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Le Linee di Indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura dei minori vittime di maltrattamento e abuso come potenziale per Servizi e Istituzioni Gina.

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Presentazione sul tema: "Le Linee di Indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura dei minori vittime di maltrattamento e abuso come potenziale per Servizi e Istituzioni Gina."— Transcript della presentazione:

1 Le Linee di Indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura dei minori vittime di maltrattamento e abuso come potenziale per Servizi e Istituzioni Gina Simoni - Assistente Sociale - Comune di Bologna

2 PERCHE' POTENZIALE? Perché la quotidianità dei Servizi socio-sanitari rischia di essere sempre più improntata all'azione ed alla gestione dell' EMERGENZA più che al Pensiero, alla Formazione continua, all'approfondimento teorico ed operativo che le Linee di Indirizzo, invece, richiedono.

3 Potenziale perché il lavoro con Famiglie e Minori richiede un'alta INTEGRAZIONE tra Servizi, Enti ed Istituzioni, mentre assistiamo ad un rischio di INDEBOLIMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE per la moltiplicazione delle forme di gestione dei Servizi, la complessificazione degli assetti interni, la continua riorganizzazione dei Servizi finalizzata a meglio rispondere ai bisogni in rapido mutamento, il generalizzato calo delle risorse, in particolare di personale.

4 Potenziale perché l'elevata INTEGRAZIONE necessaria al lavoro su Maltrattamento e Abuso richiede a tutti gli attori......tempo, energie, fatica, capacità di rivedere le proprie posizioni e competenze rispetto agli altri interlocutori e rispetto ai mutamenti socio- relazionali in atto. Il lavoro del gruppo che ha portato alle Linee di indirizzo è stato un “IMPEGNATIVO” LABORATORIO DI INTEGRAZIONE. (sforzo verso la “SOSTANZA”)

5 abuso e maltrattamento Potenziale perché abuso e maltrattamento, per essere “VISTI” richiedono, invece, assetti organizzativi interni e raccordi tra Servizi ed Istituzioni che consentano TEMPI E “SPAZI” dedicati per potersi soffermare a “guardare”, ad ”ascoltare” il disagio dei minori, individuando le prassi e gli interventi più tutelanti.

6 Potenziale perché il rischio dei “BATTITORI LIBERI” anche se “super competenti”, in questo delicato ambito, è molto elevato ed espone i minori ad una ulteriore VITTIMIZZAZIONE esito di mancate ricomposizioni culturali, professionali ed operative.

7 PERCHE' RISORSA? Perché le Linee di indirizzo erano ATTESE viste le molte criticità, i dubbi operativi, le frammentazioni che incontriamo ogni giorno in queste situazioni in cui ogni scelta ha conseguenze su DELICATI EQUILIBRI FAMILIARI.

8 Risorsa perché le Linee di indirizzo offrono l'opportunità a ciascun Operatore, a ciascun Servizio, a ciascun Ente, a ciascuna Istituzione, a ciascun Dirigente o Amministratore di ripensare a come sta “operando” in questo complesso ambito, riponendo al CENTRO i “fragili diritti” dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie.

9 Risorsa perché le Linee di indirizzo ripongono le basi culturali ed organizzative affinché tutte le FASI DEL PROCESSO METODOLOGICO si svolgano con il MASSIMO LIVELLO DI INTEGRAZIONE tra professionisti, tra Servizi e tra questi ultimi e le varie Agenzie/Istituzioni preposte alla Tutela minorile, trattandosi di un fenomeno GRAVE, MULTIFORME E SOMMERSO.

10 Risorsa perché le Linee di indirizzo tentano di raccogliere la ”SFIDA” della QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO, NONOSTANTE LA DIFFICILE FASE STORICA IN CUI SI COLLOCANO, EVIDENZIANDO QUANTO INCIDANO ASSETTI ORGANIZZATIVI IDONEI E QUANTO SIA CRUCIALE IL BENESSERE LAVORATIVO DEGLI OPERATORI COINVOLTI.

11 Risorsa perché le Linee di indirizzo evidenziano, nell'area minori, i rischi ormai palesi di  AUTOREFERENZIALITA'  ISOLAMENTO PROFESSIONALE  ESAURIMENTO PROFESSIONALE  ELEVATO TURNOVER Dedicando molta attenzione al tema della FORMAZIONE CONTINUA INTEGRATA, e della SUPERVISIONE.

12 Risorsa perchè le Linee di indirizzo accolgono, come suggerito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO - agenzia specializzata dell'ONU per la salute), l'adozione di una PROSPETTIVA E C O L O G I C A ISPIRATA AL MODELLO DI BRONFENBRENNER (1986, 2010; Malacrea, 2010)

13 RIBADENDO CHE MALTRATTAMENTO E ABUSO SONO IL RISULTATO DI UNA COMPLESSA INTERAZIONE DI FATTORI I N D I V I D U A L I R E L A Z I O N A L I S O C I A L I C U L T U R A L I A M B I E N T A L I...CHE RICHIEDE DI COGLIERE SEGNALI PRECOCI DI DISAGIO da parte di Servizi educativi – scolastici Servizi socio-sanitari Figure di riferimento dei minori negli ambiti di vita ordinari

14 Nella consapevolezza, ribadita nelle Linee di indirizzo, che molto debba ancora essere fatto sul piano culturale e della SENSIBILIZZAZIONE al fenomeno del maltrattamento/abuso, da parte delle diverse agenzie formative e da parte dei MASS MEDIA “ per passare da un'impronta sensazionalistica a forte impatto emotivo negativo, soprattutto verso i Servizi, ad una INFORMAZIONE CULTURALE a VALENZA PIU' EDUCATIVA E PREVENTIVA ”

15 LE Linee di indirizzo CONFERMANO L'OPPORTUNITA' DELL'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CURA PIUTTOSTO CHE DI SINGOLI E FRAMMENTATI INTERVENTI DI CURA

16 A CHI LA “REGIA” DELLA COMPLESSA RETE DEI SERVIZI COINVOLTI? Le Linee di indirizzo, in diversi punti dell'approfondimento metodologico e nelle raccomandazioni, affermano che UNA REGIA È NECESSARIA e che va “auspicabilmente individuata nel SERVIZIO SOCIALE in quanto incaricato dall'Ente locale della funzione di tutela minorile secondo la normativa vigente (v. gli art. 4 e 17 della Legge regionale 14/2008 - Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)”

17 Art. 4 Funzioni del Comune 1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati. 2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso: a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni; b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi; c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti; d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale. 3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro. 4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

18 Art. 17 Servizio sociale professionale ed équipe territoriali 1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991. 2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. 3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe. 4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza. 5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

19 6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza. 7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche. 8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

20 IL VALORE DEI DATI PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA OLTRE ALLA PROBLEMATICA DELLA SOMMERSIONE DEL FENOMENO DOVUTA ALLA SUA COMPLESSITA', SUSSISTE UNA DIFFICOLTA' DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI A GARANTIRE UN'ADEGUATA E COSTANTE “RACCOLTA DATI” QUANTITATIVA QUALITATIVA DI PROCESSO SUGLI ESITI DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO

21 PIANIFICARE O IMPROVVISARE?

22 DIALOGARE PER CREARE LINGUAGGI COMUNI


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