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A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” 17 ottobre 2007

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Presentazione sul tema: "A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” 17 ottobre 2007"— Transcript della presentazione:

1 A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” 17 ottobre 2007
CORSO ADDETTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA - LAVORO RIPARTITO - LAVORO ACCESSORIO A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” 17 ottobre 2007

2 CONTRATTO DI LAVORO A PART TIME Art. 46 – D.Lgs 276/2003
MODIFICA LA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS. N.61 DEL 2000, COSÌ COME GIÀ MODIFICATA DAL D. LGS. N.100 DEL 2001 OBIETTIVO: FAVORIRE IL RICORSO A QUESTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE DA PARTE DELLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO (GIOVANI, DONNE, ANZIANI) ITALIA 9% RISPETTO AD ALTRI PAESI EUROPEI CHE SI ATTESTANO SU PERCENTUALI MOLTO PIÙ ELEVATE, ES: OLANDA OLTRE IL 30%.

3 CONTRATTO DI LAVORO A PART TIME Art. 46 – D.Lgs 276/2003
PROMUOVERE IL RICORSO A PRESTAZIONI A TEMPO PARZIALE FAVORIRE OCCUPAZIONE AGEVOLARE FORME FLESSIBILI ED ELASTICHE NEL P.T. MISTO E VERTICALE, ANCHE A TERMINE AGEVOLARE IL RICORSO AL LAVORO SUPPLEMENTARE NELLE IPOTESI DI P.T. ORIZZONTALE INTEGRALE ESTENSIONE AL SETTORE AGRICOLO

4 Art. 46 D.Lgs 276/2003 APPLICAZIONE IMMEDIATA DAL 24 OTTOBRE 2003
MODIFICA IL D.Lsg. n. 61/2000, COSì COME GIA’ MODIFICATO DAL D.Lgs. n. 100/2001 ART. 85, COMMA 2 D.LGS. N. 276/2003: ABROGAZIONE DELL’OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI COMUNICARE L’ASSUNZIONE ALLA D.P.L., ENTRO 30GG, MEDIANTE L’INVIO DI COPIA DEL CONTRATTO. ABROGAZIONE IMPLICITA DELLA RELATIVA SANZIONE.

5 CONTRATTO DI LAVORO A PART-TIME
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 9 DEL 18 MARZO 2004 LE MODIFICHE NON SI APPLICANO AI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SI APPLICANO IN TUTTI I SETTORI PRIVATI, COMPRESO IL SETTORE AGRICOLO, ANCHE AL PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO RAPPORTI DI AVVENTIZIATO CARATTERIZZATI DA STAGIONALITA’ E PRESTAZIONI GIORNALIERE SONO ESCLUSI

6 DEFINIZIONI - ART.1 D.Lgs. n. 61/2000
MINORE DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELL’UNITA’ DI TEMPO, RISPETTO ALLA DURATA NORMALE DEL LAVORO, EX CCNL ELEMENTO DISTINTIVO RISPETTO AL CONTRATTO A TEMPO PIENO E’ MODIFICATA LA NOZIONE DI “TEMPO PIENO”, IN APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 66/2003: L’ORARIO NORMALE DI LAVORO E’ FISSATO IN 40 ORE SETTIMANALI O NEL MINOR NUMERO DI ORE STABILITE CONTRATTUALMENTE

7 DEFINIZIONI - ART.1 D.Lgs. n. 61/2000
P.T ORIZZONTALE QUANDO LA RIDUZIONE DI ORARIO RISPETTO AL TEMPO PIENO E’ PREVISTA RISPETTO ALL’ORARIO NORMALE GIORNALIERO SONO CONFERMATE LE ALTRE DEFINZIONI P.T. MISTO QUANDO VI E’ LA COMBINAZIONE DELLE ALTRE DUE MODALITA’ P.T VERTICALE QUANDO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ SVOLTA A TEMPO PIENO, LIMITATAMENTE A PERIODI PREDETERMINATI NEL CORSO DELLA SETTIMANA, DEL MESE O DELL’ANNO

8 DEFINIZIONI - ART.1 D.Lgs. n. 61/2000
POSSIBILITA’ DI STIPULARE IL P.T. ANCHE A TEMPO DETERMINATO NOVITA’ NELLE IPOTESI DI CUI AL D.Lgs. N. 368/2001(era possibile anche nella previgente normativa) NEL CASO DI CUI ALL’ART. 8, L. n. 223/91, E ART. 4 D.Lgs. N. 151/2001 E COMUNQUE IN TUTTE LE IPOTESI DI CONTRATTO A TERMINE

9 DEFINIZIONI - ART.1 D.Lgs. n. 61/2000
POSSIBILITA’ DI STIPULARE IL P.T. ANCHE: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO LA DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO NON DEVE ESSERE DI OSTACOLO ALLA FINALITA’ FORMATIVA O DI ADATTAMENTO DELLE COMPETENZE COMPATIBILITA’ PURE CON : - ASSUNZIONI DISABILI - ULTERIORE RAPPORTO SOCIO LAVORATORE

10 FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO - ART.2 D.Lgs. n. 61/2000
IL CONTRATTO DI LAVORO A P.T. DEVE ESSERE STIPULATO IN FORMA SCRITTA IN MANCANZA E’ AMMESSA LA PROVA CON GIURAMENTO,CONFESSIONE, PER TESTIMONI, EX art C.C.; AI FINI DI PROVA IN DIFETTO DI PROVA, DIVERSAMENTE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, PUO’ ESSERE DICHIARATA LA CONVERSIONE A TEMPO PIENO, CON EFFETTO DALLA DATA DELL’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE.

11 FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO - ART.2 D.Lgs. n. 61/2000
IL CONTRATTO DI LAVORO A P.T. DEVE INDICARE PUNTUALMENTE LA DURATA DELLA PRESTAZIONE E LA COLLOCAZIONE ORARIA DELLA STESSA, CON RIFERIMENTO AL GIORNO, ALLA SETTIMANA, AL MESE E ALL’ANNO INFORMAZIONE ALLE RAPPRE- SENTANZE SINDACALI DEROGA SOLO OVE LE PARTI INTRODUCANO NEL CONTRATTO UNA CLAUSOLA DI TIPO FLESSIBILE O DI TIPO ELASTICO. (Circ. Min. Lav. N. 9/2004)

12 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 LAVORO SUPPLEMENTARE: lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale, entro il limite del tempo pieno Applicabile a tutti i tipi di p.t (Circ. Min. Lav. N.9/2004) LAVORO STRAORDINARIO: lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale, oltre il limite del tempo pieno settimanale stabilito dal CCNL Applicabile al p.t verticale o misto

13 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 E’ AMMESSO IL RICORSO AL LAVORO SUPPLEMENTARE P.T ORIZZONTALE, ANCHE A TERMINE NOVITA’ CCL STABILISCONO: NUMERO MAX ORE SUPPLEMENTARI; LE CAUSALI; LE CONSEGUENZE DEL SUPERAMENTO DELLE ORE DI LAVORO SUPPLEMENTARE STABILITE, PREVISIONI DI EVENTUALI MAGGIORAZIONI NEL SILENZIO DEL CCL, SERVE IL CONSENSO DEL LAVORATORE

14 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 IN MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA IL LAVORO SUPPLEMENTARE E’ COMUNQUE AMMESSO SU BASE VOLONTARIA. E’ ammesso, quindi, senza limiti, nel rispetto del tempo pieno, salvo diversa previsione della Contrattazione collettiva. PUO’ ACQUISIRE RILEVANZA DISCIPLINARE IN PRESENZA DI PREVISIONE DEL CCL IL RIFIUTO NON PUO’ INTEGRARE UN GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONSENSO: ANCHE PREVENTIVA, ES. INIZIO TURNO/SETTIMANA/MESE

15 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 E’ AMMESSO IL LAVORO STRAORDINARIO, ANCHE SE IL CONTRATTO E’ STIPULATO A TERMINE APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGALE E CONTRATTUALE PREVISTA PER I RAPPORTI A TEMPO PIENO NON E’ PRVISTO ALCUN OBBLIGO DI FORMA PER LA RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

16 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ MODIFICARE UNILATERALMENTE LA COLLOCAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CONTRATTUALMENTE STABILITA LE PARTI POSSONO STABILIRE E INSERIRE NEL CONTRATTO: CLAUSOLE FLESSIBILI – PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI P.T (Modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa) CLAUSOLE ELASTICHE – PER IL P.T VERTICALE O MISTO (Variazione in aumento della prestazione lavorativa)

17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 LE CLUSOLE DEVONO ESSERE STIPULATE PER ISCRITTO, CONTESTUALMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALL’ASSUNZIONE ATTIVARE DETTE CLAUSOLE NEL RISPETTO DEL PREAVVISO DI 2 GG LAVORATIVI, SE NON E’ STABILITO DIVERSAMENTE NEL CCL OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: RICONOSCERE SPECIFICHE COMPENSAZIONI AL LAVORATORE “DISPONIBILE”.

18 MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P. T
MODALITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO A P.T.: LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, CLAUSOLE ELASTICHE –ART.3 D.Lgs. n.61/2000 L’AUTONOMIA COLLETTIVA DETERMINA LE CONDIZIONI DELLE COMPENSAZIONI, IN MANCANZA E’ IL PATTO INDIVIDUALE CHE LE DISCIPLINA ABROGAZIONE DELLA DENUNCIA DEL PATTO LA CLAUSOLA ELASTICA DETERMINA UN INCREMENTO DEFINITIVO CHE PUO’ ESSERE DELIMITATO NEL TEMPO IL LAVORATORE PUO’ FARSI ASSISTERE DA UN COMPONENTE DELLA RSA IL RIFIUTO DEL LAVORATORE NON E’ GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO

19 TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE – ART.5 D.Lgs. n.61/2000
TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO RIFIUTO DEL LAVORATORE NON INTEGRA GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO ATTO SCRITTO CONDIZIONI: CONVALIDA D.P.L.

20 DIRITTO DI PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO
IN CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE IN FAVORE DI PERSONALE GIA’ IN FORZA CON CONTRATTO P.T., SE SPECIFICATO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DATORE DEVE: INFORMARE TEMPESTIVAMENTE I LAVORATORI A TEMPO PIENO IN FORZA, ANCHE CON COMUNICAZIONE SCRITTA POSTA IN UN LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI, NEI LOCALI DELL’IMPRESA PRESSO UNITA’ PRODUTTIVE SITE NELLO STESSO AMBITO COMUNALE, CON RIFERIMENTO ALLE STESSE O A MANSIONI EQUIVALENTI

21 SANZIONI ART. 8 D.Lgs. N.61/2000 MANCATA INDICAZIONE COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE MANCATA INDICAZIONE DURATA DELLA PRESTAZIONE NO NULLITA’ CONTRATTO LAVORATORE PUO’ CHIEDERE CHE SIA DICHIARATA GIUDIZIALMENTE L’ESISTENZA DI UN RAPPORTO A TEMPO PIENO GIUDICE STABILISCE LE MODALITA’ TEMPORALI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A P.T., IN APPLICAZIONE DEI CCL, O IN VIA EQUITATIVA PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALL’ACCERTAMENTO, IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE E AD UN EMOLUMENTO ULTERIORE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI

22 LAVORATORE COLPITO DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE – ART.13 D.Lgs. n. 61/2000
DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE OD ORIZZONTALE CON RESIDUA CAPACITA’ LAVORATIVA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, IL RAPPORTO DEVE ESSERE TRASFORMATO NUOVAMENTE A TEMPO PIENO RESTANO COMUNQUE SALVE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PREVISTE PER IL LAVORATORE

23 ES. CLAUSOLA FLESSIBILE
Le parti convengono che, ferma restando la durata complessiva dell’impegno lavorativo concordato, il datore di lavoro potrà decidere la variazione della collocazione temporale della prestazione, dando congruo preavviso di almeno …….. giorni; la variazione potrà essere disposta ricorrendo le seguenti condizioni: ………………………………….. Al lavoratore saranno riconosciute le seguenti compensazioni: ……………………………………. L’ azienda Il lavoratore

24 ES. CLAUSOLA ELASTICA Le parti convengono che la durata della prestazione lavorativa potrà essere variata in aumento, secondo le disposizioni dell’art.3, comma 7 del D. Lgs. n. 61/2000, per esigenze aziendali, nel rispetto di un preavviso minimo di giorni ……..; la variazione potrà avvenire entro il limite complessivo di …………. ore settimanali, con un massimo di ……… ore giornaliere, distribuite su …………… giorni. In relazione all’impegno assunto le saranno riconosciute le seguenti compensazioni: ……………………………………. L’ azienda Il lavoratore

25 CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA: - ARTT. 33 – 40 D. Lgs. N
CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA: - ARTT. 33 – 40 D.Lgs. N. 276/2003; - D.M. 10 MARZO 2004 (indennità mensile di disponibilità); - D.M. 23 OTTOBRE 2004 (individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, dei casi di ricorso al lavoro intermittente); - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 2 FEBBRAIO 2005 – (chiarimenti ed indicazioni operative)

26 CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE
LAVORO INTERMITTENTE (art.33 e segg. D.Lgs. n.276/03) Il LAVORATORE SI METTE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO. IL CONTRATTO PUÒ ESSERE STIPULATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO. (Non trova applicazione il D.Lgs. N. 368/2001, per cui non rilevano le ragioni di carattere organizzativo, produttivo, tecnico o sostitutivo) 1 VIENE STIPULATO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTE, SECONDO LE ESIGENZE DEFINITE NEI CONTRATTI COLLETTIVI, O IN VIA PROVVISORIAMENTE SOSTITUTIVA DAL MINISTERO DEL LAVORO, CON APPOSITO DECRETO, DA EMANARSI ENTRO 6 MESI CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE 2 PER PERIODI PREDETERMINATI NELL’ARCO DELLA SETTIMANA, DEL MESE O DELL’ANNO

27 CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE
LAVORO INTERMITTENTE (art.33 e segg. D.Lgs. n.276/03) 3 PUO’ IN OGNI CASO ESSERE CONCLUSO CON RIFERIMENTO A PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’, OVVERO DA LAVORATORI CON PIU’ DI 45 ANNI DI ETA’, ANCHE PENSIONATI CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE E’ VIETATO: PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO. NELLE AZIENDE CHE ABBIANO EFFETTUATO, NEI SEI MESI PRECEDENTI, LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER PROFILI EQUIVALENTI, O SE SIANO STATI STIPULATI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’. OVE SIA OPERANTE LA CIGS. QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

28 IPOTESI SOGGETTIVE/OGGETTIVE DI STIPULA
LAVORO INTERMITTENTE DI TIPO A-CAUSALE, RILEVANO SOLO LE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL LAVORATORE 3 GIOVANI DI ETÀ INFERIORE AI 25 ANNI LAVORATORI CON PIU’ DI 45, ANCHE PENSIONATI. PER LE ESIGENZE INDIVIDUATE DAI CCL, O PER I CASI PROVVISORIAMENTE INDIVIDUATI DAL MINISTERO DEL LAVORO: DM 23 OTTOBRE 2004 – RINVIO ALLA TABELLA ALLEGATA AL R.D. 2657/1923 (ELEMENTO OGGETTIVO PER INDIVIDUARE LE ATTIVITA’ DISCONTINUE – SI PRESCINDE DA GIUDIZI CIRCA LA NATURA DISCONTINUA O INTERMITTENTE DELL’ATTIVITA’) 1 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTE

29 CONTRATTO INTERMITTENTE PER PERIODI PREDETERMINATI – ART. 37
2 LE PRESTAZIONI DI LAVORO DEVONO ESSERE RESE: VACANZE NATALIZIE E PASQUALI IL FINE SETTIMANA FERIE ESTIVE PERIODO CHE VA DAL VENERDI’ POMERIGGIO, DOPO LE 13.00, FINO ALLE 6.00 DEL LUNEDI’ MATTINA GIORNI COMPRESI DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE PERIODO CHE VA: DAL 1° DICEMBRE AL 10 GENNAIO; DALLA DOMENICA DELLE PALME AL MARTEDI’ SUCCESSIVO AL LUNEDI’ DELL’ANGELO

30 FORMA DEL CONTRATTO – ART. 35
Indicazione della durata e delle ipotesi, soggettive ed oggettive, che consentono la stipulazione del contratto; Luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; Trattamento economico spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità; Indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a chiedere la prestazione di lavoro (chiamata orale o scritta); modalità di rilevazione della prestazione; Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità, consegnando al lavoratore un prospetto paga; Eventuali misure di sicurezza specifiche. SCRITTA A FINI DI PROVA DEI SEGUENTI ELEMENTI PUÒ ESSERE INSERITO ANCHE IL PERIODO DI PROVA

31 FORMA DEL CONTRATTO – ART. 35
Nel contratto dovranno essere recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi; Il datore deve informare, con cadenza annuale, la Rsa circa l’andamento del ricorso al lavoro intermittente. Non ci sono obblighi in merito all’orario di lavoro, nonché alla collocazione temporale della prestazione (libera autonomia delle parti). COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE; COMUNICAZIONE DEL C.F. ALL’INAIL CONTESTUALE; ISCRIZIONE NEL LIBRO MATRICOLA. QUESTI ADEMPIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, NON ANCHE PER LE SUCCESSIVE CHIAMATE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (Precisazione Ministeriale)

32 INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ – ART. 36
CORRISPOSTA AL LAVORATORE PER I PERIODI IN CUI GARANTISCE LA DISPONIBILITÀ, IN ATTESA DI UTILIZZAZIONE DI AMMONTARE NON INFERIORE A QUANTO STABILITO DAI CCL, E COMUNQUE A QUANTO STABILITO CON DECRETO DAL MINISTERO DEL LAVORO DIVISIBILE IN QUOTE ORARIE CONTRIBUTI DEVONO ESSERE VERSATI SUL SUO EFFETTIVO AMMONTARE IN DEROGA AL MINIMALE. È ESCLUSA DAL COMPUTO DI OGNI ISTITUTO DI LEGGE O DI CONTRATTO. D.M. 10 MARZO 2004: L’INDENNITA’ MENSILE DI DISPONIBILITA’ E’ DETERMINATA NEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DAL CCNL APPLICATO

33 INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ – ART. 36
L’OBBLIGO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PATTUITO NEL CONTRATTO VIENE CORRISPOSTA A CONSUNTIVO A FINE MESE PERDITA QUANDO IL LAVORATORE OBBLIGATO CONTRATTUALMENTE A RISPONDERE ALLA CHIAMATA SI RIFIUTI INGIUSTIFICATAMENTE, PERDE L’INDENNITÀ PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL’INGIUSTIFICATO RIFIUTO; TALE RIFIUTO, INOLTRE, PUÒ COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO.

34 INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ – ART. 37
Nel caso di prestazioni da rendersi solo: Nel fine settimana; Nel periodo delle ferie estive; Nel periodo delle vacanze pasquali e natalizie L’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. In tali casi detta indennità viene riconosciuta per il periodo di inattività precedente e successiva alla chiamata SE NON VIENE EFFETTUATA ALCUNA CHIAMATA L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ NON COMPETE

35 INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ – ART. 36, comma 4
Per il caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile lo svolgimento della prestazione Il lavoratore deve: Informare tempestivamente il datore di lavoro, precisando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità Se il lavoratore non informa il datore, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 gg, salva diversa previsione contrattuale

36 TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREVIDENZIALE
PERIODI DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PERIODI DI INATTIVITA’ APPLICAZIONE DEL PR. DI NON DISCRIMINAZIONE: IL LAVORATORE INTERMITTENTE NON DEVE RICEVERE UN TRATTAMENTO ECONOMONICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AL LAVORATORE DI PARI LIVELLO, A PARITA’ DI MANSIONI PER IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE RESTA A DISPOSIZIONE PER RISPONDERE ALLA CHIAMATA, NON E’ TITOLARE DI ALCUN DIRITTO RICONOSCIUTO AI LAVORATORI SUBORDINATI, NE’ MATURA ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, SALVA L’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’, SE PREVISTA.

37 IL LAVORATORE INTERMITTENTE E’ COMPUTATO NELL’ORGANICO
ART. 38, comma 2 IL TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREVIDENZIALE E’ RIPROPORZIONATO IN RAGIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTIVAMENTE ESEGUITA, COMPRESO IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ISTITUTI QUALI FERIE, MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIE PROFESSIONALI E CONGEDI PARENTALI IL LAVORATORE INTERMITTENTE E’ COMPUTATO NELL’ORGANICO ART. 39

38 TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – Art. 2 L.n. 69/88 INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PERMESSI E CONGEDI PARENTALI TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE IL DATORE VERSA I CONTRIBUTI SULLA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA AL LAVORATORE PER I PERIODI DI ATTIVITA’, NONCHE’ SULL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’. IL REDDITO PRODOTTO DAI LAVORATORI INTERMITTENTI è DI LAVORO DIPENDENTE, PERTANTO SI APPLICA L’ART. 51 DEL DPR 917/86. L’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ RIENTRA TRA LE SOMME E VALORI PERCEPITI … PER CUI E’ REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE.

39 LAVORO RIPARTITO ARTT. 41 – 45 D.Lgs 276/2003
SPECIALE CONTRATTO DI LAVORO CON CUI DUE LAVORATORI ASSUMONO IN SOLIDO L’ADEMPIMENTO DI UNA UNICA E IDENTICA OBBLIGAZIONE LAVORATIVA OGNI LAVORATORE E’ PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELL’ADEMPIMENTO DELL’INTERA OBBLIGAZIONE LAVORATIVA I LAVORATORI POSSONO DETERMINARE IN OGNI MOMENTO SOSTITUZIONI TRA LORO E VARIARE COSENS. LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO DI LAVORO IL RISCHIO DI NON POTER ESEGUIRE LA PRESTAZIONE PER CAUSE ATTINENETI AD UNO DEI LAVORATORI COOBBLIGATI RICADE SULL’ALTRO LAVORATORE

40 LAVORO RIPARTITO ARTT. 41 – 45 D.Lgs 276/2003
I LAVORATORI IMPOSSIBILITATI AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE POSSONO FARSI SOSTITUIRE DA PARTE DI TERZI SOLO COL CONSENSO DEL DATORE IL LICENZIAMENTO O LE DIMISSIONI DI UNO SOLO DEI LAVORATORI COOBBLIGATI COMPORTA L’ESTINZIONE DELL’INTERO VINCOLO SALVO CHE, SU RICHIESTA DEL DATORE, L’ALTRO LAVORATORE SI RENDA DISPONIBILE AD ESEGUIRE L’INTERA PRESTAZIONE LAVORATIVA SE COSI’ E’, IL RAPPORTO DI TRASFORMA IN UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART C.C.

41 ART. 42 – FORMA E COMUNICAZIONI.
STIPULA PER ISCRITTO, A FINI DI PROVA DEI SEG. ELEMENTI: MISURA % E COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL LAVORO GG, SETTIMANALE, MENSILE O ANNUALE, CHE DEVE ESSERE SVOLTO DA OGNI COOBBLIGATO; LUOGO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO SPETTANTE AD OGNI LAVORATORE; EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE DEVE ESSERE ESPLETATA I LAVORATORI DEVONO, ALMENO SETTIMANALMENTE, INFORMARE IL DATORE IN MERITO ALL’ORARIO DI LAVORO SVOLTO DA CIASCUNO DEI LAVORATORI SCOPO: CERTIFICARE LA ASSENZE

42 ART. 44 – PR. DI NON DISCRIMINAZIONE
OGNI LAVORATORI COOBBLIGATO NON DEVE RICEVERE UN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AI LAVORATORI DI PARI LIVELLO, A PARITA’ DI MANSIONI CON RIFERIMENTO: AI PERIODI LAVORATI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E’ PROPORZIONATO IN FUNZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTIVAMENTE ESEGUITA (retrib. Globale, ferie, trattamento malattia, infortunio, ecc.)

43 ART. 45 – DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI
AI FINI PENSIONISTICI ED IN RELAZIONE ALL’INDENNITA’ DI MALATTIA E OGNI ALTRA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE, AI COOBBLIGATI SI APPLICANO LE MEDESIME DISPOSIZIONI VIGENTI PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI VIENE EFFETTUALTO (INDICATIVAMENTE) MENSILMENTE, SALVO CONGUAGLIO A FINE ANNO A SEGUITO DELL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

44 OGGETTO DEL CONTRATTO:
LAVORO ACCESSORIO (art. 70 e segg. D.Lgs. N.276/03) OGGETTO DEL CONTRATTO: piccoli lavori domestici a carattere straordinario,compresa assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o portatori di handicap; Insegnamento privato supplementare; Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia manutenzione di edifici e monumenti; Realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; Collaborazione con Enti pubblici e ass. volontariato per emergenze (calamità, solidarietà,ecc.) Rapporti di natura occasionale, non superiori a 30 gg. nel corso dell’anno, rivolti a più beneficiari; compenso non superiore a € nell’anno solare.

45 Disoccupati da oltre un anno Casalinghe, studenti e pensionati;
LAVORO ACCESSORIO (art. 70 e segg. D.Lgs. N.276/03) Svolti da: Disoccupati da oltre un anno Casalinghe, studenti e pensionati; Disabili e soggetti in comunità di recupero; Lavoratori extracomunitari, regolari, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Acquisto di “buoni” presso rivendite autorizzate, del valore nominale di €.7,5. €.5,8 al lavoratore per ogni buono riconsegnato all’agenzia, Agenzia provvede alla registrazione dati anagrafici e versa €.1 all’Inps, gestione separata, per previdenza e €.0,5 all’Inail per assicurazione infortuni. €.0,2 ad agenzia a titolo di rimborso spese.


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