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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 81/08 – Parte 3:Rischi Specifici Dott.ssa Barbara Vallese
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Chi sono i protagonisti della sicurezza?
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Ognuno di noi! Ciascuno con compiti e responsabilità differenziati per ruolo
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Gli attori della sicurezza
Datore di lavoro (imprenditore ed organizzatore) Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente)
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Gli attori della sicurezza
Servizio Prevenzione e Protezione (ausilio tecnico) Medico Competente (ausilio medico) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ausilio consultivo)
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Gli attori della sicurezza
Addetti al primo soccorso Addetti alle emergenze ed evacuazione
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Definizioni RISCHIO: la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Cioè E’ la combinazione di probabilità e gravità di possibili danni o lesioni alla salute.
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L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Matrice del rischio Altamente probabile 4 8 12 16 probabile 3 6 9 Poco 2 (P) improbabile 1 Lieve Medio Grave gravissimo Scala del Danno(D)
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L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Alto rischio Azioni correttive indilazionabili R tra 4 e 8 Medio rischio Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 e 3 Basso rischio Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Rischio non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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Definizioni di Prevenzione e Protezione
L’attuazione di tutte le misure per ridurre il RISCHIO (R) mediante la riduzione della sola PROBABILITA’ (P) viene comunemente chiamata “PREVENZIONE”, mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della sola entità del DANNO (D) viene, invece chiamata “PROTEZIONE”.
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Definizione di Protezione e DPC
In altri termini, per <<PROTEZIONE>>: si intende l’attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni; a questo scopo il Dirigente scolastico/datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ed assicurare la presenza nell’edificio dei dispositivi di protezione collettiva (estintori, idranti, scala di sicurezza esterna, ecc.).
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DPI Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
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Definizione di Prevenzione
Mentre per << PREVENZIONE>> si intende : il complesso delle DISPOSIZIONI o MISURE necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza, la tecnica, per EVITARE o DIMINUIRE I RISCHI professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
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Datore di lavoro Tra gli obblighi del Datore di Lavoro c’è…..
….la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR)
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DVR Oggetto della valutazione dei rischi
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
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Lo schema – D.Lgs 81/08 TITOLO I Allegati dal I al LI TITOLO II
Luoghi di lavoro Titolo VIII Agenti Fisici TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale Titolo IX Sostanze pericolose TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI Titolo X Esposizione ad Agenti biologici TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo XI Protezione atmosfere esplosive TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Allegati dal I al LI
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RISCHIO BIOLOGICO D.Lgs. 81/08 - Titolo X
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Vie di trasmissione agenti biologici
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Esposizione ad Agenti Biologici
Campo di applicazione USO DELIBERATO Gli agenti biologici vengono DELIBERATAMENTE INTRODOTTI nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati ovvero sfruttate le proprietà biologiche dell’agente stesso oppure volutamente isolati, coltivati o trattati per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame. Esposizione ad Agenti Biologici ESPOSIZIONE POTENZIALE Attività in cui si può evidenziare la presenza di Ag. Biologici, anche in concentrazioni elevate, ma come fatto episodico e non volontario; manca cioè il deliberato intento di farne oggetto dell’attività lavorativa.
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ALLEGATO XLIV ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO DELIBERATO DI AGENTI BIOLOGICI Università e Centri di ricerca Sanità, Zootecnia e Veterinaria Farmaceutica Alimentare: produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri, ecc) Chimica : produzione per biotrasformazione di composti vari (es. detersivi, prodotti per la concia del cuoio) Energia: produzione per biotrasformazione di vettori energetici (etanolo, metanolo, metano) usando residui agricoli e agroalimentari o altre biomasse Ambiente: trattamento rifiuti - uso di microrganismi (batteri) con funzione degradativa aerobica e anaerobica Agricoltura: uso di microrganismi azotofissatori, uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus Industria delle biotecnologie: produzione di microrganismi selezionati Industria bellica: produzione armi biologiche Industria alimentare Agricoltura Zootecnia Macellazione carni Piscicoltura Servizi veterinari Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana ecc.) Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) Servizi mortuari e cimiteriali Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti Impianti depurazione acque di scarico Manutenzione impianti fognari ATTIVITÀ LAVORATIVE CON ESPOSIZIONE POTENZIALE AD AGENTI BIOLOGICI
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Valutazione del rischio biologico
risente di limiti conoscitivi: varietà e ubiquitarietà delle specie batteriche e virali aerodisperse molteplicità e varietà della risposta adattativa o immunitaria dell’organismo umano ospite mancanza di sicure relazioni dose-risposta (in termini di entità di contagio-infettività) per i microorganismi di maggior interesse infettivologico
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Valutazione del rischio biologico
non risulta possibile pertanto: 1)definire dosi che abbiano funzione di soglia per discriminare tra condizioni di presenza o assenza di rischio 2)conoscere, ad una certa entità di esposizione, qual è la frequenza di danno nel gruppo di soggetti esposti
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Valutazione del rischio biologico
Descrizione del ciclo lavorativo: in cui si evidenziano fasi e aree di lavoro a rischio biologico e le “sorgenti” del rischio Identificazione degli agenti biologici pericolosi Individuare effetti patologici, allergici e tossici Numero e nominativi dei lavoratori esposti Metodologie e procedure di lavoro Misure di prevenzione e protezione (art. 272) Misure igieniche (art. 273) Misure specifiche (per laboratori e stabulari art. 275 e allegato XLVII) e programma delle misure di emergenza Formazione e informazione Sorveglianza sanitaria Programma di miglioramento
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Misure tecniche, organizzative, procedurali
Evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi se l’attività lo consente limita al minimo i lavoratori esposti al rischio progetta adeguatamente i processi lavorativi adotta misure di protezione individuali o collettive (da privilegiare rispetto a quelle individuali) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro usa il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento (presenza di cartellonistica in cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio e/o emergenza) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana od animale definisce procedure di emergenza per affrontare gli incidenti predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati Concorda procedure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici in sicurezza
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Misure igieniche (art.273)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; I D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti; è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Art. 275)
Nei luoghi di lavoro devono essere esposti il simbolo del rischio biologico (se questo è presente) e le procedure da attuare in caso di infortunio o incidente. Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori (prima che siano adibiti alle attività a rischio) la formazione, le informazioni e istruzioni necessarie. IN PARTICOLARE Le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione I rischi per la salute dovuti agli agenti biologici presenti sul luogo di lavoro Le misure igieniche da osservare La funzione degli indumenti da lavoro e dei D.P.I. e il loro corretto impiego Il modo di prevenire gli infortuni e le misure per ridurne le conseguenze
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Elementi fondamentali di contenimento
Procedure attrezzature e dispositivi misure costruttive
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Le buone pratiche Igiene personale
Pulizia e sanificazione dell’ambiente Divieto di consumo di alimenti e bevande Divieto di fumo Abbigliamento
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