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PubblicatoDuilio Quaranta Modificato 9 anni fa
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Organo giudicante di 1° grado Magistrato onorario (non togato)
Chi è il GIUDICE DI PACE Autorità giudiziaria Organo giudicante di 1° grado Magistrato ordinario Magistrato onorario (non togato) SVOLGE: Attività processuale civile - limiti Attività processuale penale - limiti
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davanti al giudice di pace
Procedimento penale davanti al giudice di pace Chi sono i soggetti ? Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Giudice di Pace Il Giudice di Pace competente per territorio Il Giudice di Pace competente per gli atti preliminari L’imputato INOLTRE VANNO RICORDATI Il querelante / ricorrente La polizia giudiziaria
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IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE IL GIUDICE DI PACE
E’ il titolare dell’azione penale; riceve la relazione dalla P.G. entro 4 mesi dall’acquisizione della notizia di reato; autorizza il compimento di determinati atti nell’indagine preliminare (accertamenti tecnici non ripetibili; interrogatori; confronti; perquisizioni e sequestri); autorizza l’eventuale proroga dei termini della chiusura delle indagini preliminari per un massimo di 2 mesi; provvede direttamente o delegando la P.G. a svolgere, qualora lo ritenga necessario, ulteriori indagini; formula il capo d’imputazione; formula la citazione a giudizio dell’imputato e degli altri soggetti interessati; richiede l’archiviazione del procedimento per notizia di reato infondata o per altri motivi; si rapporta con il Giudice di Pace circondariale.
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COMPETENTE PER TERRITORIO
IL GIUDICE DI PACE COMPETENTE PER TERRITORIO È il Giudice di Pace del luogo in cui il reato è avvenuto, o territorialmente competente, che sarà chiamato a giudicare l’imputato in udienza (cosiddetto Giudice di Pace del dibattimento). IL GIUDICE DI PACE COMPETENTE PER GLI ATTI PRELIMINARI È il Giudice di Pace competente per decidere/autorizzare gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari, in contatto con il Procuratore della Repubblica (titolare dell’azione penale). Questo G.d.P. è quello del luogo ove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il Giudice di Pace territorialmente competente. (cosiddetto Giudice di Pace circondariale).
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L’IMPUTATO Nel procedimento davanti al Giudice di Pace assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal G.d.P.
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IL QUERELANTE / RICORRENTE
È la parte offesa, cioè, colui o coloro che presentano querela nei confronti dell’imputato. Per i reati di competenza del G.d.P., procedibili a querela, è ammessa la citazione a giudizio da parte della persona offesa presentando un ricorso direttamente al Giudice. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.
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LA POLIZIA GIUDIZIARIA
È il soggetto che nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace acquista una posizione centrale per le indagini. Acquisisce la notizia di reato; riceve la querela; svolge l’attività d’indagine; trasmette la relazione delle indagini al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 4 mesi dall’acquisizione della notizia; chiede l’autorizzazione per lo svolgimento di eventuali attività d’indagine (accertamenti tecnici non ripetibili; interrogatori; confronti; perquisizioni e sequestri); svolge indagini delegate dal P.M. chiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al G.d.P. nel caso il reato sia fondato.
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Cosa deve fare Il Giudice di Pace Nel corso del procedimento,
deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. Questo compito potrebbe avere una sua efficacia in procedimenti tra due soggetti in presenza di querela (anche se nella pratica il tentativo viene fatto solitamente prima dell’udienza); Non si capisce come possa trovare riscontro in quei procedimenti perseguibili d’ufficio, ad esempio la guida in stato di ebbrezza !? Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 162 e 162 bis del Codice Penale in materia di oblazione che estingue il reato.
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Cosa non può fare Il Giudice di Pace
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, per tutto ciò che non è previsto dal D.Lgs , n.274, si applicano le disposizioni contenute nel Codice di Procedura Penale e nei titoli I e II del D.Lgs n.271, ad eccezione delle disposizioni relative: All’incidente probatorio; All’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; Alle misure cautelari personali; Alla proroga del termine per le indagini; All’udienza preliminare; Al giudizio abbreviato; All’applicazione della pena su richiesta; Al giudizio direttissimo; Al giudizio immediato; Al decreto penale di condanna.
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Le competenze del Giudice di Pace
Competenza per materia È l’indicazione dei reati affidati alla competenza del Giudice di Pace e che seguono l’iter procedurale del D.Lgs ,n.274. Competenza per territorio È l’individuazione del Giudice di Pace che è competente in relazione alla suddivisione territoriale circondariale. Competenza per materia determinata dalla connessione È l’indicazione del Giudice competente, nei casi in cui un imputato ha commesso con una sola azione od omissione più reati di competenza di diversi giudici. Competenza per territorio determinata dalla connessione È l’indicazione del Giudice di Pace competente per territorio quando più reati commessi da un imputato ricadono nella competenza di giudici diversi.
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COMPETENZA PER MATERIA
Delitti consumati o tentati previsti dagli articoli: 581, CP (percosse); 582 comma 2, CP (lesioni personali) limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte -non superiori a 20giorni e senza aggravanti; 590, CP (lesioni personali colpose) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connessa alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni; 594, CP (ingiuria); 595 commi 1 e 2, CP (diffamazione) con esclusioni;
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612 comma 1, CP (minaccia) limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte;
626, CP (furti punibili a querela dell’offeso); 627, CP (sottrazione di cose comuni); 631, CP (usurpazione dell’altrui cosa immobile) ad eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-; 632, CP (devianza di acque e modificazione dello stato dei luoghi) ad eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-; 633, CP (invasione di terreni o edifici ) ad eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-; 635 comma 1, CP (danneggiamento) limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte; 636, CP (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) ad eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-; 637, CP (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638 comma 1, CP (uccisione o danneggiamento di animali altrui) limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte;
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639, CP (deturpamento e danneggiamento di cose altrui) limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte; 647, CP (appropriazione di cose smarrite,del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito); 2. Contravvenzioni previste dagli articoli: 689, CP (somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente); 690, CP (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691, CP (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726 comma 1, CP (atti contrari alla pubblica decenza); 731, CP (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori); 3. Delitti consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: 25, TULPS (preavviso per cerimonie o processioni); 62 comma 3, TULPS (iscrizione registro dei portieri); 1095 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (inosservanza di un ordine da parte di un componente dell’equipaggio);
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1096 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (inosservanza di ordine di arresto);
1119 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (componente dell’equipaggio che si addormenta); 3 DPR n.918/57 “Disciplina dei rifugi alpini” (assenza dell’autorizzazione dell’Ente provinciale per il turismo); 102 DPR n.361/57 “T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati” (disordini negli uffici di sezione o nell’aula dell’ufficio centrale durante le elezioni); 106 DPR n.361/57 “T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati” (più sottoscrizioni di candidati o di liste di candidati); 92, DPR n.570/60 “T.U.L. per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali” (disordini nella sala delle elezioni o in quella dell’ufficio centrale durante le operazioni elettorali); 15 comma 2, L. 1329/65 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” (alterazione del contrassegno sulla macchina); 3, L. n.362/91 “Norme di riordino del settore farmaceutico” (apertura di una farmacia senza autorizzazione); 51, L. n.352/70 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo” (rinvio alle sanzioni previste per il T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati)
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3 commi 3 e 4, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (Realizzazione di ferrovie o varianti senza autorizzazione); 46 comma 4, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (sanzioni); 65 comma 3, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (divieto di manovrare le barriere e gli altri sistemi nonché i dispositivi dei passaggi a livello per i non addetti); 18, L. n.528/82 “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto” (riffa); 20, L. n.528/82 “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto” (raccolta di scommesse senza concessione); 17 comma 3, L. n.107/90 “Discilplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati” (vendita del proprio sangue a fini di lucro); 15 comma 3, D.Lgs. n.311/91 “Attuazione direttive CEE in materia di recipienti semplici a pressione” (assenza della marcatura CE); 11 comma 1, D.Lgs. n.311/91 “Attuazione direttive CEE in materia di sicurezza dei giocattoli” (assenza della marcatura CE);
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[187 commi 4 e 5, Codice della Strada (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti)];
10 comma 1, D.Lgs. n.507/92 “Attuazione direttive CEE in materia di dispositivi medici impiantabili attivi” (assenza della marcatura CE o attestato di conformità); 23 comma 2, D.Lgs. n.46/97 “Attuazione direttive CEE in materia di dispositivi medici” (pubblicità senza autorizzazione o in difformità dalla stessa). La competenza di tali reati rimane del Tribunale quando risultino circostanze aggravanti in materia di terrorismo, di mafia e di discriminazione razziale. Rimane ferma la competenza speciale per gli imputati che non abbiano compiuto il 18° anno di età, presso il Tribunale dei minorenni.
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COMPETENZA PER TERRITORIO
Il giudice di pace competente per il giudizio è quello del luogo dove è stato consumato il reato. Il giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il Giudice di Pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il Giudice territorialmente competente.
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COMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DALLA CONNESSIONE
Si ha connessione per materia tra procedimenti di competenza del G.d.P. e di un altro Giudice solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Quando nei procedimenti connessi vi sono reati di competenza del G.d.P. e altri di competenza della Corte di Assise o del Tribunale, è competente per tutti il giudice superiore. La connessione non opera quando non è possibile la riunione dei processi e tra procedimenti di competenza del G.d.P. e di un Giudice Speciale. Davanti al G.d.P. si ha connessione quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro e quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione
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COMPETENZA PER TERRITORIO
DETERMINATA DALLA CONNESSIONE Nei casi di connessione di procedimenti davanti al Giudice di Pace, la competenza territoriale, in caso di reati commessi in luoghi diversi, è del Giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Qualora non sia possibile determinare in questo modo la competenza, il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi
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Lavoro di pubblica utilità
Le sanzioni che applica Il Giudice di Pace Pena pecuniaria Obbligo di permanenza domiciliare Lavoro di pubblica utilità
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PENA PECUNIARIA Per i reati di competenza del Giudice di Pace puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie previste. Conversione delle pene pecuniarie Nei casi di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, questa si converte a richiesta in lavoro di pubblica utilità ovvero in permanenza domiciliare. 1 giorno di lavoro di pubblica utilità = € 12,00 1 giorno di permanenza domiciliare = € 25,00
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OBBLIGO DI PERMANENZA DOMICILIARE
La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso: la propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in un luogo di cura, assistenza o accoglienza. Nei giorni di sabato e domenica. Il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana, o a richiesta del condannato, continuativamente. La durata della permanenza domiciliare: non può essere inferiore a 6 giorni non può superare i 45 giorni; il condannato non è considerato in stato di detenzione.
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Criteri di ragguaglio delle pene
Tenuto conto della capacità a delinquere del colpevole il Giudice può altresì imporre al condannato: + Il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle sue esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare. Criteri di ragguaglio delle pene 1 giorno di pena detentiva = 2 gg di permanenza domiciliare 1 giorno di pena detentiva = 3 gg di lavoro di pubblica utilità 1 giorno di pena detentiva = € 38,00
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LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. IL GIUDICE DI PACE PUÒ APPLICARE LA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOLO SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO. Il lavoro di pubblica utilità: non può essere inferiore a 10 giorni non può superare 6 mesi L'attività viene svolta: nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato
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La prestazione lavorativa:
deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. non può superare le 6 ore di lavoro settimanale (su richiesta del condannato il Giudice può concedere lo svolgimento della prestazione per un tempo superiore alle 6 ore settimanali, ma non può comunque superare le 8 ore giornaliere) Ai fini del computo della pena: 1 giorno di lavoro di pubblica utilità = 2 ore di lavoro (anche non continuative) Fermo quanto previsto dal D.Lgs n.274, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs , n. 281.
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È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO.
Violazione degli obblighi Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona, nonché quando viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene inflitte: È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO. Deputati al controllo sull’osservanza degli obblighi connessi alle pene applicate dal G.d.P. sono gli uffici di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
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In che misura si applicano le sanzioni
TIPO DI SANZIONE PREVISTA PENA CHE APPLICA IL G.d.P. 1 Solo sanzione pecuniaria (multa o ammenda) Continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti 2 Multa o ammenda in alternativa a reclusione o arresto (non superiore, nel massimo a 6 mesi) Pena pecuniaria della stessa specie da € 258,23 a € 2582,28 3 (superiore, nel massimo a sei mesi) Pena pecuniaria della stessa specie da € 258,23 a € 2582,28 o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi 4 Solo pena detentiva (reclusione o arresto) Pena pecuniaria specie corrispondente (multa o ammenda) da € 516,46 a € 2582,28 o permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi 5 Multa o ammenda Congiunta Pena pecuniaria specie corrispondente (multa o ammenda) da € 774,69 a € 2582,28 o permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi Nei casi previsti ai n. 3, 4 e 5, nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
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Esempio REATO PENE VECCHIE PENE DEL G.d.P. Lesioni colpose lievi
Art. 590 c.1 CP Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a € 309,87 Multa da € 258,23 a € 2582,28 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente Art. 689 C.P. Arresto sino a 1 anno Ammenda da € 516,00 a € 2582,00 permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi
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Ricorsi alle sentenze Contro le sentenze del Giudice di Pace sono ammesse due possibilità di impugnazione: È possibile proporre appello È possibile proporre ricorso per Cassazione Chi può impugnare le sentenze del Giudice di Pace? Il Pubblico Ministero Il Pubblico Ministero può proporre appello: contro le sentenze di condanna del G.d.P. che applicano una pena diversa da quella pecuniaria contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione: contro tutte le sentenze del Giudice di Pace.
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L'imputato può proporre appello:
contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, ma solo se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L'imputato può proporre ricorso per cassazione: contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano la sola pena pecuniaria; contro le sentenze di proscioglimento. Il Ricorrente Il Ricorrente che ha proposto ricorso diretto al G.d.P. può proporre appello: contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Il Ricorrente che ha proposto ricorso diretto al G.d.P. può proporre ricorso per cassazione: contro tutte le sentenze del Giudice di Pace. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
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Giudizio di appello Competente per il giudizio di appello:
È il tribunale del circondario in cui ha sede il Giudice di Pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
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Peculiarità dell’azione penale
Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace vi sono due aspetti del tutto nuovi, che modificano i principi dell’azione penale: Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
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Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità
Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto: Definizione: Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Modalità: Nel corso delle indagini preliminari, il Giudice emette un decreto di archiviazione con cui dichiara di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Vincoli: Il Giudice non può emettere il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto se risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. In udienza: Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
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Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
Definizione: Il reato si estingue quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Modalità: Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dopo aver accertato la condotta riparatoria dell’imputato, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo. Vincoli: Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
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In udienza: Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato: chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere alla riparazione del danno; e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. Quando non provvede a dichiarare estinto il reato, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
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L’azione penale L’azione penale ha come suoi elementi fondamentali:
L’acquisizione della notizia di reato e La condizione di procedibilità per quel reato. Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace l’attivazione dell’azione penale avviene in tre modi: acquisizione della notizia di un reato per il quale si procede d’ufficio acquisizione della notizia di un reato per il quale è stata presentata querela di parte acquisizione della notizia di un reato per il quale è stato presentato un ricorso immediato al G.d.P.
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Il Ricorso immediato al Giudice
Per i reati procedibili a querela di parte, è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni previste dall’articolo 21 del D.Lgs n.274 STRALCIO ART. 21 D.LGS. N.274/2000 a) l'indicazione del giudice; b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante; c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina; d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità; e) le generalità della persona citata a giudizio; f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione; h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
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… segue RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE
Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore. In caso di minori o inabilitati si applicano le disposizioni relative al diritto di querela, di cui al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.
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Il ricorso immediato al Giudice di Pace:
Deve essere preventivamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria; Deve essere presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. Il Giudice di Pace dispone, comunque, l'acquisizione della querela in originale. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria. Qualora vi sia la costituzione di parte civile, questa deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso; e deve indicare la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno, questa è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
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Procedimento del ricorso immediato al G.d.P.:
Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del Giudice di Pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. ART. 24 D.LGS. N.274/2000 1. Il ricorso è inammissibile: a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1; b) se risulta presentato fuori dei casi previsti; c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova; e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
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Il Giudice di Pace: decorso il termine dei 10 giorni, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a : Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, pena l’inammissibilità del ricorso, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. Quando non vi siano cause di inammissibilità e il ricorso risulta presentato in modo conforme alle disposizioni, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. La convocazione a giudizio deve essere conforme a quanto stabilito dall’art. 27 del D.Lgs n.274
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ART. 27 D. LGS. N.274/2000 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. 3. Il decreto contiene: a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia; c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto; d) la trascrizione dell'imputazione; e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità. 5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).
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Attività della Polizia Giudiziaria
1 - Acquisisce la notizia di reato: Per iniziativa diretta; Riceve la denuncia (ufficiale di P.G.); Riceve la querela (ufficiale di P.G.); Riceve la notizia di reato dal Pubblico Ministero.
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… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
2 - Verifica la condizione di procedibilità per la notizia di reato acquisita: Reato perseguibile d’ufficio, si procede con l’avvio delle indagini preliminari; Reato perseguibile a querela di parte, si attende che la parte offesa presenti la querela presso un ufficio di P.G.. Qualora per quel reato sia già intervenuto un altro ufficio di P.G., la querela sarà trasmessa all’ufficio che si è già occupato del fatto. La querela è condizione di procedibilità necessaria per iniziare le indagini preliminari. Deve essere presentata entro 3 mesi, può essere ritirata, se non viene presentata il reato non viene perseguito. In presenza di querela la P.G. inizia le indagini preliminari.
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3 - Svolge l’attività d’indagine:
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 3 - Svolge l’attività d’indagine: Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole. Riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi dall’acquisizione della notizia di reato.
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… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
4 - Trasmette la relazione delle indagini al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (entro 4 mesi): Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al Giudice di Pace. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione, o anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
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… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
5 - Chiede l’autorizzazione per lo svolgimento di eventuali attività d’indagine: La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili, di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa. La Polizia Giudiziaria può compiere tutti gli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del C.P.P., nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, in quanto compatibili con il procedimento penale davanti al G.d.P., (es.: deve comunque sempre ottenere la convalida entro 48 ore per gli atti per cui è prevista). Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini oltre ai 4 mesi previsti, per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi.
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… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
6 - Svolge indagini delegate dal P.M.: La polizia giudiziaria dopo aver trasmesso la relazione al pubblico ministero e anche prima della chiusura delle indagini preliminari, quando questi lo ritenga necessario, svolge attività d’indagine delegata dal pubblico ministero.
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… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
7 - Chiude le indagini preliminari e chiede che sia emessa la citazione a giudizio: Con la relazione al pubblico ministero la polizia giudiziaria chiude le indagini preliminari e contestualmente chiede l’autorizzazione a disporre (in realtà chiede che venga disposta..) la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al Giudice di Pace, nel caso la notizia risulti fondata; in caso contrario trasmetterà gli elementi raccolti al fine dell’archiviazione. Il pubblico ministero ricevuta la relazione, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e la citazione a giudizio dell'imputato davanti al Giudice di Pace.
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D.LGS.28 agosto 2000 n. 274 ART. 20. Citazione a giudizio. 1. Il pubblico ministero cita l'imputato dinanzi al giudice di pace. 2. La citazione contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
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… segue D.LGS.28 agosto 2000 n. 274 – ART. 20. Citazione a giudizio.
3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario. 4. La citazione è notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza. 5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
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Decreto di archiviazione
NOTIZIA DI REATO POLIZIA GIUDIZIARIA PUBBLICO MINISTERO Richiesta archiviazione Indagini preliminari Durata max 4 mesi GIUDICE DI PACE (Circondariale) PUBBLICO MINISTERO NO SI Eventuale compimento di ulteriori atti d’indagine, per un periodo di tempo non superiore a mesi 2 (durata max mesi 4+2 ) Restituzione atti P.M. per Decreto di archiviazione GIUDICE DI PACE A giudizio FORMULAZIONE DEL CAPO D’IMPUTAZIONE Citazione a giudizio
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vecchia citazione D.LGS.28 agosto 2000 n. 274
ART. 20. Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace. 2. La citazione contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
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… segue D. LGS. 28 agosto 2000 n. 274 - ART. 20
… segue D.LGS.28 agosto 2000 n ART. 20. Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria. 3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza. 4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria. 5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
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