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Conciliazione stragiudiziale Risoluzione di contrasti sulla gestione di società (“arbitrato” gestionale) (“arbitrato” gestionale)

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Presentazione sul tema: "Conciliazione stragiudiziale Risoluzione di contrasti sulla gestione di società (“arbitrato” gestionale) (“arbitrato” gestionale)"— Transcript della presentazione:

1 Conciliazione stragiudiziale Risoluzione di contrasti sulla gestione di società (“arbitrato” gestionale) (“arbitrato” gestionale)

2 Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni di Ivrea – Pinerolo – Torino Dott. Giancarlo ALBIS Dott. Marco BIANCHIN Dott. Marco CIANI Dott.ssa Silvia CORNAGLIA Dott. Claudio DURANDO Dott.ssa Antonella MAMBERTI Dott. Giuseppe PEYRON Dott. Carlo REGIS Gruppo di lavoro “Arbitrato e Conciliazione”

3 Conciliazione stragiudiziale Artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 5/2003 D.M. 222/2004 e D.M. 223/2004 Artt. 19-24 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte

4 Conciliazione stragiudiziale: di cosa si tratta L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per conciliazione deve intendersi: “il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma” “il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma”

5 Conciliazione stragiudiziale: il conciliatore L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per conciliatore deve intendersi: “le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” “le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”

6 Conciliazione stragiudiziale: l’organismo di conciliazione L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per organismo di conciliazione deve intendersi: “l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di conciliazione” “l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di conciliazione”

7 Conciliazione stragiudiziale art. 38 (organismi di conciliazione) - enti pubblici e privati - CCIAA: iscrizione di diritto - volontarietà delle parti - ambito di applicazione: -rapporti societari -trasferimento delle partecipazioni sociali; -patti parasociali; -rapporti in materia di intermediazione mobiliare; -materie di cui al decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario); -credito per le opere pubbliche.

8 Conciliazione stragiudiziale art. 39 (Imposte e spese) - esenzione imposta di bollo, tassa o diritto - esenzione verbale di conciliazione se inferiore a 25.000 € - indennità per gli organismi di conciliazione

9 Conciliazione stragiudiziale art. 40 (Procedimento) - riservatezza - nomina del conciliatore - dichiarazioni non utilizzabili in altro giudizio - effetti della conciliazione non riuscita - effetti della conciliazione riuscita

10 Conciliazione stragiudiziale: caratteristiche e vantaggi La conciliazione stragiudiziale è: volontariarapidaeconomica semplice e informale esente da rischi riservataefficaceesecutiva fiscalmente vantaggiosa

11 Conciliazione stragiudiziale: la clausola ”. “Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. La parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”.

12 “Arbitrato” gestionale Art. 37 del D. Lgs. n. 5/2003 (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società)

13 “Arbitrato” gestionale: a cosa serve Evitare che eventuali contrasti tra amministratori sulla gestione della società possano portare alla paralisi dell’attività sociale possano portare alla paralisi dell’attività sociale (soprattutto in caso di poteri conferiti con firma congiunta)

14 “Arbitrato” gestionale: caratteristiche Gli atti costitutivi di SRL e Società di persone possono possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società

15 “Arbitrato” gestionale: caratteristiche (segue) Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto chiamato a dirimere i contrasti sulla gestione della società possa dare INDICAZIONI VINCOLANTI anche sulle QUESTIONI COLLEGATE con quelle espressamente deferitegli


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