO ATTUALE Cat. A/3 cl. 2 Zona 4 Rendita 588,77 ICI (se abitazione principale) 204,56 CLASSAMENTO CORRETTO ARCHIVIO CATASTALE ARCHIVIO COMUNALE BAGNO INTERNO DIA del giugno 1996 Differenza ICI + 79,73 Cat. A/5 cl. 5 Zona 4 Dati catastali aggiornati nel marzo 1996
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FINANZIARIA 2005_ ART. 1 COMMA 336 RECUPERO ICI Cat. A/4 cl. 2. Zona 1 Rendita 309,87 ICI (se abitazione principale) 50,81 CLASSAMENTO ATTUALE Cat. A/4 cl. 4. (+ 2 CLASSI) Zona 1 Rendita 433,83 ICI (se abitazione principale) 119,14 CLASSAMENTO CORRETTO ARCHIVIO COMUNALE Differenza ICI + 68,33 ASCENSORE Art. 26 del 1983 ARCHIVIO CATASTALE Dati catastali del 2003
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Dopo la presentazione del DOCFA…... cosa succede?
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Il sig. Rossi riceve in data 20 dicembre 2005 la comunicazione con la quale gli viene confermata la rendita catastale proposta dal tecnico da lui incaricato….
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..il sig. Rossi da questo momento avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione versando la differenza d’imposta dall’anno 2000 all’anno 2004...
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Il sig. Rossi dichiarava: CAT. A/4 CLASSE 2 VANI 6 RENDITA € 418,33 Tale immobile è diventato: CAT. A/3 CLASSE 2 VANI 5 RENDITA € 671,39
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Tenuto conto del fatto che l’immobile non è la sua abitazione principale….. …...la differenza d’imposta dovuta deve essere calcolata nel modo seguente: Le aliquote da applicare infatti, sono soltanto due: - 5,25% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale - 6,00% per tutte le altre unità immobiliari.
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SI DEVE CALCOLARE L’IMPOSTA SULLA BASE DELLA NUOVA RENDITA PER GLI ANNI DAL 2000 AL 2004 …infatti se il DOCFA verrà presentato all'Agenzia del Territorio entro il 31 dicembre 2005: il recupero dell'imposta si ferma all'anno 2000, anche se la data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale è antecedente non sono dovuti nè sanzioni, nè interessi.
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nuovo valore dell’immobile comprensivo della rivalutazione del 5% 671,39 X 105 = 70.495,95 70.495,95 x 6 : 1.000 = 422,97 ICI dovuta sulla nuova rendita catastale
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...il sig. Rossi deve calcolare la differenza tra l’imposta dovuta sulla base della vecchia rendita e l’imposta calcolata sulla base della nuova rendita... ADESSO...
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Per informazioni…. Settore Catasto della Città di Torino via Monte Ortigara 95 Torino Numero verde: 800727507
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