Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoSonia Gagliardi Modificato 9 anni fa
1
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Collaboratori di cattedra: Dott. Paolo Pace Docente: Prof. Roberto Diacetti
2
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Per “partenariato pubblico privato” (PPP) si intendono le diverse forme di cooperazione tra settore pubblico e settore privato, attraverso le quali le rispettive competenze e risorse si integrano, per garantire il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche o la fornitura di un servizio. Caratteristiche principali -durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico e quello privato; -finanziamento del progetto garantito, anche non in modo esclusivo, dal settore privato; -ruolo centrale dell’operatore economico privato (che partecipa a tutte le fasi dell’intervento) e focalizzazione del ruolo del partner pubblico principalmente sulla definizione degli obiettivi dell'operazione e sul controllo del loro rispetto; -ripartizione dei rischi tra partner pubblico e partner privato in base alla capacità dei soggetti coinvolti di valutare e gestire i rischi stessi.
3
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche TIPOLOGIE DI PPP L’ordinamento italiano prevede molteplici forme di PPP, rientranti sia nella tipologia di PPP contrattuale – disciplinate principalmente nel Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), sia nella tipologia di PPP istituzionalizzato - disciplinate dal Testo Unico degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000). Le forme di PPP più utilizzate per la strutturazione di processi di trasformazione urbana sono: - finanza di progetto -concessione di lavori -concessione di beni immobili per la valorizzazione a fini economici - società a capitale misto pubblico-privato - società di trasformazione urbana - fondi immobiliari pubblico-privati -accordi urbanistici tra pubblico e privato.
4
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Finanza di progetto (project financing) La finanza di progetto è una operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione dell'opera prevista nel progetto. Si tratta di un sistema che consente l’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione di un’opera pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarà remunerato da entrate derivanti, in linea di principio, dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattualmente determinato. Attraverso la creazione di una società di progetto si opera la separazione giuridica e finanziaria del progetto dai partner. La "società di progetto" o "concessionario", è il soggetto giuridico costituito allo scopo che permette di mantenere separati i capitali destinati al progetto da quelli dei soggetti proponenti l'iniziativa d'investimento (i cosiddetti "promotori").
5
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Finanza di progetto (project financing) Disciplina -Legge 11 novembre 1998, n.415, cd. legge Merloni-ter (con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla finanza d'impresa per la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell'opera con capitale privato è solo parziale) -Articoli 153 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) ha riunito in un unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da 153 a 160 ha riscritto la disciplina nazionale del project financing, abrogando tutte le leggi precedenti -D. Lgs. n. 152/2008 (cd. Terzo Decreto Legislativo correttivo del Codice)
6
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Le fasi del Project Financing Fase preliminare Le amministrazioni devono pubblicare, in occasione della programmazione triennale, un avviso che indichi quali opere pubbliche programmate sono realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti «promotori» presentano alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale tramite contratti di concessione. L'Amministrazione effettua una valutazione di fattibilità della proposta, tenendo conto della qualità dell'opera, dei tempi di realizzazione e delle tariffe che applicherà il soggetto aggiudicatario per la gestione dell'opera stessa; la legge prevede il potere in capo all'Amministrazione di concordare col promotore modifiche alla proposta, per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della programmazione triennale.
7
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Le fasi del Project Financing Fase di gara Valutate le proposte pervenute e redatto il progetto definitivo, l'Amministrazione bandisce una gara ad evidenza pubblica (normalmente trattasi di licitazione privata) per scegliere le due migliori offerte, ponendo a base d'asta il progetto presentato dal promotore ed esaminando tutte le offerte pervenute e comparandole con la proposta del promotore. Al termine di tale fase, l'Amministrazione intraprende una procedura negoziata tra il promotore e i due competitori risultati vincitori della gara scegliendo l'aggiudicatario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La legge n. 166/2002 ha riconosciuto in favore del soggetto promotore una sorta di diritto di prelazione sull'aggiudicazione della procedura: se all'esito della procedura negoziata un soggetto competitore dovesse presentare un'offerta migliore di quella del promotore, quest'ultimo potrà adeguare la propria proposta a quella ritenuta più conveniente dall'Amministrazione, aggiudicandosi così in ogni caso il project financing.
8
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Le fasi del Project Financing Fase di costruzione e gestione Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per project financing deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario della concessione di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto diventa a tutti gli effetti concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione dell’aggiudicatario. La durata della concessione deve remunerare la quota di capitale privato investita, dei canoni di concessione allo Stato e di un'adeguata redditività.
9
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Project Financing - La proprietà dell'opera pubblica La proprietà dell'opera realizzata è di regola dell'ente pubblico. La normativa in vigore prevede una separazione fra proprietà e gestione. Ogni anno, il privato paga un canone di concessione (in percentuale sul fatturato) al proprietario dell'opera. Il tempo di concessione inizia a decorrere dalla data prevista nel progetto per la conclusione dei lavori. In caso di ritardi, si riduce il tempo di ripagamento (pay-back) dell'investimento e la probabilità di recupero dei costi e di ritorno economico. Scaduta la concessione, l'ente pubblico può assumere la gestione diretta dell'opera o indire un'altra gara d'appalto per rinnovare la concessione, oppure trasferire la proprietà al concessionario.
10
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Fondo immobiliare I fondi immobiliari ad apporto pubblico – tipologia di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - sono disciplinati dall’art. 14-bis della Legge n. 86/1994, e appartengono alla più ampia categoria dei fondi immobiliari. Definizione: Fondi istituiti con apporto di beni immobili o diritti reali immobiliari, per un valore maggiore del 51% del valore complessivo del patrimonio del fondo, effettuati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società da questi interamente possedute, anche indirettamente. Tale tipologia di fondo, grazie ai vantaggi operativi, finanziari e fiscali che lo caratterizzano, rappresenta uno strumento molto conveniente anche per l’attuazione di progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio, per realizzare opere infrastrutturali o anche di edilizia sociale.
11
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Società di Trasformazione Urbana (STU) Le Società di Trasformazione Urbana (STU) sono società per azioni a capitale misto pubblico- privato, aventi la finalità di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso un’attività di acquisizione preventiva degli immobili interessati dall’intervento, alla loro trasformazione e successiva commercializzazione. Rappresentano una forma di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato. Tale modello risulta idoneo a divenire lo strumento per il governo del territorio, favorendo la collaborazione stabile tra pubblico e privato. Disciplina -art. 17, comma 59, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Legge “Bassanini-bis”) -art. 120 del D. Lgs. n. 167/2000
12
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Società Miste Le società a capitale misto, pubblico e privato, dotate di personalità giuridica propria, sono costituite per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio. Forma di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato. L’apporto privato consiste nel conferimento di capitali o altri beni e nella partecipazione attiva all’esecuzione dei compiti assegnati all’entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità. Disciplina art. 22 della Legge n. 142/1990 Attualmente le società miste sono utilizzate sia per l’esercizio di servizi pubblici che per la realizzazione di infrastrutture e dotazioni pubbliche, anche nell’ambito di processi di trasformazione urbana.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.