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PubblicatoFiorella Palmisano Modificato 9 anni fa
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CAF UIL VERONA IMU
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) L’imposta sostituisce l’ICI, e per gli immobili non adibiti a prima casa, la componente immobiliare l’IRPEF e le relative Addizionali relative ai redditi fondiari (IRPEF possesso).L’imposta sostituisce l’ICI, e per gli immobili non adibiti a prima casa, la componente immobiliare l’IRPEF e le relative Addizionali relative ai redditi fondiari (IRPEF possesso). L’imposta si applica anche alle abitazioni principali ed alle sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.L’imposta si applica anche alle abitazioni principali ed alle sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in C/2, C/6 e C/7 (Magazzini e locali di deposito; stalle, rimesse, garage; tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità per ognuna delle categorie catastali indicate.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in C/2, C/6 e C/7 (Magazzini e locali di deposito; stalle, rimesse, garage; tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità per ognuna delle categorie catastali indicate.
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La base imponibile sono le rendite catastali rivalutate del 5% a cui si applica il seguente moltiplicatore :La base imponibile sono le rendite catastali rivalutate del 5% a cui si applica il seguente moltiplicatore : 160 per degli immobili classificati in classe A e le loro pertinenze (abitazione principale e secondaria), ad esclusione di quelle in A/10 (uffici e studi privati); 160 per degli immobili classificati in classe A e le loro pertinenze (abitazione principale e secondaria), ad esclusione di quelle in A/10 (uffici e studi privati); 140 per i fabbricati classificati in classe B (case di cura, scuole, magazzini sotterranei, ecc) e in classe C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi; stabilimenti balneari e di acque curative); 140 per i fabbricati classificati in classe B (case di cura, scuole, magazzini sotterranei, ecc) e in classe C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi; stabilimenti balneari e di acque curative); 60 per i fabbricati classificati in D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione), dal 2013 tale moltiplicatore sarà di 65; 60 per i fabbricati classificati in D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione), dal 2013 tale moltiplicatore sarà di 65; 80 per i fabbricati classificati in A/10 (uffici e studi privati); 80 per i fabbricati classificati in A/10 (uffici e studi privati);
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55 per degli immobili classificati in classe C/1 (negozi, botteghe); 55 per degli immobili classificati in classe C/1 (negozi, botteghe); Per quanto riguarda i terreni agricoli la base imponibile è il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 Gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 15% e moltiplicato per 130 per i “rentier” (solo possesso terreni agricoli), mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionale iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è di 110. Per quanto riguarda i terreni agricoli la base imponibile è il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 Gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 15% e moltiplicato per 130 per i “rentier” (solo possesso terreni agricoli), mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionale iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è di 110.
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ESEMPIO CALCOLO RIVALUTAZIONE BASE IMPONIBILE IMU ABITAZIONI ESEMPIO CALCOLO RIVALUTAZIONE BASE IMPONIBILE IMU ABITAZIONI Rendita Catastale 529,37:Rendita Catastale 529,37: 529,37 x 5% = 555,87 x 160= 88.939,20529,37 x 5% = 555,87 x 160= 88.939,20 BASE IMPONIBILE AI FINI IMU: 88.939,20BASE IMPONIBILE AI FINI IMU: 88.939,20
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IMU PRIMA CASA IMU PRIMA CASA L’aliquota base dell’IMU sulla prima casa e le sue pertinenze è fissata al 4 per mille.L’aliquota base dell’IMU sulla prima casa e le sue pertinenze è fissata al 4 per mille. La detrazione ordinaria è fissata a 200 euro.La detrazione ordinaria è fissata a 200 euro. Per il 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente (sia a carico che non a carico), fino ad un massimo di 400 euro (8 figli a carico).Per il 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente (sia a carico che non a carico), fino ad un massimo di 400 euro (8 figli a carico). I Comuni possono con proprio regolamento possono, con risorse a carico del Bilancio comunale, aumentare o diminuire l’aliquota base del 2 per mille.I Comuni possono con proprio regolamento possono, con risorse a carico del Bilancio comunale, aumentare o diminuire l’aliquota base del 2 per mille.
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I Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, possono disporre l’elevazione delle detrazioni fino ad arrivare all’azzeramento dell’imposta.I Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, possono disporre l’elevazione delle detrazioni fino ad arrivare all’azzeramento dell’imposta. In questo caso, però, non possono aumentare l’aliquota di base delle unità immobiliari tenute a disposizione (seconde case sfitte).In questo caso, però, non possono aumentare l’aliquota di base delle unità immobiliari tenute a disposizione (seconde case sfitte). L’aliquota deliberata e le detrazioni si applicano anche ai coniugi separati o divorziati che non risultano assegnatari della casa coniugale, a patto che non siano proprietari di altre abitazioni.L’aliquota deliberata e le detrazioni si applicano anche ai coniugi separati o divorziati che non risultano assegnatari della casa coniugale, a patto che non siano proprietari di altre abitazioni. I comuni possono equiparare ad abitazioni principali la casa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a patto che la stessa unità immobiliare non risulti locata.I comuni possono equiparare ad abitazioni principali la casa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a patto che la stessa unità immobiliare non risulti locata. IL GETTITO DELL’IMU SULLE PRIME CASE E’ DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI COMUNIIL GETTITO DELL’IMU SULLE PRIME CASE E’ DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI COMUNI
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IMU ABITAZIONE NON PRINCIPALEIMU ABITAZIONE NON PRINCIPALE L’aliquota ordinaria dell’IMU è fissata al 7,6 per mille.L’aliquota ordinaria dell’IMU è fissata al 7,6 per mille. I Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota ordinaria fino ad un massimo del 3 per mille.I Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota ordinaria fino ad un massimo del 3 per mille. Tale aliquota è fissata al 2 per mille per i per i fabbricati rurali ad uso strumentale (protezione piante; conservazione prodotti agricoli; custodia dei macchinari e degli attrezzi; allevamento e ricovero di animali; agriturismo), i Comuni possono ridurre l’aliquota fino all’1 per mille.Tale aliquota è fissata al 2 per mille per i per i fabbricati rurali ad uso strumentale (protezione piante; conservazione prodotti agricoli; custodia dei macchinari e degli attrezzi; allevamento e ricovero di animali; agriturismo), i Comuni possono ridurre l’aliquota fino all’1 per mille.
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I Comuni possono ridurre l’aliquota di base (7,6 per mille), fino allo 0,4 per mille, nel caso di immobili privi di reddito fondiario nel caso di immobili posseduti da Società.I Comuni possono ridurre l’aliquota di base (7,6 per mille), fino allo 0,4 per mille, nel caso di immobili privi di reddito fondiario nel caso di immobili posseduti da Società. Altresì i Comuni possono ridurre fino al 4 per mille l’aliquota di base per gli immobili locati.Altresì i Comuni possono ridurre fino al 4 per mille l’aliquota di base per gli immobili locati. Il gettito dell’IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale è di competenza per il 50% dei Comuni e per il 50% dello Stato.Il gettito dell’IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale è di competenza per il 50% dei Comuni e per il 50% dello Stato.
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Il 50% di competenza dello Stato è calcolato sull’aliquota di base dell’IMU (7,6 per mille), pertanto con una aliquota fissa del 3,8 per mille della base imponibile (il 50% dell’aliquota base).Il 50% di competenza dello Stato è calcolato sull’aliquota di base dell’IMU (7,6 per mille), pertanto con una aliquota fissa del 3,8 per mille della base imponibile (il 50% dell’aliquota base). Pertanto se un Comune aumenta l’aliquota il gettito derivante da tale maggiorazione resta nelle casse dei Comuni.Pertanto se un Comune aumenta l’aliquota il gettito derivante da tale maggiorazione resta nelle casse dei Comuni. Se invece un Comune diminuisce l’aliquota di base, deve comunque assicurare il gettito del 3,8 per mille allo Stato.Se invece un Comune diminuisce l’aliquota di base, deve comunque assicurare il gettito del 3,8 per mille allo Stato.
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Sono esclusi gli immobili destinati al culto religioso, compresi gli immobili di proprietà di Enti religiosi che svolgono una attività commerciale per fini religiosi, al cui interno vi sia un luogo dedicato al culto.Sono esclusi gli immobili destinati al culto religioso, compresi gli immobili di proprietà di Enti religiosi che svolgono una attività commerciale per fini religiosi, al cui interno vi sia un luogo dedicato al culto. L’imposta è dovuta la Comune in due rate da effettuarsi entro il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno.L’imposta è dovuta la Comune in due rate da effettuarsi entro il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno. La dotazione finanziaria del Fondo di riequilibrio e il Fondo perequativo è ridotta in misura proporzionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU.La dotazione finanziaria del Fondo di riequilibrio e il Fondo perequativo è ridotta in misura proporzionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU.
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