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PubblicatoBrizio Diana Modificato 9 anni fa
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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire:“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” N. 15 TI TROVI IN
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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Amministratore di Condominio AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Definizione L'Amministratore del Condominio è un organo creato dall'assemblea condominiale al quale viene conferito il mandato di curare il corretto andamento della gestione comune. La nomina dell'Amministratore è, dunque, prerogativa dell'Assemblea del Condominio, ma, quando per ragioni particolari, tale nomina non può avvenire, provvede l'autorità giudiziaria ad istanza anche di un solo condomino. La figura dell'Amministratore è imposta dalla Legge quando in un edificio ci siano quattro o più proprietari, cioè Condomini (art. 1129 CC). I compiti specifici dell'Amministratore si concretizzano innanzi tutto nella gestione da bonus pater familias dei beni condominiali. Egli dura in carica un anno. È il Codice Civile (art. 1129 e seguenti) a definire la sua figura e i suoi compiti. In particolare l’amministratore di condominio deve: -eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei i condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; -disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; -riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; -compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. Adempimenti per l’avvio dell’attività L’attività di amministratore di condominio non richiede nessuna particolare iscrizione a ruoli, registri o albi professionali ed è compatibile con qualsiasi altra attività, in quanto non è attività d'impresa, ma attività professionale non protetta. Pertanto, oltre a non esistere abilitazioni particolari per poter avviare l'attività, non è neppure iscrivibile al Registro Imprese a meno che non sia svolta da società commerciali, che per loro natura sono obbligate all'iscrizione nel Registro. Per avviare l’attività l’amministratore è quindi tenuto a: - Presentare domanda di attribuzione del numero di partita iva - Effettuare iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail - Effettuare iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps Inoltre se l’esercizio dell’attività viene effettuato autonomamente e a livello domestico con il solo ausilio di pc e stampante il reddito dell’amministratore di condominio non è nemmeno assoggettabile alle norme sull’IVA.
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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Amministratore di Condominio Riferimenti Normativi Nazionali - R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1129 e seg. - Approvazione del testo del codice civile Riferimenti Normativi Regionali - LAZIO - L.R. 12 novembre 2002, n. 40: Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili. Codice Attività Economica ATECO 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
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