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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
PREDISPOSTE PER REGOLARE IL FENOMENO DELLA IMPRESA DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI SOCIETÀ DI CAPITALI PERSONALITA’ GIURIDICA ELEMENTI CARATTERIZZANTI RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA
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PERSONALITA’ GIURIDICA
LA SOCIETÀ COSTITUISCE UN SOGGETTO GIURIDICO NETTAMENTE DISTINTO DALLE PERSONE (FISICHE E/O GIURIDICHE) DEI SOCI. LE SOCIETA’ DI CAPITALI GODONO DI PIENA AUTONOMIA PATRIMONIALE
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RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI
PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETÀ CON IL SUO PATRIMONIO I SOCI RISPONDONO ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE I CREDITORI SOCIALI POSSONO RIVALERSI UNICAMENTE SUI BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’, NON POTENDO AGGREDIRE (SALVO ALCUNE ECCEZIONI) I BENI PERSONALI DEI SOCI
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ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA DELL’ENTE
IL MODELLO TRADIZIONALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (S.p.A.) PREVEDE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI TRE ORGANI L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’ORGANO AMMINISTRATIVO L’ORGANO DI CONTROLLO
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INTERVENTI LEGISLATIVI DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ PER AZIONI: DAL 1942 AD OGGI
RIFORMA DEL 1974 E’ INTERVENUTA IN PARTICOLAR MODO SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA. HA PREVISTO: LA POSSIBILITÀ PER LE SOCIETÀ DI EMETTERE LE AZIONI DI RISPARMIO UNA MAGGIORE TRASPARENZA DELLA PROPRIETÀ AZIONARIA E UNA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE DEL MERCATO LA CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DA PARTE DI AUTONOME SOCIETÀ CD. DI REVISIONE L’ISTITUZIONE DELLA CONSOB
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RIFORMA DEL 1998 E’ INTERVENUTA SULLE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA CON ATTIVITA’ DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E SULLA DISCIPLINA DELL’AZIONARIATO DI MINORANZA. HA PREVISTO: IL RICONOSCIMENTO DI PIÙ AMPIO SPAZIO ALL’AUTONOMIA STATUTARIA IL POTENZIAMENTO DELL’INFORMAZIONE SOCIETARIA IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA L’ INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA LA DISCIPLINA DELLE DELEGHE DI VOTO LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE
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RIFORMA DEL 2003 E’ INTERVENUTA SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ PER AZIONI NON QUOTATE E DELLE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI. HA PREVISTO: LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MODIFICHE STATUTARIE CON AMPLIAMENTO DEI CASI IN CUI E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI CON POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE PATRIMONI AUTONOMI DESTINATI AD UN SINGOLO AFFARE LA PREVISIONE DI NUOVE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI CON RICONOSCIMENTO DI UN PIÙ AMPIO SPAZIO ALL’AUTONOMIA STATUTARIA LA PREVISIONE DI NUOVI MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
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LA SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.)
(art.2325 cod.civ.) E’ LA FORMA GENERALMENTE USATA PER LE IMPRESE MEDIO-GRANDI È STRUTTURALMENTE VOLTA A CONSENTIRE L’AFFLUSSO DEL RISPARMIO PRIVATO VERSO LE ATTIVITÀ D’IMPRESA SI PARLA DI CAPITALE DI RISCHIO POICHÉ IL RISPARMIO INVESTITO È DIRETTAMENTE SOTTOPOSTO AL RISCHIO D’IMPRESA
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I SOCI SI DISTINGUONO IN
I SOCI- IMPRENDITORI I SOCI- RISPARMIATORI L’IMPRESA SOCIALE È SOLO UNA OCCASIONE DI INVESTIMENTO DEI PROPRI RISPARMI HANNO UNA DIRETTA PROPENSIONE A GESTIRE L’IMPRESA SOCIALE
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E’ POSSIBILE DISTINGUERE TRE MODELLI DI S.p.A.
IL LEGISLATORE HA GRADUATO I VINCOLI NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE AL RAPPORTO CHE LA S.p.A. HA CON IL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO. E’ POSSIBILE DISTINGUERE TRE MODELLI DI S.p.A. LA S.p.A. CHIUSA SI CARATTERIZZA PER UNO SCARSO RAPPORTO CON IL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO LA S.p.A. CON AZIONI DIFFUSE LE SUE PARTECIPAZIONI SONO DIFFUSE IN MODO RILEVANTE TRA IL PUBBLICO (art bis cod.civ.) I CUI SUOI TITOLI SONO NEGOZIATI IN BORSA, E QUINDI, SONO IDONEI A COSTITUIRE, PER I RISPARMIATORI, UNA OCCASIONE DI INVESTIMENTO, CUI È AGEVOLE ACCEDERE. LA S.p.A. QUOTATE SUI MERCATI REGOLAMENTATI
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STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO:
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI SI ARTICOLA NELLA: SIMULTANEA L’ATTO È STIPULATO IMMEDIATAMENTE DA COLORO CHE ASSUMONO L’INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ (SOCI FONDATORI) CON CONTESTUALE ED INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE INIZIALE DA PARTE DEGLI STESSI STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO: (art.2328 cod.civ.) PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE LA STIPULAZIONE DELL’ATTO È SUCCESSIVA AL PROCEDIMENTO DI RACCOLTA TRA IL PUBBLICO DEL CAPITALE INIZIALE CHE AVVIENE SULLA BASE DI UN PROGRAMMA PREDISPOSTO DAI SOGGETTI CHE ASSUMONO L’INIZIATIVA (SOCI PROMOTORI)
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PUO’ ESSERE COSTITUITA:
CONSENTE ALLA SOCIETÀ DI VENIRE AD ESISTENZA E DI ACQUISIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: LA SOCIETÀ PER AZIONI PUO’ ESSERE COSTITUITA: PER ATTO UNILATERALE (DA UN SOLO SOCIO) PER CONTRATTO (DA PIÙ SOCI)
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L’ATTO COSTITUTIVO (art cod.civ.): HA LA FUNZIONE DI MANIFESTARE LA VOLONTA’ DEI SOCI DI COSTITUIRE LA SOCIETA’ DEVE ESSERE REDATTO PER ATTO PUBBLICO A PENA DI NULLITA’ DELLA SOCIETA’ DEVE INDICARE: LE GENERALITÀ DEI SOCI, DEGLI EVENTUALI PROMOTORI E IL NUMERO DELLE AZIONI LORO ASSEGNATE LA DENOMINAZIONE E LA SEDE SOCIALE DELLA SOCIETÀ, LE EVENTUALI SEDI SECONDARIE L’OGGETTO SOCIALE IL CAPITALE SOCIALE (CHE NON PUO’ ESSERE INFERIORE A EURO) IL NUMERO DELLE AZIONI E IL LORO VALORE NOMINALE IL VALORE DI CREDITI E BENI IN NATURA CONFERITI LE NORME DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
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IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E I LORO POTERI
IL NUMERO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE LA NOMINA DEI PRIMI AMMINISTRATORI E SINDACI E QUELLA EVENTUALE DEL SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO CONTABILE LA DURATA DELLA SOCIETÀ O, SE A TEMPO INDETERMINATO, IL TERMINE DECORSO IL QUALE I SOCI POSSONO RECEDERE (MASSIMO UN ANNO)
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LO STATUTO SOCIALE: CONTIENE NORME IN MERITO AGLI ASPETTI PIU’ SIGNIFICATIVI DELLA VITA DELL’ENTE E’ ATTO SEPARATO DALL’ATTO COSTITUTIVO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO COSTITUTIVO DEVE ESSERE REDATTO PER ATTO PUBBLICO LE SUE NORME PREVALGONO SU QUELLE DELL’ATTO COSITUTITIVO IN CASO DI CONTRASTO
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CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI (art.2329 cod.civ.):
IL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO DEVONO ESSERE RISPETTATE LE NORME IN MATERIA DI CONFERIMENTI DEVONO SUSSISTERE LE AUTORIZZAZIONI E LE ALTRE CONDIZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI SPECIALI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALL’OGGETTO SOCIALE (ES. NEL CASO DI IMPRESA BANCARIA)
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ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (art. 2330 cod
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (art.2330 cod.civ.ss.): L’ATTO COSTITUTIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AD UN NOTAIO PER IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL NOTAIO DEVE VERIFICARE LA LEGALITA’ FORMALE E SOSTANZIALE DELLA COSTITUENDA SOCIETA’ QUALORA IL NOTAIO NON VI PROVVEDA L’OBBLIGO INCOMBE SUGLI AMMINISTRATORI QUALORA GLI AMMINISTRATORI NON VI PROVVEDANO OGNI SOCIO PUÒ PROVVEDERVI QUALORA L’ATTO NON VENGA ISCRITTO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA STIPULAZIONE PERDE EFFICACIA IL NOTAIO DEVE DEPOSITARE L’ATTO ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLO STESSO
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L’ENTE DIVIENE UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO RISPETTO ALLE PERSONE DEI SOCI, CON LA CONSEGUENZA CHE GLI ATTI COMPIUTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ SONO AD ESSA DIRETTAMENTE IMPUTATI CON L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA SOCIETÀ VIENE AD ESISTENZA ED ACQUISTA PERSONALITÀ GIURIDICA
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DISCIPLINA DEGLI ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA SOCIETA’ NELLE MORE TRA LA STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO E L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: PER GLI STESSI RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE VERSO TERZI COLORO CHE HANNO AGITO È ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ NON ANCORA VENUTA AD ESISTENZA AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE LA SOCIETÀ È VINCOLATA SOLO PER LE OBBLIGAZIONI NECESSARIE PER LA SUA COSTITUZIONE, MENTRE È LIBERA DI ASSUMERE O MENO LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI NON NECESSARIE AD ESSA
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VIZI DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE O DELL’ATTO COSTITUTIVO
(art.2332 cod.civ.) PRIMA DELL’ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN QUESTA FASE VI È SOLO UN CONTRATTO DI SOCIETÀ DESTINATO AD AVERE EFFETTI SOLO TRA I CONTRAENTI: SI APPLICA LA DISCIPLINA GENERALE DELLA NULLITÀ/ANNULLABILITÀ PREVISTA PER I CONTRATTI DOPO L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA SOCIETÀ HA ACQUISITO PERSONALITÀ GIURIDICA E LA SUA NULLITÀ PUÒ ESSERE DICHIARATA SOLO SE: L’ATTO COSTITUTIVO NON È STATO REDATTO PER ATTO PUBBLICO L’OGGETTO SOCIALE È ILLECITO MANCA NELL’ATTO COSTITUTIVO QUALSIASI INDICAZIONE RELATIVA ALLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ, AI CONFERIMENTI, ALL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE O ALL’OGGETTO DELLA SOCIETÀ
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PUÒ ESSERE FATTA VALERE DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE
L’ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI INVALIDITA’ NON PREGIUDICA L’EFFICACIA DEGLI ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA SOCIETA’ DOPO L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE I SOCI NON SONO LIBERATI DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO FINO A QUANDO NON SIANO SODDISFATTI I CREDITORI SOCIALI E’ IMPRESCRITTIBILE PUÒ ESSERE FATTA VALERE DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE E’ RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE NON PUÒ PIÙ ESSERE DICHIARATA QUANDO LA CAUSA DI INVALIDITÀ È STATA ELIMINATA E SI È DATA PUBBLICITÀ MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA NULLITA’:
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I CONFERIMENTI (art.2342 cod.civ.)
SE NELL’ATTO COSTITUTIVO NON È DIVERSAMENTE DISPOSTO, I CONFERIMENTI DEBBONO FARSI IN DANARO IN SEDE DI STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO I SOCI FONDATORI DEVONO VERSARE, PRESSO UNA BANCA, IL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO I VERSAMENTI RESIDUI DEVONO ESSERE EFFETTUATI NON APPENA RICHIESTI DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO IL SOCIO FONDATORE UNICO DEVE INVECE VERSARE SUBITO L’INTERO AMMONTARE
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QUALORA LE AZIONI SOTTOSCRITTE NON SIANO INTERAMENTE LIBERATE, SUL TITOLO AZIONARIO DEVONO ESSERE INDICATI I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (ART. 2354, CO. 3, N. 4, COD. CIV.) IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE, L’OBBLIGO DI EFFETTUARE I VERSAMENTI RESIDUI GRAVA SULL’ACQUIRENTE ED IN VIA SUSSIDIARIA ANCHE SULL’ALIENANTE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFERIMENTO LE PRESTAZIONI DI OPERA O DI SERVIZI CHE POSSONO, INVECE, FORMARE OGGETTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE NON IMPUTABILI A CAPITALE. LO STATUTO SOCIALE PUÒ PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO.
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SE IL SOCIO NON ADEMPIE AL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI RESIDUI:
NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO LA SOCIETÀ PUÒ OFFRIRE LE AZIONI NON LIBERATE IN OPZIONI AGLI ALTRI SOCI IN MANCANZA DI ACQUIRENTI LA SOCIETÀ PUÒ PROCEDERE ALLA VENDITA COATTIVA DELLE AZIONI TRAMITE UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO SE TALE VENDITA NON HA ESITO POSITIVO GLI AMMINISTRATORI POSSO ESCLUDERE IL SOCIO MOROSO DALLA SOCIETÀ. LE SUE AZIONI DEVONO ESSERE RIMESSE IN CIRCOLAZIONE ENTRO L’ESERCIZIO, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE ANNULLATE E IL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE
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CONFERIMENTI DEI BENI IN NATURA E DEI CREDITI
AZIONI RELATIVE DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE LIBERATE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE IL SOCIO CONFERENTE DEVE GARANTIRE ALLA SOCIETÀ LA CONTESTUALE E PIENA DISPONIBILITÀ DEL BENE O DEL CREDITO CONFERITO CONFERIMENTI DEI BENI IN NATURA E DEI CREDITI È PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE: COSE GENERICHE NON SPECIFICATE COSE FUTURE COSE ALTRUI
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DISCIPLINA DELLE S. p. A. COSTITUITE PER ATTO UNILATERALE (art
DISCIPLINA DELLE S.p.A. COSTITUITE PER ATTO UNILATERALE (art. 2328, co. 1, cod. civ.): IL SOCIO UNICO FONDATORE È ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE PER LE OPERAZIONI COMPIUTE IN NOME DELLA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN SEDE DI COSTITUZIONE DEVE ESSERE VERSATO L’INTERO AMMONTARE DEI CONFERIMENTI IN DANARO SE LA SOCIETÀ È INIZIALMENTE COSTITUITA DA UNA PLURALITÀ DI PERSONE E SOLO SUCCESSIVAMENTE TALE PLURALITÀ DI SOCI VIENE MENO, GLI EVENTUALI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO NOVANTA GIORNI
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I AL SOCIO UNICO DI S.p.A. CHE OPERA NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI CODICISTICHE È GARANTITO IL BENEFICIO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA QUANDO NON SIA STATA ESEGUITA LA INTEGRALE LIBERAZIONE DEI CONFERIMENTI IL SOCIO UNICO RISPONDE ILLIMITATAMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SOLTANTO: FINO A QUANDO NON SIA EFFETTUATA LA PUBBLICITÀ DETTATA PER LA S.p.A. UNIPERSONALE (art c.c.)
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I PATRIMONI DESTINATI (art.2447 bis cod. civ.)
L’ENTE PUO’ RISERVARE ALCUNI BENI O RAPPORTI GIURIDICI DEL PATRIMONIO SOCIALE AL COMPIMENTO DI UNA DETERMINATA OPERAZIONE COMMERCIALE IN TAL CASO LA SOCIETÀ RISPONDERÀ DELLE RELATIVE OBBLIGAZIONI ESCLUSIVAMENTE CON TALE PATRIMONIO
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IL FINANZIAMENTO DESTINATO
LA SOCIETA’ PUO’ RISERVARE PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN DETERMINATO INVESTIMENTO ATTRAVERSO DUE PROCEDIMENTI : IL PATRIMONIO DESTINATO IL FINANZIAMENTO DESTINATO HANNO LA FUNZIONE DI INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI MEDIANTE LA LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA E SENZA DOVER AFFRONTARE I COSTI DELLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
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IL PATRIMONIO DESTINATO
L’ENTE HA FACOLTA’ DI COSTITUIRE UNO O PIU’ PATRIMONI, CIASCUNO DEI QUALI DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE. POSSONO ESSERE COSTITUITI PER UN VALORE MASSIMO DEL 10% DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ LA COSTITUZIONE DEVE AVVENIRE CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL C.d.A O DAL CONSIGLIO DI GESTIONE
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DECORSO DUE MESI DALL’ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. :
I CREDITORI DELLA SOCIETÀ NON POSSONO FAR VALERE PIÙ I LORO DIRITTI SUL PATRIMONIO DESTINATO, MA SOLO SUI FRUTTI O PROVENTI DA ESSO DERIVANTI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’AFFARE RISPONDE LA SOCIETÀ NEI LIMITI DEL PATRIMONIO DESTINATO SE L’AFFARE È STATO REALIZZATO O È DIVENUTO IMPOSSIBILE I CREDITORI INSODDISFATTI POTRANNO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO
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IL FINANZIAMENTO DESTINATO
L’ENTE PUÒ STIPULARE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER IL COMPIMENTO DI UNA SPECIFICA OPERAZIONE TUTTI O PARTE DEI PROVENTI DELL’OPERAZIONE MEDESIMA POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN VIA ESCLUSIVA PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO. CHE IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SIA DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO, COSTITUITO DAI PROVENTI DELL’AFFARE, E’ NECESSARIO CHE LA SOCIETÀ ADOTTI SISTEMI DI INCASSO E DI CONTABILIZZAZIONE IDONEI A GARANTIRE ED EVIDENZIARE LA SEPARAZIONE DEI PATRIMONI
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REALIZZATASI LA SEPARAZIONE DEI PATRIMONI:
I CREDITORI SOCIALI NON POSSONO RIVALERSI SUI PROVENTI DELL’AFFARE NEI CONFRONTI DEL FINANZIATORE LA SOCIETÀ RISPONDERÀ DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI ESCLUSIVAMENTE CON IL PATRIMONIO SEPARATO COSTITUITO DAI PROVENTI DELL’AFFARE
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